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Proprio il comma 3 dell’ art. 30 D. Lgs. 163/2006, dispone che: “La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.”. Pertanto, è chiaramente espresso  l’obbligo per l’affidamento delle concessioni di servizi del rispetto dei principi fondamentali del Trattato tra cui è specificato proprio quello della predeterminazione dei criteri selettivi, indispensabile per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. Quindi, sia pure nell’ambito di una gara informale, le concessioni di servizi possono essere affidate solo all’esito di una procedura caratterizzata dalla predeterminazione dei criteri selettivi. (V. Consiglio di Stato (Sezione Quinta) n. 4913 02/10/2014)

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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