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( votes)La previsione regolamentare del requisito di cui art. 263, comma 1 lett. d) del DPR n. 207/2010 “numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico” seppure contrastante con il diritto comunitario di fatto impedisce la partecipazione alle gare dei professionisti, quali operatori economici che sono persone fisiche. Il requisito in questione tipico solo delle imprese commerciali – stante al tenore letterale della norma – esclude che i «liberi professionisti singoli od associati» di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 90, comma 1, lett. d), che svolgono attività con lavoro prevalentemente proprio, possano partecipare alle procedure di selezione di valore comunitario, in quanto non hanno «personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni», così come invece lo hanno le «società di professionisti», le «società di ingegneria», i «consorzi stabili».