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Ai sensi dell’art. 46, comma 1bis D.Lgs 163/2006 “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

Obiettivo della norma è quello di tipizzare le cause di esclusione ovvero limitare l’esclusione dalla gara soltanto alle cause previste dal codice e relativo regolamento di esecuzione, oltre che nei casi di incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza dell’offerta o di non integrità del plico tali da far ritenere violato il principio di segretezza delle offerte. L’unica disposizione normativa che fa espresso riferimento al sopralluogo è l’art. 106 del DPR n. 207/2010 in base alla quale “L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso…”. A ben vedere, trattasi di una disposizione normativa riferita ad appalti di lavori.

Manca un’analoga disposizione normativa per gli appalti di servizi e forniture, e questo porterebbe alla conclusione che in tali appalti il sopralluogo non possa essere richiesto a pena di esclusione. Tuttavia, vi sono dei casi in cui difficilmente un operatore economico possa formulare un’offerta seria senza aver previamente preso visione dei luoghi. Pertanto, può ritenersi che la Stazione Appaltante possa, nella lex specialis di gara, chiedere che l’operatore economico prenda visione dei luoghi ogni qual volta questo sia necessario e indispensabile per la formulazione dell’offerta.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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