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Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del codice dei contratti, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque non trova applicazione il criterio d’individuazione delle offerte anomale previste dal comma 1 dello stesso art. 86, ma, la più flessibile disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo “In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”. Pertanto, solo in presenza di elementi specifici ed oggettivi ad esempio quando il ribasso offerto dall’aggiudicatario sia macroscopicamente irragionevole e sproporzionato, può la stazione appaltante avviare il sub-procediemnto di verifica dell’anomalia richiedendo chiarimenti all’impresa.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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