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Ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 “i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri….”. La stazione appaltante dunque negli appalti di lavoro di importo inferiore ad un milione di euro ha la facoltà di adottare una procedura negoziata riportando nella delibera a contrarre una spiegazione delle ragioni che l’hanno indotta ad optare per l’adozione di una siffatta procedura, ragioni che non devono far riferimento alla sussistenza delle circostanze esplicitate dal legislatore negli articoli 56 e 57 del Codice e che potrebbero invece essere rinvenute nello stesso dettato dell’art. 122 in ragione dell’importo dell’appalto oltre che nei minori oneri economici della gara e nella contrazione dei tempi di espletamento dell’appalto.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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