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La giurisprudenza afferma che «negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica» (Cons. Stato, sez. V, 22/01/2024, n. 682). Solo negli appalti aggiudicati «a corpo», e non in quelli a misura, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale, di talché le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto da stipulare. È, infatti, nell’appalto a misura che l’indicazione dei singoli prezzi delle lavorazioni nel computo metrico estimativo nell’offerta economica è funzionale a consentire l’analisi dei prezzi offerti» (T.A.R. Campania -Napoli-, sez. I, 21/10/2022, n. 6527).

Ne consegue che, anche nell’attuale codice, è priva di fondamento normativo, e pertanto illegittima, la previsione della lex specialis che, pur nell’appalto con prezzo a corpo, onera i concorrenti di produrre le analisi dei prezzi per le migliorie  (Tar Campania, Napoli, Sez. I, 21/11/2024, n. 6402).

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Redazione MediAppalti
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