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( votes)L’articolo 118 comma 3 del Codice prevede che nel bando di gara la stazione appaltante indichi la modalità prescelta per il pagamento dei subappaltatori e cottimisti.
Come noto, le alternative sono due: a) il pagamento diretto da parte della stazione appaltante e b) il pagamento da parte degli affidatari (appaltatori o concessionari) con obbligo in capo a questi ultimi di trasmettere, “entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti”, copia delle fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista. La stessa norma precisa che qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate, entro il predetto termine, la stazione appaltante è tenuta a sospendere il successivo pagamento a favore dei medesimi affidatari.
In altri termini, la stazione appaltante ha l’obbligo di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori/cottimisti solo ed esclusivamente se tale eventualità è stata prevista in sede di “lex specialis”. Tuttavia secondo l’Autorità, sarebbe possibile procedere al pagamento diretto del subappaltatore, ancorché non previsto in sede di gara, previa modifica del contratto di appalto “debitamente motivata” e con il consenso dell’appaltatore e del subappaltatore. (AVCP Pareri sulla normativa AG 26/12 del 7 marzo 2013 e AG 4/12 del 17 maggio 2012).
Il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 meglio noto come decreto “Destinazione Italia” ha introdotto interessanti novità in tema di pagamento dei subappaltatori prevedendo che “Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell’esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti”.
Il legislatore ha dunque legittimato, “anche in deroga alle previsioni del bando di gara”, la possibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento “diretto” del subappaltatore; detto pagamento è tuttavia condizionato al ricorrere delle “condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell’esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante”.
Nel Codice v’è tuttavia una norma che non ammette deroghe di alcun genere ed obbliga la stazione appaltante al pagamento diretto del subappaltatore/cottimista.
Secondo l’art. 37, comma 11, “qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo (nel limite massimo del trenta per cento); […] In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo (con la modifica all’articolo introdotta dalla L. n. 143/2013, trattasi del penultimo periodo).