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(Corte dei Conti, sez. Regionale Veneto, deliberazione n. 82/2023)

Premessa

Alla sezione veneta viene posta la questione sulla possibilità (o meno) di “riconoscere alla ditta che fornisce al Comune il servizio di trasporto scolastico in appalto, l’adeguamento dei maggiori costi sopportati sulla base dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT per il mese di agosto 2022 pari al 8,31%”.

Il Sindaco pro-tempore, illustrando il caso di specie, annota  che il contraente interessato dall’appalto  “nell’ambito del contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico, stipulato a settembre del 2021, richiede l’adeguamento del contratto sulla base dell’indice FOI a causa dei pregiudizievoli fenomeni inflattivi che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici (carburanti, parti di ricambio, gestione e manutenzione automezzi, etc.”.

Da notare, però, e lo si riporta nel quesito che il comma del capitolato relativo all’articolo “Revisione prezzi”, che poi è stato declinato nel contratto, alla lettera prevede che “non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile”.

Così esposto il quadro negoziale e la sua evoluzione, l’istanza si conclude con l’interrogativo “se tali maggiori costi possano essere ricondotti al rischio d’impresa oppure se i recenti eventi che coinvolgono l’Europa intera possano legittimamente portare al riconoscimento di un adeguamento contrattuale sulla base dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT per il mese di agosto 2022, come richiesto dalla ditta stessa.”

  1. L’istruttoria

La sezione, nella sua attenta disamina, evidenzia l’inammissibilità del quesito precisando che “la richiesta di parere all’esame della Sezione – pur essendo astrattamente diretta all’interpretazione di norme e consentendo, quindi, in linea teorica, l’esercizio della funzione consultiva della Corte nei termini in cui è formulata, in realtà, non ha una portata ermeneutica generale e astratta, essendo strutturata in maniera tale da sottendere valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale ed amministrativa di esclusiva competenza dell’ente istante; ed invadendo il campo rimesso all’attività gestionale e decisionale dello stesso (cfr. ex multis, delib. di questa Sezione – nn. 136/2022/PAR, 51/2022/PAR e 83/2022/PAR, nonché, sub specie, Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna – delib. n. 20/2021/PAR, Sezione di controllo per la regione Valle d’Aosta – delib. n. 3/2020/PAR)”.

E’ fatto divieto, evidentemente, “alle sezioni pronunciarsi su quesiti che implichino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell’ente”.

  • La risposta al quesito

Pur in assenza di riscontro della Corte è bene evidenziare che la questione dei contratti di servizi (ante Decreto Legge 4/2022 che ha reintrodotto l’obbligo dell’inserimento della clausola di adeguamento dei prezzi invece facoltativa nel Codice del 2016) è bene riportare il parere espresso dall’ANAC (conforme a quanto affermato in giurisprudenza, MIMS e OICE).

In particolare con il parere (espresso in funzione consultiva) n. 20/2022 l’Autorità Anticorruzione ha chiarito come “anche sulla base dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza, è possibile concludere che la revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture, in assenza di specifiche previsioni derogatorie al d.lgs. 50/2016 (come per gli appalti di lavori), appare consentita entro i limiti stabiliti dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, dunque disposta nei casi previsti dalla norma (nonché nelle eventuali previsioni relative allo jus variandi contenute nella lex specialis in coerenza con l’art. 106), da ritenere tassativi in quanto derogatori all’evidenza pubblica”.

In assenza di una specifica clausola di revisione – che nel caso di specie addirittura risultava espressamente esclusa – non è possibile procedure con gli adeguamenti.

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Redazione MediAppalti
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