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( votes)L’articolo 36 dispone che, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90, la stazione appaltante deve rendere disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale dalla stessa utilizzata, tutti gli atti di gara, i dati e le informazioni afferenti all’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario (comma 1), incluse le decisioni assunte in ordine alle richieste di oscuramento di parti dell’offerta, indicate dall’operatore economico ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a), ossia le parti contenenti segreti tecnici o commerciali (comma 3).
L’articolo 36, comma 4, dispone altresì che il ricorso avverso le decisioni della stazione appaltante, aventi ad oggetto l’accoglimento o il rigetto dell’oscuramento di parti delle offerte indicate dai concorrenti, devono essere impugnate “con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione”.
La celerità e la concentrazione del rito si propongono di superare le criticità registrate nella vigenza del sistema antecedente, nel quale il dies a quo per la proposizione del ricorso per l’accesso (oggi fissato inderogabilmente nella comunicazione digitale dell’aggiudicazione) veniva variamente determinato sia in relazione alla presentazione delle istanze di accesso da parte degli operatori economici sia in relazione ai tempi e alle modalità di risposta della stazione appaltante, con conseguente dilatazione dei tempi per la definizione dei giudizi volti a contestare l’aggiudicazione.
Dall’articolo 36, commi 3 e 4, si evince chiaramente che tutte le decisioni sulle eventuali richieste di oscuramento, implicite od esplicite, devono essere impugnate entro il termine decadenziale di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione: è in quel momento, infatti, che i concorrenti sono messi nella condizione di comprendere quali atti la stazione appaltante ha inteso rendere noti e quali invece ha inteso sottrarre all’accesso o alla divulgazione.