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( vote)E’ forse necessario sottolineare quanto prescritto dagli articoli 70 e 71 del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006. L’Art. 71 comma 2 D.Lgs. 163/2006, in materia di procedure aperte stabilisce che “Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d’oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dell’articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte”. L’art. 70 comma 10 D.Lgs. 163/2006 stabilisce che “Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte”.
Riepilogando una stazione appaltante deve rispettare il termine previsto dall’art.71 (sei giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte) e non può quindi prevedere negli stessi atti di gara un termine, per la divulgazione delle informazioni inferiore a quello prescritto, soprattutto se la modifica attiene ad un elemento essenziale dell’offerta, e comporta la necessità per i concorrenti di rivedere l’offerta economica; in tale secondo caso la tardiva pubblicazione dovrebbe comportare, ai sensi dell’art. 70 comma 10 cit., una congrua proroga dei termini per la presentazione delle offerte, ai fini di tutela della par condicio.
La giurisprudenza ha già evidenziato che “Solo quando le informazioni concernono aspetti assolutamente rilevanti ai fini dell’offerta, la mancata risposta diviene elemento causativo di illegittimità” (T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 29-03-2011, n. 746).”
E’ ritenuto illegittimo il diniego di proroga del termine per la presentazione delle offerte opposto dalla stazione appaltante alla ditta istante dopo avere modificato di una prescrizione contenuta nel disciplinare di gara. (AVCP Parere di Precontenzioso n. 117 del 17/07/2013)