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( votes)La
legge n. 55/2019 di conversione del Decreto Sblocca Cantieri ha previsto che,
ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80
in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di
cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89
nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata
pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC la cui
validità è di 120 giorni, la stazione appaltante, per i certificati e documenti
già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il
procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi
di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale
conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori
provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.
I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere
utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto.