Questo articolo è valutato
( votes)La sottoscrizione di un documento costituisce lo strumento mediante il quale l’autore rende propria la dichiarazione contenuta nello stesso, assolvendo allo scopo di garantire provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta; la sottoscrizione è elemento essenziale per la sua ammissibilità potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà diretta alla costituzione di un rapporto giuridico. Consentendo così non solo di risalire alla paternità dell’atto, ma anche di rendere l’atto vincolante verso i terzi destinatari dell’espressione di volontà (Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2011, n. 528).
La mancata sottoscrizione dell’offerta per la partecipazione alla gara d’appalto inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta stessa non occorrendo un’espressa previsione della lex specialis di gara.
L’art. 74 primo comma, del D. Lgs 163/2006 prevede che “le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all’art. 77; secondo la tesi prospettata tale norma imporrebbe come principio generale che tutte le offerte, e quindi anche quelle tecniche, siano sottoscritte e ciò indipendentemente da un’espressa previsione della legge di gara, attesa la specifica rilevanza che tale adempimento è destinato ad assumere ai fini dell’assunzione della serietà e della provenienza della proposta contrattuale.
La sottoscrizione dell’offerta deve essere apposta in calce al documento a cui si riferisce, non sussistendo un’equipollenza tra la suddetta firma e quella apposta solo in apertura di esso, o tanto meno sul mero frontespizio di un testo di più pagine, giacchè solo con la firma in calce si esprime il senso della consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità circa il suo contenuto.
La giurisprudenza ha confermato questo canone anche quando ha ripudiato interpretazioni puramente formali delle regole di gara. E’ stato recentemente ritenuto, infatti, che ”la funzione della sottoscrizione della documentazione è quella di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara“. Ma queste premesse hanno condotto ad ammettere semplicemente che nella vicenda allora sub judice, nella quale “la dichiarazione di offerta riporta in calce la sigla del legale rappresentante”, “non sussiste alcun dubbio circa il contenuto e la riferibilità dell’offerta presentata” (C.d.S., VI, 15 dicembre 25010, n. 8933)
Diversamente dalla sottoscrizione dell’offerta, l’apposizione della controfirma sui lembi sigillati della busta che la contiene è volta a garantire il principio della segretezza dell’offerta e dell’integrità del plico, ai fini della regolarità della gara.
In tema di appalti pubblici il favor alla massima partecipazione dei concorrenti a una gara, pur trovando un limite nelle cause di esclusione conseguenti alla mancanza di elementi essenziali dell’offerta, opera in presenza di clausole di esclusione incerte o ambigue, da interpretare nel senso più favorevole alla più ampia partecipazione.
E’ stato più volte precisato come nelle procedure concorsuali l’offerta rappresenta una dichiarazione di volontà del privato preordinata alla costituzione di un rapporto giuridico; dunque, se da una parte la sua sottoscrizione assolve alla funzione di assicurarne la provenienza, la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità, dall’altra assume il connotato di condizione essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sostanziale, cosicché la sua mancanza inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2008, n.5547).
Conseguentemente, la mancata sottoscrizione dell’offerta, quale atto integrante la domanda di partecipazione alla gara non può essere considerata un’irregolarità formale sanabile nel corso del procedimento, perché fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso (Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1832).
Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la Sentenza n. 2317 del 20 Aprile 2012 ha ribadito tale orientamento, ritenendo infondato, nella fattispecie, il ricorso poiché gli elaborati costituenti l’offerta tecnica dell’aggiudicataria non recavano le sottoscrizioni indicati dalla lex specialis a pena di esclusione.