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Quando il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) segnala una inadempienza    contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il RUP può       trattenere dal certificato di pagamento in favore dell’appaltatore o del subappaltatore l’importo      corrispondente alla inadempienza stessa, versando poi detto importo direttamente agli enti      previdenziali e assicurativi (art. 4 del DPR n. 207/2010).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare 16/02/2012, n. 3, ha fornito alcuni           chiarimenti in merito alla corretta applicazione di tale disposizione normativa:

  1. la trattenuta delle somme a danno dell’appaltatore o subappaltatore va effettuata dopo la decurtazione delle ritenute di garanzia dello 0,50% prevista dal comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010;
  2. l’intervento sostitutivo della stazione appaltante, oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti copre interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse Edili, può effettuarsi anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di “colmare” le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  3. l’intervento sostitutivo per inadempienze del subappaltatore deve avvenire solo a seguito dell’eventuale intervento già attivato per irregolarità dell’appaltatore ed inoltre non può eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore.
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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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