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In forza degli artt. 6, c. 11, e 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, la stazione appaltante è tenuta a segnalare all’Autorità di Vigilanza le ipotesi di false dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale; trattasi di segnalazione doverosa per la stazione appaltante, la cui omissione è sanzionata con l’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria; l’obbligo si esaurisce nella segnalazione, essendo rimessa all’Autorità l’eventuale iscrizione nel casellario informatico, a seguito di procedimento della stessa Autorità, del quale la parte deve essere notiziata.

Questa fattispecie differisce da quella di cui all’art. 48 del d. lgs. n. 163 del 2006, la cui disciplina e le relative sanzioni sono rigidamente prefissate dalla legge. Ad oggi, comunque, ogni questione deve ritenersi superata alla luce delle modifiche apportate all’art. 38 del codice dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (decreto sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106. Il decreto sviluppo del 2011 ha, infatti, introdotto all’art. 38 del codice il c. 1-ter in virtù del quale, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti in subappalto, la stazione appaltante “ne dà segnalazione all’Autorità” che, laddove ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto.

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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