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( votes)Indice
- Premessa
- L’esame della sezione
- Gli incentivi hanno una disciplina speciale
- Conclusione
Premessa
Alla sezione Lombarda viene posta la questione della possibilità di erogare incentivi per funzioni tecniche nel caso di concessione di servizi. Problematica, già si anticipa risolta in senso negativo, esaminata con la recente deliberazione n. 125/2022.
In particolare, il sindaco di un comune lombardo chiede “se sia possibile in materia di concessioni e in regime di partenariato pubblico-privato (project financing), erogare degli incentivi per le funzioni tecniche previste nel quadro economico della concessione in parola, oppure se tale erogazione possa rappresentare un danno patrimoniale per l’ente. Ciò, tra altro, nella fattispecie in cui tale spesa trova adeguata copertura nel Bilancio del Comune”.
L’esame della sezione
In deliberazione si precisa che, circa possibilità di applicare la disciplina dell’art.113 del D.lgs. 50/2016 alle forme di partenariato pubblico-privato, la problematica è già stata oggetto di copiosa giurisprudenza della Corte dei conti, anche di questa Sezione regionale di controllo (cfr. ex multis, deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Lombardia numeri 311, 429 / 2019 /PAR, n. 110/2020/PAR e deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 20/2020/PAR).
In specie, con la predetta deliberazione n. 429/2019/PAR è stato sancito che “il principio enunciato dalla Sezione delle Autonomie – nda 15/2019 -, (che esclude l’applicazione degli incentivi alle concessioni) trova completa e totale applicazione non solo nell’ipotesi di concessione, ma anche nel caso in cui la questione attenga ad altre forme contrattuali come, per l’appunto, nel caso di forme di “Partenariato Pubblico Privato”.
La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 15/2019/QMIG, in effetti ha osservato come “una piana lettura di quest’ultima disposizione non può indurre invero a ritenere che anche l’art. 113 sia applicabile ai contratti di concessione”, dovendosi piuttosto osservare che “il citato art. 113 è calibrato inequivocabilmente sulla tipologia dei contratti di appalto”; ciò in particolare alla luce dell’attuale disposto del comma 5-bis della stessa norma, da cui si desume univocamente che i compensi incentivanti “per chiara affermazione del legislatore costituiscono un “di cui” delle spese per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell’articolo in esame anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture”.
Gli incentivi hanno una disciplina “speciale”
Altresì si è segnalato che proprio la specialità/specificità del compenso incentivante “ha richiesto una disciplina espressa e compiuta, che è declinata nell’art. 113, con indicazione degli ambiti, delle modalità di finanziamento e delle relative procedure di quantificazione e individuazione delle destinazioni, nonché della natura degli emolumenti accessori (e per quest’ultimo profilo è stato necessario un ulteriore intervento legislativo). Non sembra praticabile, quindi, un’interpretazione estensiva ed analogica”.
In conclusione, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto che “per ritenere applicabile anche ai contratti di concessione gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si dovrebbe operare uno sforzo ermeneutico estensivo ed analogico tale da riscrivere, di fatto, il contenuto dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che, come si è visto, è calibrato sui contratti di appalto (ai quali espressamente si riferisce) e non tiene conto di quelle sostanziali differenze che caratterizzano i contratti di concessione”.
Conclusione
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la Sezione, anche con deliberazione n.110/2020/PAR, ha ribadito l’inapplicabilità della disciplina degli incentivi tecnici, di cui all’art.113 D.lgs. 50/2016, alle forme di partenariato pubblico- privato e, in particolare, all’istituto del “project financing “ e, con successiva deliberazione n.176/2020/PAR, ha precisato che “il principio espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione 15/2019/QMIG, in base al quale gli incentivi di cui all’art. 113 non sono riconoscibili ai contratti di concessione, sia da applicare anche quando l’amministrazione riconosca ai sensi delle disposizioni richiamate un prezzo (contributo pubblico) al concessionario”.
Tutto ciò posto, conclude la deliberazione, e rilevato che non risultano rinvenibili altre (e nuove) valide motivazioni per discostarsi dalla precedente e costante giurisprudenza di questa Sezione, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – il parere della sezione è che: “La vigente normativa in tema di incentivi tecnici, di cui all’art.113 del D.lgs. 50/2016, non trova applicazione né nell’ipotesi di contratti di concessione, né nelle diverse forme di Partenariato Pubblico Privato, anche nella fattispecie in cui le relative somme sono previste nel quadro economico e trovano adeguata copertura in bilancio”.