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( votes)Con riguardo alle vicende soggettive dell’esecutore, occorre premettere che il Codice dei Contratti pubblici dispone che “le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice” (art. 116, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006). In altri termini, può ritenersi ammessa in via generale la facoltà di novazione soggettiva dell’esecutore di un contratto pubblico, ancorché gli effetti di questa siano subordinati a due condizioni, consistenti, in primo luogo, nel necessario possesso dei requisiti di qualificazione da parte del soggetto risultante dalla stessa e, in secondo luogo, nella comunicazione da parte del cessionario dell’avvenuta trasformazione, non opposta dalla stazione appaltante nel termine di sessanta giorni, in ragione della insussistenza dei requisiti di cui alla l. n. 575/1965 (disciplina antimafia).
L’art. 116 del codice dei contratti pubblici non prevede un termine entro il quale il soggetto subentrante debba provvedere alle comunicazioni di cui al comma 1 della predetta norma; pertanto, fino al completamento delle comunicazioni previste, dovrà ritenersi inefficace il negozio nei confronti della stazione appaltante, con la conseguenza che il soggetto esecutore continuerà ad essere l’impresa cedente quindi, sono validi gli atti posti in essere dalla Stazione Appaltante con il cedente anche se successivi alla cessione.