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La dissociazione può aver luogo in svariate forme, purché risulti esistente, univoca e completa. La dissociazione di una società da una condotta penalmente sanzionata di un proprio amministratore deve risultare da una tempestiva ed inequivoca volontà. All’operatore economico si richiedono concreti comportamenti indicativi di una reale presa di distanza dal precedente amministratore.

Possono essere indici rivelatori dell’effettività della dissociazione l’estromissione del soggetto dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali con la prova concreta che non vi sono collaborazioni in corso, il licenziamento ed il conseguente avvio di un’azione risarcitoria, la denuncia penale. Tuttavia, si fa rilevare, che l’avvio di un’azione risarcitoria o la denuncia penale potrebbero non essere necessari per dimostrare l’effettiva dissociazione ma di contro potrebbero non essere sufficienti quando, valutando altre circostanze, emergesse il carattere meramente formale del comportamento dissociativo.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.