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In tal caso il concorrente dovrà essere escluso. I motivi, in diritto, sarebbero molteplici. Innanzitutto, l’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 16372006, indica tassativamente i documenti che il concorrente, ai fini della costituzione dell’avvalimento, deve produrre in sede di gara. Si deve ritenere, pertanto, che la sanzione dell’esclusione, in caso di mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni contenute nel predetto articolo, sia in re ipsa, ovvero nella ratio dello stesso articolo 49. Sotto altro profilo, si evidenzia come nel caso di specie non potrà invocarsi l’istituto dell’integrazione documentale, oltre che per i motivi su esposti, atteso che l’art. 46 del D. Lgs. 163/2006 stabilisce inequivocabilmente al primo comma che “nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”. Come si può agevolmente notare, l’art. 49 non è contemplato tra quelli oggetto di integrazione ai sensi dell’art. 46.

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