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( votes)La figura dell’avvalimento ha incontrato il favor del legislatore, dapprima a livello comunitario poi nazionale, costituendo uno strumento per consentire ai concorrenti, che non dispongano dei requisiti richiesti di capacità economica-finanziario e tecnica-professionale, di partecipare alle gare di appalto, nell’ottica di assicurare la massima concorrenza. Proprio in ragione della sua ampia portata, l’avvalimento è considerato istituto con un ambito applicativo generale e, in quanto tale, non tollera interpretazioni limitative volte a restringerne l’applicabilità, ad eccezione dei requisiti soggettivi inerenti alla moralità e all’idoneità professionale.
L’art. 112 del D.lgs. n. 50/2016, nel fare salva la disciplina sull’affidamento di contratti pubblici alle cooperative sociali, consente la riserva di partecipazione alla gara a favore di esse, senza stabilire alcun divieto espresso e generalizzato al ricorso dell’avvalimento (Cfr. Tar Campania, Napoli, sez. V, 03 aprile 2018, n. 2144).
L’Anac nel Parere n. 218 del 10 dicembre 2015 afferma che, nel caso di procedure rivolte alle sole Cooperative sociali di tipo “B”, l’istituto dell’avvalimento può essere utilizzato solo nel caso in cui si risolva nella possibilità di usufruire dei requisiti di soggetti compresi nel novero delle Cooperative sociali stesse.