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La tesi maggiormente aderente al dato testuale dell’art. 80 d.lgs. 50 del 2016 e, sostenuta da recente giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, 22 gennaio 2019, n. 14; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 14) è quella secondo cui i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici sono tenuti a rendere le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 riferendosi le cause di esclusione di cui al comma 5 al solo operatore economico che partecipa alla procedura di gara. Dovrebbero anche essere disapplicate Linee Guida n. 6 dell’ANAC, nella parte in cui affermano che “i gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice”, in quanto introducono un obbligo diverso e ulteriore rispetto a quello già previsto dall’art. 80, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis (Cfr. TAR Lazio, sez. II ter, 17 giugno 2019, n. 7836)

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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