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( votes)1. Il tema
L’obbligatorietà per le stazioni appaltanti di utilizzare il sistema AVCPASS per la verifica delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara reca con sé l’obbligo, per i concorrenti, di produrre – unitamente alla restante documentazione amministrativa – anche il codice PASS.OE.
Tali adempimenti vanno oggi ad aggiungersi alle recenti norme che impongono l’attivazione del soccorso istruttorio in caso di mancata produzione di dichiarazioni o documenti, con la previsione del correlativo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata nel bando di gara.
2. Il possesso dei requisiti generali: le dichiarazioni sostitutive e l’obbligo di verifica
In relazione al possesso dei requisiti di ordine generale, l’art. 38 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 prevede che il concorrente debba attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni contenute, in via generale, nel decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
L’art. 38 prevede in particolare che, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, si applica l’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 in forza del quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; in alternativa le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
In via generale, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli circa veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti, mediante l’effettuazione:
- di controlli a campione;
- di controlli “mirati” e specifici, da realizzare in tutti i casi in cui siano sorti fondati dubbi sulla veridicità delle autodichiarazioni[1].
Per l’affidamento degli appalti pubblici, l’art. 11, comma 8 del codice dispone che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo il controllo dell’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di gara; da ciò consegue che il contratto con l’aggiudicatario potrà essere sottoscritto:
- dopo la verifica – sempre necessaria – del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del codice;
- dopo l’eventuale verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del codice, ove il possesso di tali requisiti speciali sia stato espressamente previsto dalla lex specialis di gara.
3. La verifica dei requisiti generali va effettuata anche nell’ambito del procedimento ex art. 48 codice
Per quanto concerne la verifica dei requisiti speciali, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici[2] ha adottato le proprie specifiche Linee guida per l’applicazione dell’art. 48 del codice, evidenziando che tale procedimento di verifica è obbligatorio – senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante – per tutti i contratti:
- aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture;
- nei settori ordinari;
- sia sopra che sotto la soglia comunitaria
- aggiudicati con procedura aperta, ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con dialogo competitivo[3].
Da ciò consegue che:
- la stazione appaltante non sarà tenuta ad indicare preventivamente negli atti di gara né l’attivazione della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica;
- viceversa, nel
bando o nella lettera di invito la stazione appaltante dovrà indicare
espressamente:
- i requisiti minimi di partecipazione alla gara ed i criteri per la valutazione degli stessi;
- i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato[4].
In giurisprudenza è stato recentemente osservato che la verifica a campione di cui all’art. 48 del codice non concerne soltanto i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle imprese partecipanti, ma anche le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta: tale procedimento di verifica riguarda, pertanto, tutti i requisiti oggetto di dichiarazioni successivamente verificabili, non esclusi quelli di ordine generale di cui al precedente art. 38, trattandosi di un procedimento finalizzato a garantire l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa[5].
La verifica a campione di cui all’art. 48 riguarda anche i requisiti di ordine generale
Secondo il Consiglio di Stato sarebbe infatti del tutto incongruo e defatigante prevedere la verifica anche nei confronti di concorrenti che non abbiano prodotto una documentazione o un’offerta almeno formalmente corretta, rischiandosi così di dilatare inutilmente i tempi del procedimento di scelta del miglior contraente possibile e di arrecare un rilevantissimo danno agli interessi pubblici che l’amministrazione intende garantire e tutelare con l’affidamento dell’appalto[6].
4. Come vanno verificati i requisiti di partecipazione alla procedura?
Il testo unico in materia di documentazione amministrativa prevede che – al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri – le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali[7].
Per quanto concerne, in particolare, l’affidamento dei contratti pubblici, l’art. 6-bis del codice dispone che la documentazione a comprova del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica deve essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC.
In attuazione a quanto previsto dal predetto art. 6-bis, l’Autorità ha adottato la specifica Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono individuati i dati concernenti la partecipazione alle gare da inserire nella banca dati nazionale al fine di consentire alle stazioni appaltanti di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici. A tali fini, le stazioni appaltanti dovranno pertanto procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti in ciascuna specifica procedura tramite la Banca Dati Nazionale ed il relativo sistema AVCPASS.
Esistono ipotesi in cui l’utilizzo di AVCPASS non è obbligatorio
Il ricorso ad AVCPASS è attualmente obbligatorio per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture – ancorché affidati direttamente – di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione:
- degli appalti affidati attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici o con sistemi dinamici di acquisizione;
- degli appalti affidati mediante ricorso al mercato elettronico;
- degli appalti relativi ai settori speciali.
Sono inoltre esenti, de facto, dall’obbligo di verifica dei requisiti attraverso AVCPASS anche i contratti derivanti dall’adesione ad una convenzione affidata da CONSIP o da una centrale di committenza territoriale[8].
La documentazione che, in base alla Deliberazione n. 111 del 2012, non sia rilasciata da AVCPASS, verrà acquisita dalla stazione appaltante in conformità a quanto disposto all’art. 43 ed all’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.
5. Le nuove norme sul soccorso istruttorio
Come ormai noto, l’art. 39, comma 2 del decreto legge decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 s.m.i. ha modificato l’art. 38 del codice, prevedendo – al nuovo comma 2-bis – che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Oltre a ciò, il predetto art. 39 ha introdotto all’art. 46 del codice un nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale le disposizioni di cui al citato art. 38, comma 2-bis si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Con la determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito i criteri interpretativi delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge n. 90 del 2014 relativamente alle autodichiarazioni sui requisiti di partecipazione e sui documenti da produrre ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter del codice. Con successivo comunicato del 25 marzo 2015 il Presidente dell’ANAC ha inoltre fornito ulteriori criteri interpretativi in ordine alle medesime disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46 comma, 1-ter del codice.
6. Come opera il soccorso istruttorio?
Per quanto concerne le modalità operative che le nuove norme sono finalizzate a superare le incertezze interpretative ed applicative del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del codice mediante la procedimentalizzazione del soccorso istruttorio – che diventa quindi doveroso per ogni ipotesi di omissione o di irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni rese in gara – nonchè mediante la configurazione dell’esclusione dalla gara come conseguenza possibile soltanto in caso di omessa produzione, integrazione, regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni entro il termine assegnato dalla stazione appaltante.
La finalità della disposizione è sicuramente – rileva ancora l’ANAC – quella di evitare l’esclusione dalla gara per mere carenze documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni) imponendo a tal fine un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima della valutazione dell’ammissibilità dell’offerta o della domanda e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio a tal fine accordato dalla stazione appaltante[9].
L’ANAC sottolinea, in particolare, che:
- i requisiti di cui all’art. 38 del codice devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte (o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette)[10];
- il possesso dei predetti requisiti deve perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto;
- nel caso di subappalto, il possesso dei predetti requisiti deve sussistere al momento del rilascio dell’autorizzazione.
7. Quali sono i casi in cui può essere attivato il soccorso istruttorio?
Nella determinazione n. 1 del 2015 l’ANAC richiama la precedente determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, con la quale erano state specificamente individuate le cause di esclusione che potevano essere considerate legittime secondo i criteri stabiliti dall’art. 46, comma 1-bis del codice. All’interno della determinazione n. 4 del 2012 anche l’Autorità aveva sottolineato che le stazioni appaltanti sono tenute a motivare espressamente, nella delibera a contrarre, in ordine alle eventuali previsioni di ulteriori ipotesi di esclusione.
Il punto di raccordo tra i due atti di regolazione consiste nel fatto che gran parte delle irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 2-bis coincidono con le cause di esclusione già individuate nella determinazione n. 4 del 2012: in relazione a tali irregolarità essenziali, pertanto, non sarà più consentito procedere ad immediata esclusione del concorrente ma occorrerà che la stazione appaltante proceda alla richiesta di regolarizzazione ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del codice.
In tale contesto, con l’atto di regolazione n. 1 del 2015 l’ANAC pertanto elenca – tenendo conto delle indicazioni espresse nella più volte richiamata determinazione n. 4 del 2012 – gli elementi la cui mancanza, incompletezza ed irregolarità può quindi essere sanata mediante il ricorso al nuovo soccorso istruttorio.
8. Esistono limiti per l’operatività del nuovo soccorso istruttorio?
Nondimeno, con la determinazione n. 1 del 2015 l’ANAC sottolinea che resta comunque ferma l’esclusione del concorrente dalla gara in caso di:
- assenza dei requisiti alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;
- violazione delle disposizioni che attengono a status e condizioni in cui i concorrenti dovevano trovarsi alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Alcune carenze non possono essere sanate nemmeno con il soccorso istruttorio
Resta inoltre fermo il fatto che alcune carenze non possono essere comunque sanate allorché le relative dichiarazioni e gli adempimenti normativamente prescritti incidono direttamente sul contenuto dell’offerta ovvero sulla sua segretezza: ed infatti, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del codice, le stazioni appaltanti escludono i concorrenti “in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte”.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti prima della scadenza del termine per il ricevimento delle offerte
Più in particolare, all’interno della determinazione n. 1 del 2015, l’ANAC ravvisa l’esistenza di alcuni specifici limiti per l’operatività del soccorso istruttorio; nel citato atto di regolazione si legge infatti che:
- tale nuovo istituto non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta, poiché l’ampliamento dell’ambito applicativo del soccorso istruttorio – tale da consentire il completamento o l’integrazione dell’offerta – altererebbe la par condicio ed il libero gioco della concorrenza, nonché violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa ed eluderebbe la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura; non ultimo, applicare il soccorso istruttorio per supplire a carenze dell’offerta implicherebbe la violazione del principio di segretezza delle offerte[11];
- per i medesimi principi appena richiamati, tale nuovo istituto non può essere comunque utilizzato per l’acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione che mancava alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta: resta fermo, in sostanza, il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente – che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazioni – alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente.
9. La verifica dei requisiti in AVCPASS richiede necessariamente la produzione del PASSS.OE
Come già accennato, l’art. 6-bis del codice dispone che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca Dati Nazionale sui Contratti Pubblici gestita dall’ANAC.
In adempimento a quanto previsto dal citato art. 6-bis nonché dalla correlativa deliberazione dell’Autorità n. 111 del 2012 – e fermi restando i già citati casi di esenzione dall’obbligo di far ricorso ad AVCPASS – le stazioni appaltanti dovranno pertanto procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti tramite il ricorso alla predetta Banca Dati Nazionale.
Per consentire tali attività di verifica, gli adempimenti che i concorrenti dovranno a loro volta effettuare – prima della partecipazione alla gara – sono i seguenti:
- ciascun concorrente dovrà registrarsi all’interno del sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché secondo i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito di ANAC[12].
- il concorrente, una volta individuato il CIG per il quale intende presentare offerta, otterrà dal sistema il codice PASSOE[13];
- il codice PASS.OE, dopo essere stato generato, dovrà essere stampato e firmato e dovrà essere trasmesso alla stazione appaltante unitamente alla restante documentazione amministrativa necessaria per la partecipazione alla gara. In caso di raggruppamento temporaneo, il codice PASSOE, dopo essere stato generato, dovrà essere stampato e firmato congiuntamente anche da tutti i concorrenti mandanti.
Il PASS.OE può essere creato anche dopo la scadenza del termine per il ricevimento delle offerte
Va sottolineato, peraltro, che il sistema AVCPASS consente di “inserire” manualmente a sistema anche gli operatori economici che non abbiano presentato il PASS.OE e che lo stesso codice può essere creato dal concorrente anche dopo la scadenza del termine ultimo fissato dalla stazione appaltante per il ricevimento delle offerte: ciò a differenza di quanto avviene, ad esempio, per il pagamento del contributo dovuto a favore all’Autorità per la partecipazione alla gara, che può essere versato dai concorrenti soltanto entro la scadenza del termine per il ricevimento delle offerte.
10. Le prime indicazioni della giurisprudenza amministrativa
Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto qualche prima occasione di pronunciarsi sull’obbligo di utilizzo del sistema AVCPASS e sui correlativi effetti in caso di mancata presentazione del PASS.OE da parte dei partecipanti alla procedura di gara.
Una prima pronuncia ha affermato, segnatamente, la legittimità di un atto di “ritiro” in autotutela di una procedura di gara motivato in relazione al difettoso funzionamento del sistema AVCPASS ed all’interesse pubblico da tutelare all’insegna del buon andamento[14]. Più in particolare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Giudice Amministrativo della Sicilia ha evidenziato che:
- lo specifico bando di gara indicava, il PASS.OE tra i documenti da allegare “a pena di esclusione”;
- più di un concorrente si era lamentato dell’anomalo funzionamento del predetto sistema AVCPASS e della conseguente impossibilità di ottenere il PASSOE;
- l’Autorità di vigilanza, sebbene sollecitata dalla stazione appaltante, non aveva reso i chiarimenti richiesti.
Alla luce di tali circostanze, è stato quindi ritenuto legittimo il provvedimento di ritiro in autotutela della gara adottato alla luce delle difficoltà operative legate al malfunzionamento della banca dati AVCPASS, anche considerato che tale malfunzionamento avrebbe potuto essere fonte di contenziosi.
Non pienamente condivisibile – a sommesso parere di chi scrive – appare invece la pronuncia resa dal Giudice Amministrativo della Campania, con la quale è stata dichiarata legittima l’esclusione di un concorrente per il “mancato completamento della procedura AVCPASS”[15]: nel caso di specie, risultava infatti che il concorrente non aveva perfezionato la procedura di registrazione a sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Più in particolare ha rilevato che:
- l’obbligatorietà nell’utilizzo di AVCPASS deriva direttamente dall’art. 6-bis del codice, con la conseguente legittimità dell’esclusione del concorrente che non aveva completato la procedura di registrazione prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- l’obbligo di registrazione al sistema AVCPASS era stato anche testualmente previsto dal bando di gara con espressa comminatoria di esclusione;
- la carenza riscontrata non poteva nemmeno essere colmata mediante il soccorso istruttorio, non vertendosi in materia di “dichiarazioni” da integrare o da regolarizzare “quanto piuttosto di mancato perfezionamento della procedura di registrazione al sistema anzidetto”[16].
11. La mancata produzione del PASS.OE non è mai causa di esclusione dalla gara.
In disparte la considerazione per cui l’art. 46, comma 1-ter ammette l’attivazione del soccorso istruttorio anche per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli “elementi” che devono essere prodotti dai concorrenti, la pronuncia del TAR Campania non tiene conto delle indicazioni tecniche fornite dall’ANAC, ovverosia dall’unico soggetto che – alla luce dell’art. 6-bis del codice – può stabilire i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati contenuti in AVCPASS.
Per la stessa ANAC la mancata produzione del PASS.OE non costituisce causa di esclusione
Al contrario, l’ANAC ha espressamente precisato che il PASSOE è presupposto affinché il concorrente possa essere verificato attraverso il sistema AVCPASS, ma la mancata inclusione del suddetto documento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione[17].
Oltre a ciò, la mancata produzione del PASS.OE non risulta stata menzionata (certamente non per dimenticanza):
- né all’interno dell’elenco delle cause di esclusione individuate nella determinazione n. 4 del 2012;
- né all’interno delle indicazioni fornite con l’atto di regolazione n. 1 del 2015 per l’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 38, comma 2-bis.
Alla luce di ciò, la mancata allegazione del predetto documento nella busta contenente la documentazione amministrativa oppure la produzione di PASSOE risultante “non conforme”[18] non integrano le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del codice, con la conseguenza che in tal caso il concorrente potrà essere ammesso alla gara senza attivazione del soccorso istruttorio e senza dover procedere al pagamento della relativa sanzione.
Il PASS.OE può essere creato anche dopo la scadenza del termine per il ricevimento delle offerte.
Lo stesso sistema AVCPASS consente, peraltro, di inserire manualmente a sistema un operatore economico regolarmente ammesso alla gara, consentendo allo stesso operatore di produrre il PASS.OE anche dopo la scadenza del termine per il ricevimento delle offerte.
Il PASSOE è il presupposto affinché il concorrente possa essere verificato attraverso il sistema AVCPASS, ma ciò che realmente rileva ai fini dell’ammissione alla gara è l’effettivo possesso dei requisiti, che – così come affermato nella determinazione n. 1 del 2015 – deve essere validamente posseduto da ciascun concorrente alla scadenza del termine per il ricevimento delle offerte.
Il PASS.OE rappresenta dunque il semplice lo strumento mediante il quale effettuare le verifiche nell’ambito del sistema AVCPASS, con l’ulteriore conseguenza che:
- ove il concorrente risultasse estratto a campione nel corso della procedura (art. 48, comma 1 codice) oppure risultasse collocato al primo o al secondo posto della graduatoria (art. 48, comma 2 codice)[19] ma non avesse tempestivamente presentato un regolare PASS.OE, la stazione appaltante non potrà materialmente effettuare le verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti speciali, con tutte le gravi conseguenze previste all’articolo 48 del codice dei contratti pubblici[20];
- ove il concorrente risultasse aggiudicatario della gara ma non avesse presentato un regolare PASS.OE, non sarà materialmente possibile effettuare le verifiche prescritte ai sensi dell’articolo 38 del codice dei contratti pubblici, con tutte le possibili decadenze previste all’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000.
[1] Art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.
[2] Ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 s.m.i., i compiti e le funzioni già svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) sono stati trasferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
[3] Secondo le indicazioni riportate nella determinazione della medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 15 gennaio 2014, n. 1 con la quale sono state approvate le Linee guida per l’applicazione dell’art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in commento.
[4] Determinazione AVCP n. 1 del 2014 cit.
[5] Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 1619 che richiama Consiglio di Stato, sez. V, 3 ottobre 2014, n. 4950.
[6] Consiglio di Stato n. 1619 del 2015 cit.
[7] Art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 445 del 2000.
[8] Il “sistema a rete” delle centrali di committenza è disciplinato, in via generale, dall’art. 1, commi 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[9] A tale proposito l’ANAC richiama Consiglio di Stato, Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16.
[10] In conformità a quanto già sottolineato con determinazione AVCP del 12 Gennaio 2010, n. 1, recante indicazioni in tema di Requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti.
[11] Sotto tali profili l’ANAC richiama, in particolare, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria del 25 febbraio 2014, n. 9.
[12] Per la registrazione a sistema degli operatori economici si veda http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass.
[13] Può essere utile ricordare che:
- l’ANAC ha messo a disposizione dei concorrenti una versione dimostrativa del sistema Avcpass, liberamente accessibile al seguente link: http://demoavcpassoe.avcp.it/ nella quale sarà possibile prendere visione delle funzionalità del predetto sistema con riferimento specifico ala creazione del PASSS.OE;
- l’effettiva creazione del PASSS.OE dovrà essere effettuata sul sito della medesima ANAC, accedendo, previa registrazione, al seguente link: https://ww2.avcp.it/idp-sig/
- le indicazioni operative destinate ai concorrenti alle procedure di gara sono consultabili nelle apposite Frequently asked questions (FAQ) predisposte da ANAC accessibili al link: http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FaqAvcpass
[14] Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 26 gennaio 2015, n. 62, resa a margine di un ricorso radicato prima dell’emanazione del decreto legge n. 90 del 2014.
[15] TAR Campania, Salerno, sez. II, 23 marzo 2015, n. 663.
[16] TAR Campania n. 663 del 2015 cit.
[17] Così come testualmente chiarito dall’ANAC all’interno delle FAQ relative al sistema AVCPASS (FAQ n. H.8).
[18] Il PASSOE identifica il partecipante (eventualmente nella sua composizione di diverse imprese) ed i lotti, appartenenti alla medesima gara, cui questi partecipa. La stazione appaltante deve dichiarare al sistema AVCPASS la conformità o meno dell’effettivo assetto del partecipante rispetto alla modalità con cui quest’ultimo si è presentato in gara così come risultante dall’offerta o dalla domanda di partecipazione e deve confermare il lotto o i lotti ai quali l’offerta si riferisce: così le FAQ pubblicate da ANAC sul sistema AVCPASS, n. E.3.
[19] Le disposizioni di cui all’art. 48 del codice vanno in ogni caso coordinate con quanto previsto all’art. 13, comma 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, in forza della quale le stazioni appaltanti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all’impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
[20] L’art. 48 del codice prevede, infatti, che quando non sia fornita la prova dell’effettivo possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 11 del codice (sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 in caso di rifiuto o di omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 in caso di informazioni o documenti risultati non veritieri). L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. Oltre a ciò, l’art. 13, comma 4 della legge n. 180 del 2011 dispone che nel caso in cui l’impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.