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( votes)Nella prassi è possibile rinvenire affidamenti a soggetti terzi della gestione delle entrate tributarie e patrimoniali di un ente locale sia mediante contratti di concessione che mediante contratti di appalto. Sul tema sono, peraltro, rinvenibili orientamenti dottrinali e giurisprudenziali oscillanti.
Stando alle interpretazioni rinvenibili in due Atti dell’ANAC, il Comunicato del Presidente del 22/12/2015 e la Delibera n. 921 del 31/08/2016, nei servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali non sembra rinvenibile il trasferimento del cd. “rischio di domanda” (ossia, il rischio che la domanda dei servizi sia superiore o inferiore al previsto) dal momento che la domanda di tali servizi proviene dagli enti locali e non dai privati, soggetti all’imposta. Inoltre, non sussiste in capo ai privati la facoltà di scegliere se avvalersi o meno di quel servizio, dal momento che gli stessi “soggiacciono” a tale servizio, trattandosi appunto di imposte e/o tasse che devono essere versate in presenza dei presupposti di legge. Non sembra, quindi, sussistere neppure il rischio sul lato dell’offerta (ossia, il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda alla domanda). Pertanto, gli affidamenti in questione non sembrano pienamente riconducibili nel tipico modulo concessorio.