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Il Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di funzionario e dipendente dello Stato e degli enti pubblici, è direttamente responsabile, in virtù dell’art. 28 della Costituzione, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. La responsabilità del funzionario dello Stato o comunque di chi svolge attività lavorative nell’ambito del sistema pubblico, è sancita dalle leggi speciali (ad esempio, DPR n. 3 del 10/01/1957, art.1, della Legge 14.1.1994, n. 20 come novellato dall’articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 513 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996 n. 639 recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti). Tutte queste disposizioni fanno si che l’operato di tali soggetti, tra cui il RUP, sia sottoposto al controllo della Corte dei Conti. “…..la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale ed è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con DOLO O COLPA GRAVE , ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali….”

Tuttavia, non si rinviene nell’attuale panorama normativo, una combinazione di norme tale per cui l’amministrazione pubblica debba stipulare una polizza assicurativa a manleva dei potenziali danni provocati dal RUP, o che quest’ultimo venga obbligato in qualche modo a farlo personalmente.

Diversamente, la Legge 109/94, il Codice dei Contratti ed anche il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, in vigore dall’8 giugno 2011, stabiliscono i casi in cui il progettista o i progettisti incaricati della progettazione devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolar modo, l’art. 90, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, prevede un espresso obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti esterni. Nulla precisa il Codice dei Contratti con riferimento al Responsabile del Procedimento.

Per le osservazioni di cui sopra, appare pleonastica la precisazione secondo cui in caso di coincidenza della figura del RUP con quella del progettista debba prevalere la prescrizione di cui al precitato art. 90, comma 5 del Codice dei Contratti. Pertanto, si può sostenere, in conclusione, in ordine alla possibilità di richiedere all’amministrazione una polizza assicurativa o di essere obbligato a stipularne una a propria cura e spese, che il Legislatore non ha previsto per il responsabile del procedimento alcuna forma di garanzia, essendo previsto tale obbligo solo per coloro ai quali verranno affidati i compiti di supporto esterno. Ad ogni buon conto, nel silenzio normativo, nulla vieta al Responsabile del Procedimento a stipulare personalmente una polizza assicurativa o che in sede di negoziazione possano essere stipulate polizze assicurative a copertura dei rischi relativi all’attività del funzionario in questione, anche con oneri a carico dell’amministrazione pubblica. 

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