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Corte dei Conti, sez. regionale della Lombardia, deliberazione n. 196/2024

  1. Il quesito

Alla sezione della Lombardia, la stazione appaltante istante chiede un chiarimento sul riparto degli incentivi nel caso in cui l’appalto sia stato delegato ad altra stazione appaltante. Più nel dettaglio il quesito verte “in merito alla interpretazione della disposizione di legge di cui all’art. 45 del D. Lgs 36/2023 (ex art. 113 del D.Lgs n. 50/20216), relativamente alla ripartizione del fondo incentivante del 20% nell’ipotesi in cui ricade la fattispecie della Convenzione tra due Comuni, avente ad oggetto la centralizzazione della Committenza”.

In pratica, pertanto, la questione verte sul riparto del fondo a destinazione vincolata oggi con nuova disciplina scolpita nei commi 5,6 e 7 dell’articolo 45 ovvero se nella quota del 25 – dell’incentivo da destinare al personale della centrale di committenza – debba o meno essere compresa anche una percentuale del 20% (del 2% dell’incentivo) da destinare, genericamente, a spese di formazione, investimenti per gli uffici e/o polizze assicurative.  

  • L’intervento della centrale di committenza

La sezione rammenta che il vincolo del 20% (del 2% dell’incentivo) viene escluso solo per le “risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”. In questo caso le risorse devono essere destinate all’intervento e non possono essere “distolte”.

In generale, circa i rapporti con la centrale di committenza, la deliberazione precisa che le sopravvenute previsioni codicistiche, attualmente vigenti, del d.lgs. n. 36/2023, le quali prevedono, sempre in termini di facoltà, il riconoscimento alla stazione appaltante o ente concedente di determinare somme a titolo di incentivo al personale della centrale di committenza, secondo proprie determinazioni in ordine alle modalità di definizione del predetto incentivo (art. 45).

Precisamente, il comma 8 dell’art. 45, citato, dispone che “Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2”.

Il Collegio osserva in primis che il tenore letterale del nuovo art. 45, comma 8, innova rispetto alle precedenti previsioni dei commi 2 e 5 dell’art. 113 del previgente codice dei contratti pubblici nel solco tracciato dalla giurisprudenza contabile, essendo attratte al prefato limite percentuale del 25% le attività tecniche indicate nell’allegato I.10 in relazione alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti della centrale di committenza.

  • Il riparto “generale” degli incentivi

Per il collegio la disciplina declinata nell’art. 45 del codice ora è molto chiara visto che precisa che l’80% del 2% (da calcolare sulla base di affidamento) è destinata ad alimentare gli incentivi (comma 3) “mentre il restante 20%, previsto dal comma 5, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7, escluse (nda come detto) le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”.

Al netto/eccezione quindi delle risorse citate, la destinazione di cui al comma 6 si riferisce all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. In particolare, quella ex comma 7 è finalizzata alle attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Sulla base di queste previsioni, secondo la sezione non si rinvengono elementi dal dato letterale che possano orientare l’interprete verso una lettura del combinato disposto di cui ai commi 2, 5 e 8 dell’art. 45, citato, in senso restrittivo.

Più precisamente, per come è costruito il comma 8, “appare al Collegio priva di alcuna ragione giustificativa un’opzione ermeneutica che tenda univocamente ad escludere dalla base di calcolo del 2% la componente del 20% ai fini del computo delle risorse da destinare al personale della centrale di committenza, fissate complessivamente dal legislatore nella sola misura massima del 25% del già menzionato 2% (anch’esso tetto massimo) riportato nel comma 2, purché vengano rispettate le finalità poste da tale norma”.

In caso di ricorso alla centrale di committenza (o comunque in caso di delega dell’appalto) per le procedure di affidamento, la quota parte da riconoscere alla medesima risulta quindi quella del 25% indicato dall’art. 45, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023, da calcolare sull’importo di cui al 2 comma dell’art. 45 che, come precisato, va preordinato al duplice scopo di destinare le risorse finanziarie alle “funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5”. Il che significa che il calcolo attinge dal 2% del valore dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, nelle due componenti dell’80%, da destinare agli incentivi in favore del personale per le funzioni tecniche svolte (comma 3), e del 20%, che la Centrale è chiamata a destinare ai fini specificati nei su illustrati commi 6 e 7 dello stesso art. 45 (cfr. anche il parere MIT – Servizio contratti pubblici del 3 giugno 2024 e lo schema di “Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023” a cura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, datato 19 ottobre 2023).

Tale ripartizione consente, in questo modo, di assicurare il rispetto della finalità del comma 5 anche ad opera della Centrale di Committenza/stazione appaltante delegata alle attività di affidamento. Finalità che dal canto suo l’Amministrazione è in ogni caso tenuta a garantire in riferimento al restante 75%, di cui quota parte, pari al 20%, deve essere pertanto destinato “ai fini di cui ai commi 6 e 7”.

In altri termini conclude la sezione, “il 20% del 25% delle risorse di spettanza della centrale di committenza, equivalente al 5%, cumulandosi con il 20% del 75% rimanente in capo all’Ente, pari al 15%, totalizza il 20% richiamato dal 2 comma dell’art. 45, la cui finalizzazione in ossequio ai successivi commi 6 e 7, permette di non tradire la volontà del legislatore, come indicata al comma 5 dell’art. 45 e meglio esplicitata nei successivi commi 6 e 7”.

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Redazione MediAppalti
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