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Il decreto legislativo 50/2016 ha modificato profondamente la questione della compatibilità – e quindi della possibilità di far parte della commissione giudicatrice – del responsabile dei servizi e dei soggetti che comunque hanno svolto “incarichi” tecnico/amministrativi rispetto al contratto che si sta appaltando. La modifica di rilievo attiene, in primo luogo, alla stessa redazione del comma 4 dell’articolo 77 del nuovo codice dei contratti che oggi dispone – primo periodo – che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. E’ quindi, opportuno che gli enti locali definiscano una disciplina generale univoca per i vari servizi (magari con una direttiva del segretario o un atto giuntale) prevedendo – oltre alla regola della rotazione – che ogni dirigente/responsabile del servizio presieda le commissioni di gara non del proprio settore (Cfr. Delibera ANAC 760/2019).

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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