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( votes)La risposta a tale domanda è racchiusa in una recente pronuncia giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17.9.2012, n. 4916), secondo cui la Commissione deve essere considerata unitariamente, nel senso che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della P.A..
L’art. 84, comma 2 del d. lgs. n. 163/2006, deve essere inteso in maniera coerente con la diversità delle competenze richieste in relazione al complesso della prestazione prevista, senza necessità che la specifica competenza dei componenti della commissione di gara debba coprire ogni aspetto della procedura (trattandosi di figure idonee a garantire la competenza giuridico-amministrativa sempre necessaria nello svolgimento di procedimenti di evidenza pubblica.)
Non è necessario, pertanto, che l’esperienza professionale di ciascun componente della Commissione copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara.
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