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( votes)In passato, quando era vigente il D.Lgs. 163/2006 l’art. 125 disciplinava le acquisizioni in economia, e prevedeva che le Amministrazioni si dotassero di un regolamento interno, che organizzasse le fattispecie in cui si potesse ricorrere a tali affidamenti, delineando le categorie di beni e servizi, la sogli massima possibile di spesa per ciascuna categoria (soglia che non era per ogni singolo acquisto, ma complessiva per tutto l’ente, per tutto l’anno finanziario).
Adesso tutti gli affidamenti sono disciplinati attraverso il D.Lgs 50/2016, nel quale però non è stato trasposto il vecchio art. 125, e quindi gli affidamenti in economia non sono più disciplinati con sistemi differenti; tutte le categorie di lavori, beni o servizi, entro le soglie definite dall’articolo 35 del d.lgs 50/2016 possono essere acquisite nel rispetto delle regole del sotto soglia fissate dall’articolo 36. Quindi, nessun richiamo è stato fatto sull’esigenza della esistenza di un regolamento interno all’amministrazione che disciplini quanto già è stato disciplinato, in maniera più omogenea rispetto al passato, in riferimento alle procedure di minore entità.
I regolamenti, nella parte in cui disciplinano gli affidamenti in economia, potrebbero non avere più una ragion d’essere, dal momento che nessuna norma (all’interno del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016) richiede la loro esistenza.
Diversamente il nuovo codice, quando descrive la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto, ha introdotto la necessità di addurre una “adeguata motivazione”, che sembra essere legata al singolo affidamento, e alla discrezionalità amministrativa, e non ad una generalità di eventi, così come invece potrebbe disporre un regolamento.