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Il nuovo Codice dei contratti pubblici non stabilisce una vera e propria deroga al principio di rotazione per gli affidamenti dei servizi sociali. Tuttavia, un’attenuazione del principio di rotazione è deducibile dalla lettura delle previsioni contenute nell’art. 128 del D.Lgs n. 36/2023 il cui comma 3 in particolare prevede che “l’affidamento debba garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.” Tra i principi richiamati nel comma 3 citato non appare il principio di rotazione. Il successivo comma 8, prevedendo che: “Per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del presente articolo”, ribadisce che gli affidamenti dei servizi sociali possano avvenire anche derogando al principio di rotazione.

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Redazione MediAppalti
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