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Il principio di rotazione non si applica, qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non disponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Applicando il richiamato principio ermeneutico il TAR Catanzaro con sentenza n. 848 del  29.05.2024 ha ritenuto illegittimo l’operato della stazione appaltante che ha impedito la partecipazione del gestore uscente alla procedura selettiva finalizzata ad un affidamento diretto in quanto l’indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici interessati e basata sul criterio dell’offerta più congrua e conveniente, esclude una potenziale lesione del principio di rotazione.

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Redazione MediAppalti
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