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( votes)Anche nel caso in cui non fosse stata prevista nella lex specialis, l’applicazione di tale principio deve considerarsi eterointegrativo, in tal senso si è espresso il T.A.R. Napoli nella sentenza n. 4302/2021 del 23/06/2021, non essendo in linea con l’obiettivo di celerità delle procedure prevista con la disciplina emergenziale, introdurre un obbligo motivazionale per le amministrazioni che volessero prevedere tale clausola. Tale onere potrebbe prestare il fianco a contestazioni circa l’opportunità e/o la sufficiente giustificazione della scelta, con effetti potenzialmente opposti al dichiarato fine di rendere celere ed automatico l’esito della procedura.