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1. Inquadramento generale

La qualificazione delle stazioni appaltanti è uno degli obiettivi innovativi che il “nuovo” Codice dei contratti pubblici – che tanto nuovo ormai non è più – si è prefisso. L’art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede infatti che <<è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo>>.

In realtà, attualmente sono da considerarsi qualificate solo le stazioni appaltanti inserite, per espressa previsione di legge, di diritto nell’elenco: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP, INVITALIA, Difesa servizi Spa, l’Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori regionali e, dal 1° gennaio 2020, la società Sport e salute Spa.

Il Codice prevedeva che dovesse essere adottato (teoricamente entro novanta giorni dall’entrata in vigore del medesimo, in pratica non ancora emanato) un DPCM che definisse i requisiti tecnico-organizzativi per l’iscrizione all’elenco, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, nonché le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca e, infine, la data a decorrere dalla quale sarebbe entrato in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

Scopo dichiarato di tale ambizioso obiettivo era ed è la riduzione del numero delle stazioni appaltanti e l’aumento della loro professionalizzazione e conseguente capacità d’acquisto (procurement capacity). Tali due finalità hanno l’indubbio vantaggio di accorpare la domanda pubblica e, di conseguenza, consentire di spuntare prezzi migliori in sede di gara a fronte di fabbisogni più elevati. Inoltre, la professionalizzazione delle stazioni appaltanti si traduce in gare svolte in maniera più corretta e celere, con riduzione del possibile contenzioso e conseguenti vantaggi anche per gli operatori economici, che si troverebbero a dover partecipare ad un numero inferiore di gare, con risparmio di tempo e di risorse.

Fatta questa premessa, sono passati sei anni dall’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici e il sistema di qualificazione non ha ancora trovato piena realizzazione. Tuttavia, nell’ultimo anno sono stati fatti importanti passi avanti. Vediamo quali.

BOX: L’art. 38 del Codice dei contratti introduce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, volto a selezionare le migliori sotto il profilo della professionalità, stabilità, efficienza e capacità di acquisto così da accentrare su di esse la domanda di beni e servizi pubblici e ridurre il numero delle stazioni appaltanti che gestiscono gare complesse. Tale sistema di qualificazione tuttavia non ha trovato ancora piena attuazione.

2. Gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) elaborato dall’Italia, definitivamente approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione il 13 luglio 2021, l’obiettivo di dare concreta realizzazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ha acquistato nuovo vigore.

La Missione 1 del PNRR si pone infatti l’obiettivo di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese. Tale Missione è stata declinata in molteplici componenti e, in particolare, per quanto qui ci interessa, in quella denominata M1C1 – digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione, a sua volta suddivisa in Assi.

L’asse 4 della componente M1C1 del PNRR, denominata “Contratti pubblici e tempi di pagamento della PA”, contempla misure volte a riformare alcuni aspetti chiave delle norme in materia di appalti pubblici e a ridurre i tempi di pagamento delle PA ad ogni livello di governo. <<Obiettivo principale della riforma – si legge nell’Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio – è snellire la disciplina dei contratti pubblici, accrescere la certezza del diritto per le imprese e velocizzare l’iter di affidamento mantenendo le garanzie procedurali di trasparenza e parità di trattamento>>.

Nell’ambito del citato Asse 4, è delineata la Riforma 1.10 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni. La realizzazione di tale riforma si svolge in più fasi. La prima fase si è compiuta con l’adozione dei diversi “decreti semplificazioni”, e con l’avvio di percorsi professionalizzanti per i RUP. Nell’ambito di questa prima fase è stato previsto il completamento dell’esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti da parte dell’ANAC. Seguirà poi una seconda fase, consistente in una serie di modifiche da apportare al Codice dei contratti pubblici e da attuarsi nel secondo trimestre 2023, al fine di: a) ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti; b) realizzare una piattaforma telematica che sia requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity; c) conferire all’ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Infine, la riforma avrà quale obiettivo ulteriore la semplificazione e digitalizzazione delle procedure delle centrali committenza e l’attuazione della piena interoperabilità e interconnettività tra le amministrazioni entro la fine del 2023.

Il PNRR quindi prevede, tra gli obiettivi qualificanti della riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici, proprio il completamento del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, in piena attuazione (finalmente!) del citato art. 38 del Codice.

BOX: Il PNRR prevede, alla Missione M1C1 – Asse 4 – Riforma 1.10, tra gli obiettivi qualificanti della riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici, il completamento del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, con conseguente riduzione del numero delle stesse e incremento della loro qualità, professionalizzazione e capacità di acquisto, attraverso piattaforme telematiche.

3. Il Protocollo d’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ANAC

Un secondo passo fondamentale si è avuto con il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, il c.d. Decreto semplificazioni PNRR, che contiene un primo intervento di riduzione delle stazioni appaltanti, nella parte in cui prevede che, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i Comuni non capoluogo di provincia procedano all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che tramite le centrali di committenza, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.

Il 17 dicembre 2021 è stato poi stipulato un Protocollo di intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Autorità Nazionale Anticorruzione che mette in campo una collaborazione tra i due soggetti finalizzata all’attuazione generalizzata del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

In tale Protocollo si evidenzia come il DPCM di cui all’art. 38, comma 2, del Codice, atteso da anni, non sia stato adottato a causa del mancato raggiungimento della necessaria intesa in sede di Conferenza unificata. Ciò nonostante, con il citato D.L. n. 77/2021 si è proceduto comunque sulla strada verso la riduzione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti delineata dal Codice e ribadita dal PNRR.

E’ necessario tuttavia estendere il sistema di qualificazione all’intero settore degli appalti pubblici e non solo a quelli finanziati con le risorse del PNRR, proprio allo scopo <<di arginare l’eccessiva frammentazione, nonché i deficit organizzativi e di professionalità che caratterizzano il panorama delle stazioni appaltanti, attraverso la qualificazione e centralizzazione dei soggetti aggiudicatori nei diversi settori, nell’ottica di assicurarne l’adeguatezza, la capacità e la competenza in relazione a ciascuna procedura da svolgere>>.

Nel Protocollo d’intesa si rammenta inoltre che è all’esame del Parlamento il disegno di legge delega in materia di appalti pubblici, che contiene, tra gli obiettivi della delega, quello di <<ridefinire e rafforzare la disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, con una loro riduzione numerica, anche tramite l’introduzione di incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche, e potenziare la qualificazione e la specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti>>.

Scopo del Protocollo d’intesa è quello di porre in essere una fattiva collaborazione tra Governo e ANAC volta ad avviare un sistema di qualificazione rispondente ai criteri dell’art. 38 del Codice in attesa che venga emanata la legge delega e il relativo decreto legislativo. Il nuovo sistema di qualificazione dovrà condurre ad una riduzione della frammentazione delle stazioni appaltanti esistenti e, nello stesso tempo, garantire la qualità delle stesse, favorire l’accorpamento della domanda di beni, servizi e lavori pubblici attraverso l’utilizzo di forme di aggregazione e la selezione di stazioni appaltanti qualificate. Il sistema dovrà infatti consentire di individuare  le  stazioni appaltanti, in possesso dei requisiti stabiliti dal Codice, <<in grado di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, l’insieme delle attività che caratterizzano l’acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro, in relazione all’attività di programmazione e progettazione, gestione e controllo della fase di affidamento, nonché della fase di gestione e controllo di esecuzione, collaudo e messa in opera>>.

Il Protocollo d’intesa delinea quindi i tratti fondamentali che dovrà avere il sistema di qualificazione, sulla scorta, in realtà, di quanto già previsto dall’art. 38 del Codice. In particolare, la qualificazione avrà ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro e può riguardare uno o entrambi i seguenti ambiti: capacità di progettazione delle gare e di affidamento e capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura.

Il sistema di qualificazione si baserà sul possesso di una serie di requisiti, qualitativi e quantitativi, di base e premianti, che il Protocollo d’intesa tratteggia ma che vengono meglio declinati nelle Linee guida che l’ANAC ha elaborato e posto in consultazione in esecuzione degli impegni sanciti dal Protocollo medesimo. Entro il 30 settembre 2022, il processo di individuazione delle amministrazioni in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate dovrebbe essere completato e il sistema di qualificazione dovrebbe così entrare a regime al momento dell’entrata in vigore della riforma del Codice dei contratti.

BOX: La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ANAC hanno stipulato un Protocollo d’intesa che traccia un percorso di collaborazione volto a completare il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e a contribuire fattivamente all’incremento di efficienza ed economicità del sistema di procurement pubblico.

4. Le Linee guida ANAC: ambito di applicazione e livelli di qualificazione

Con la delibera n. 141 del 30 marzo 2022, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha elaborato le Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici. Prima fase».

Le Linee guida rappresentano una prima attuazione del Protocollo d’intesa sopra esaminato ed in particolare delle previsioni contenute negli articoli 4 e 6 del medesimo.

In base all’art. 4, le Linee guida individuano i requisiti necessari per l’implementazione futura del sistema di qualificazione, declinando il contenuto dei requisiti base di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a) del Codice.

In applicazione dell’art. 6, le stesse si prefiggono inoltre di individuare le modalità operative per l’attuazione – anche in fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento dell’entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.

Le Linee guida elencano pertanto i dati richiesti per dimostrare il possesso dei requisiti, di base e premianti. Tali dati sono in parte già disponibili presso l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) o la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), altri dovranno essere appositamente richiesti.

E’ interessante notare che le Linee guida, in questa prima fase, si limitano ad individuare i pesi da attribuire a ciascun requisito base ma non le modalità per l’attribuzione dei punteggi. Tali modalità verranno individuate ad esito dell’esame delle informazioni inviate dalle stazioni appaltanti su base volontaria e dalla consultazione pubblica con gli stakeholders.

In linea con quanto già dispone l’art. 37 del Codice, nonché, da ultimo, l’art. 51, comma 1, lettera a) n. 2 del D.L. n. 77/2021, la qualificazione sarà richiesta per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150 mila euro per i lavori e a 139 mila per i servizi e forniture. Non è quindi necessaria alcuna qualificazione per gli affidamenti diretti e per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Ai sensi dell’art. 38, comma 10, del Codice, le Linee guida non si applicano agli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici, ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice nonché alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza già qualificate di diritto in forza proprio della previsione contenuta nel citato art. 38.

La qualificazione di una stazione appaltante attesta la sua capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro sia sotto l’aspetto della capacità di progettare le gare e di gestire la fase dell’affidamento che sotto quello di verificare la corretta esecuzione dell’appalto, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. La qualificazione può riguardare uno solo o entrambi gli aspetti citati e può essere ottenuta per il settore dei lavori o per quello dei servizi e delle forniture, ovvero per entrambi.

Le Linee guida distinguono differenti livelli di qualificazione, in base all’importo delle procedure espletabili. Per quanto attiene al settore dei lavori, ci si può qualificare per:

a) il livello base (L3), che consentirebbe di progettare ed espletare affidamenti per importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a un milione di euro;

b) il livello medio (L2), che consentirebbe invece affidamenti per importi pari o superiori a un milione di euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;

c) il livello alto (L1), per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

Per quanto attiene invece all’ambito delle forniture e dei servizi, ci si può qualificare per:

a) il livello base (SF3) per progettare ed espletare procedure di affidamento per importi pari o superiori a 139 mila euro e inferiori a 750 mila euro;

b) il livello medio (SF2) per importi pari o superiori a 750 mila euro e inferiori a cinque milioni di euro;

c) il livello alto (SF1) per importi pari o superiori a cinque milioni di euro.

Naturalmente, la qualificazione ad un determinato livello consente di progettare ed espletare le procedure di affidamento per lavori, servizi o forniture nei livelli più bassi.

Per quanto attiene ai servizi di ingegneria e architettura di valore pari o superiore a 139 mila euro, le stazioni appaltanti potranno procedere all’acquisizione degli stessi se in possesso della qualificazione corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali vengono richiesti i predetti servizi.

Per quanto riguarda la qualificazione per la fase di gestione e controllo dell’esecuzione, collaudo e messa in opera, le Linee guida hanno previsto per il momento un unico livello di qualificazione, al fine di garantire a tutte le stazioni appaltanti la possibilità di dar seguito ai contratti aggiudicati. Ciò non toglie che, a seguito della consultazione pubblica e della valutazione dei dati acquisiti con la stessa, l’Autorità possa prendere in considerazione la possibilità di individuare differenti livelli di qualificazione anche per questo ambito.

5. I contenuti delle Linee guida. I requisiti per la qualificazione

Primo fondamentale requisito per qualificarsi è l’essere iscritti all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Inoltre, è indispensabile che le stazioni appaltanti siano dotate di personalità giuridica e abbiano la disponibilità di piattaforme telematiche per la gestione delle procedure di gara. Altro requisito fondamentale è la presenza nell’organigramma dell’amministrazione di un Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico o similari. In assenza di tali requisiti non è possibile accedere alla qualificazione.

Sono poi elencati molteplici requisiti, nella maggior parte dei casi, uguali sia per l’ambito dei lavori che per quello dei servizi e delle forniture, ai quali viene attribuito un punteggio variabile.

Un primo requisito di base è la presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze. Ad esso è attribuito un peso fino a 20 punti su 100. La valutazione del medesimo dipende dalle informazioni che le stazioni appaltanti forniranno in merito al numero dei dipendenti coinvolti nelle procedure di affidamento, la loro qualifica, i loro titoli di studio e l’esperienza maturata.

Un secondo requisito è il sistema di formazione e aggiornamento del personale attuato. Ad esso è attribuito un peso fino a 20 punti su 100, sulla base delle informazioni fornite sul livello di formazione raggiunto, sul numero di ore di formazione e sugli attestati conseguiti nell’ultimo triennio dai dipendenti coinvolti stabilmente nelle procedure di affidamento.

Un altro requisito molto significativo, tanto da essere pesato fino a 40 punti su 100, è il numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio precedente. Il punteggio da attribuire a tale requisito dipenderà dai dati tratti dalla BDNCP e, in particolare, dal numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti, dai relativi importi, dai tempi di affidamento, dal numero di gare deserte o non aggiudicate. Al crescere del numero di gare svolte e del loro importo, le stazioni appaltanti potranno acquisire un punteggio via via crescente.

Un quarto requisito di base è l’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità. Ad esso è attribuito un peso massimo di 10 punti per la qualificazione nell’ambito dei servizi e delle forniture e di 5 punti per la qualificazione nell’ambito dei lavori; lo stesso sarà valutato sulla base dei dati contenuti nella BDNCP.

Un ultimo requisito, comune ad entrambi gli ambiti, è la disponibilità delle piattaforme telematiche cui è attribuito un peso pari a 10 punti su 100, da valutare sulla base dei dati contenuti nella BDNCP. Va detto tuttavia che questo requisito, oltre ad essere suscettibile di punteggio, è un requisito imprescindibile in assenza del quale non è ammessa alcuna qualificazione.

Infine, per il solo ambito dei lavori è previsto un ulteriore requisito di base, relativo all’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del D. Lgs. n. 229/2011, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. Ad esso è dato un peso pari a 5 punti su 100 e lo stesso sarà valutato sulla base dei dati comunicati dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tutti i requisiti sopra elencati, ad eccezione di quello relativo al numero di gare svolte, rilevano altresì per la qualificazione riguardante la fase di gestione e controllo dell’esecuzione degli appalti. In più, per tale ambito verranno presi in considerazione due ulteriori requisiti, quali: a) le informazioni qualitative relative al numero di varianti approvate, agli scostamenti tra importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, al rispetto dei tempi di esecuzione e di collaudo, sulla scorta dei dati comunicati alla BDNCP; b) il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, valutato sulla base delle informazioni relative ai ritardi medi ponderati trasmesse dalla Ragioneria Generale dello Stato all’Autorità.

BOX: Le Linee guida elencano una serie di requisiti base – e i relativi punteggi da attribuire – per la collocazione delle amministrazioni nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Tra essi, i più importanti riguardano il numero di gare espletate, il numero di dipendenti stabilmente impegnati nelle procedure di acquisto e la loro competenza e professionalità, valutate anche sulla base dei percorsi di formazione seguiti.

6. I requisiti premianti

Oltre ai requisiti di base sopra descritti, le Linee guida ANAC prevedono altresì una serie di requisiti premianti, la cui ponderazione ed applicazione pratica saranno tuttavia delineate soltanto con le Linee guida definitive, da approvarsi ad esito dell’analisi dei dati raccolti e delle osservazioni pervenute durante la consultazione.

Un primo requisito premiante è la valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità. Per la sua applicabilità si farà riferimento ai dati contenuti nella Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Un secondo requisito premiante è quello della presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 negli uffici e nei procedimenti di gara. Questo potrà essere semplicemente autocertificato dalla stazione appaltante che avrà cura di specificare il numero del certificato acquisito.

Un altro requisito premiante degno di nota è quello concernente il livello di soccombenza nel contenzioso. I dati relativi ad esso, fintanto che non si arriverà all’aggiornamento del sistema SIMOG, saranno comunicati direttamente dalle stazioni appaltanti che richiedono la qualificazione.

Un quarto requisito premiante riguarda invece l’applicazione dei criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento. In questo caso, le informazioni utili perverranno dal sistema SIMOG, una volta aggiornato, sul quale troveranno evidenza i dati sull’applicazione dei criteri ambientali minimi, delle clausole sociali e delle misure per favorire l’occupazione di soggetti svantaggiati.

Infine, un ultimo requisito premiante è quello previsto dall’articolo 23, comma 13, del Codice[1], consistente nell’utilizzo concreto, da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, necessari per la razionalizzazione delle attività di progettazione delle opere pubbliche. Il possesso di tale requisito sarà autocertificato dalle amministrazioni interessate a farlo valere, le quali dichiareranno di utilizzare le metodologie di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 e s.m.i..

BOX: A partire dal 23 maggio, l’ANAC analizzerà i dati comunicati e le osservazioni pervenute per poi predisporre una relazione da presentare alla Cabina di Regia entro il 30 giugno. Entro il 30 settembre 2022 dovrà essere esitato il testo definitivo delle Linee guida.

7. I prossimi passi

Fino alla fine del mese di maggio, le stazioni appaltanti avranno la possibilità di presentare la propria manifestazione di interesse, comunicando, tramite il servizio AUSA, le informazioni previste nelle Linee Guida utili ai fini della futura qualificazione. L’Autorità, a partire dal 23 maggio 2022, inizierà l’analisi e l’elaborazione dei dati comunicati e delle osservazioni pervenute, al fine di predisporre la relazione prevista al punto 6.3 del Protocollo d’intesa del 17 dicembre 2021, che deve essere presentata, in accordo con la Presidenza del Consiglio, alla Cabina di Regia entro il 30 giugno 2022.

Dopodiché, entro il 30 settembre 2022, sarà elaborato il testo definitivo delle Linee guida e sarà individuato il numero delle stazioni appaltanti potenzialmente qualificate.

Per tale ragione, è di fondamentale importanza che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza partecipino attivamente alla fase consultiva e di raccolta dati in corso, al fine di delineare nel modo più efficace possibile il futuro sistema di qualificazione. E’ essenziale inoltre che esse si adeguino tempestivamente all’avvio del sistema medesimo, che avverrà dopo l’approvazione dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge delega di riforma del Codice dei contratti pubblici.

L’obiettivo, non c’è che dire, è molto ambizioso. Si tratterà di capire come le amministrazioni pubbliche più grandi e strutturate riusciranno a far fronte al deficit cronico di personale competente ed adeguatamente formato esistente in Italia – soprattutto a seguito di un lunghissimo periodo di blocco delle assunzioni, esodi e assenza di turn over nel settore pubblico – e svolgere efficacemente il ruolo di centri d’acquisto per sé e per un numero sempre crescente di altre amministrazioni – più piccole – che, molto probabilmente, saranno tagliate fuori dall’elenco delle qualificate.


[1] Art. 23, comma 13 D. Lgs. n. 50/2016: <<Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso, dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38>>.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Alessandra Verde
Referendaria consiliare presso il Consiglio regionale della Sardegna
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