Sending
Questo articolo è valutato
4.3 (10 votes)

di Paola Cartolano e Paola Razzano

Premesse

Nell’ambito del nostro ordinamento è stato senza dubbio il D.Lgs. n. 50/2016 ad avere il grande merito di introdurre una disciplina organica in materia di Partenariato Pubblico Privato (“PPP”), non prevista nel precedente D.Lgs. n. 163/2006.

Già da tempo, tuttavia, era sorta l’esigenza di innovare, soprattutto in chiave semplificativa, detta disciplina al fine di favorire un utilizzo più diffuso del PPP, che consentisse di superare la carenza di risorse da parte della Pubblica Amministrazione mediante il ricorso a capitali ed energie private.

Il momento cardine per attuare la modifica della disciplina del PPP è stato l’attuazione della delega legislativa di cui alla Legge 21 giugno 2022 n. 78 per la riforma del codice in materia di contratti pubblici.

In particolare, il riordino della disciplina della contrattualistica pubblica ha trovato collocazione nell’ambito del complesso di riforme attuate nel nostro ordinamento per le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”), piano di riforme presentato dall’Italia alla Commissione europea per accedere ai fondi del cd. NEXT Generation EU.

L’emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (“D.Lgs. 36/2023” o “Nuovo Codice”), in attuazione della delega contenuta all’art. 1 comma 2[1] della Legge 21 giugno 2022, n. 78, costituisce attuazione del traguardo (M1C1-73) del PNRR.

Considerato che l’accesso ai finanziamenti comunitari del NEXT Generation EU per il relativo stanziamento dovrà avvenire attraverso l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica, ha assunto carattere preminente proprio la revisione della disciplina dei contratti pubblici per definire procedimenti amministrativi di aggiudicazione delle gare strutturati, ma snelli e contingentati nei tempi.

Il partenariato pubblico-privato (PPP) rappresenta una forma di collaborazione tra il settore pubblico e privato per la realizzazione di progetti per infrastrutture e servizi pubblici: nell’ambito del PNRR il PPP, concretizzandosi in una forma di collaborazione tra il settore pubblico e privato, assume un ruolo cruciale per attuare progetti per infrastrutture e servizi pubblici finanziati dai fondi comunitari e stimolare la ripresa economica dell’Italia.

È evidente che destinando alcune delle risorse del PNRR ad operazioni di PPP, grazie agli investimenti dei partners privati, ogni singolo progetto potrà avere un effetto moltiplicatore.

Nel prosieguo del presente contributo andremo ad esaminare le principali novità relative all’impianto generale del PPP (§1 e 2) per poi soffermarsi con brevi cenni alle novità apportate alla disciplina della concessione e della finanza di progetto (§4 e 5).

L’adozione del Nuovo Codice si colloca nell’ambito del complesso di riforme attuate per le finalità del PNRR

1. Le disposizioni generali sul PPP nel Nuovo Codice

Il Nuovo Codice si compone di 5 libri e contiene complessivamente 229 articoli e 38 allegati.

In particolare, ai fini del presente, consideriamo il Libro IV rubricato “DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E DELLE CONCESSIONI”.

Come anche evidenziato nella Relazione Illustrativa allo schema del Nuovo Codice predisposta dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato istituita per la formulazione del progetto del Nuovo Codice, «l’obiettivo è stato quello di rendere il PPP più attrattivo per amministrazioni, operatori economici ed investitori istituzionali»

Nel Nuovo Codice è stata operata un’inversione sistematica rispetto al precedente impianto normativo di cui al D.Lgs. n. 50/2016: le disposizioni generali in materia di PPP precedono, infatti, la disciplina delle figure contrattuali tipiche. Nell’ambito del Libro IV abbiamo:

  • la Parte I (artt. 174 – 175) dedicata alle disposizioni generali in materia di PPP;
  • la Parte II dedicata ai contratti di concessione (artt. 176 – 192) e alla finanza di progetto (artt. 193 – 195)
  • la Parte III dedicata alla locazione finanziaria (art. 196)
  • la Parte IV dedicata al contratto di disponibilità (art. 197)
  • la Parte V dedicata alle altre disposizioni in materia di PPP (artt. 198 – 202)
  • la Parte VI dedicata ai servizi globali, incluso il contraente generale (artt. 203 – 208).

Innanzitutto, ha carattere innovativo la definizione di PPP fornita all’art. 174 comma 1 del Nuovo Codice ovvero «1. Il partenariato pubblico-privato è un’operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;

b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;

c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione;

d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato».

Come indicato nella Relazione Illustrativa «La definizione è stata scelta al fine di evidenziare la complessità di tale fenomeno, che comprende diverse figure contrattuali, nonché gli importanti riflessi economici ad esso collegati …». Il PPP, quindi, a differenza che nel D.Lgs. n. 50/2016[2] non viene definito più come un “contratto”: differenza questa che rileva in particolare ai fini applicativi in quanto, proprio per incentivare il ricorso al PPP, è possibile ricorrere a forme negoziali alternative e non solo ai contratti tipizzati.

Si evidenzia, inoltre, che il Libro IV si limita a disciplinare il PPP di tipo puramente contrattuale, per il quale è stato chiarito comunque il principio di atipicità e non esclusività delle forme contrattuali: dando attuazione alla legge delega che prevede l’estensione delle forme di PPP, è previsto che la Pubblica Amministrazione possa definire schemi negoziali diversi da quelli tipizzati, purché aderenti alla disciplina del Libro IV e in particolare ai contenuti di cui al comma 1 dell’art. 174 e comunque essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela (cfr. art. 174, comma 3 D.Lgs. n. 36/2023).

Si evidenzia che in un’ottica di semplificazione, per tutti i PPP di tipo contrattuale di cui al comma 3 dell’art. 174 è stato operato un rinvio generale alla disciplina delle concessioni per:

(a) procedure di affidamento e esecuzione,

(b) allocazione del rischio operativo,

(c) durata del contratto,

(d) modalità di determinazione della soglia e metodi di calcolo del valore stimato.

Per la disciplina del PPP di tipo istituzionalizzato viene, invece, operato un rinvio alle norme del testo unico sulle società partecipate di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (cfr. art. 174, comma 4 D.Lgs. n. 36/2023).

Considerata la complessità di implementazione e gestione di un intervento realizzato in PPP, viene inoltre precisato che i relativi contratti possono essere stipulati solo da enti concedenti “qualificati”, ovvero quelli previsti all’art. 63 del Nuovo Codice.

Nel Nuovo Codice il PPP è definito come un’OPERAZIONE ECONOMICA, riferita a un fenomeno complesso che comprende diverse figure contrattuali e determina importanti riflessi economici

Altro elemento di novità rispetto al precedente impianto normativo è rappresentato dall’introduzione della disciplina relativa agli strumenti di programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio con riferimento a operazioni in PPP.

Come evidenziato anche nella Relazione Illustrativa queste nuove disposizioni «dovrebbero avere l’effetto di rendere le procedure di partenariato pubblico-privato effettivamente più attrattive per gli investitori istituzionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell’erogazione dei servizi, così come previsto nella lett. aa) della legge delega. Per raggiungere l’obiettivo di estendere le forme di partenariato pubblico-privato, infatti, è necessario, seppure non sufficiente, semplificare le procedure (rendendo le disposizioni più leggere, anche attraverso il rinvio ai bandi-tipo ed ai contratti-tipo), ma è fondamentale altresì individuare, in un’ottica multidisciplinare, strumenti che incentivino le imprese a partecipare alle gare».

Facciamo riferimento all’art. 175 comma 1 del Nuovo Codice, il quale ha innanzitutto previsto l’adozione di un nuovo «programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato», al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti degli operatori economici, degli investitori istituzionali e in generale della collettività.

Altra novità codificata nel Nuovo Codice è la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità che ogni Pubblica Amministrazione deve svolgere per la realizzazione di un progetto in PPP. Sul punto l’art. 175 comma 2 del Nuovo Codice indica che detta valutazione preliminare «si incentra sull’idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell’ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale» e deve avere ad oggetto il confronto fra la stima dei costi e dei benefici nell’arco dell’intera durata del PPP rispetto al ricorso al tradizionale appalto per un equivalente arco temporale.

La riferita valutazione preliminare si correla in buona sostanza del cd. value for money dei PPP secondo cui il ricorso a un PPP come alternativa all’appalto pubblico tradizionale si fonda sull’assunto che una condivisione ottimale del rischio con il partner privato offre un migliore value for money per il settore pubblico: l’obiettivo ultimo di un processo di selezione è scegliere il progetto che offra il miglior value for money, vale a dire il migliore risultato possibile per la collettività tenuto conto di tutti i benefici, i costi e i rischi nell’intero suo ciclo di vita[3].

Al fine di supportare le Pubbliche Amministrazioni nelle operazioni di maggiore impatto economico, l’art. 175 del Nuovo Codice prosegue al comma 3 specificando che in caso di progetti da realizzarsi in PPP di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato

  • per lavori o servizi di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2 richiedono un parere al CIPESS;
  • per lavori o servizi di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2 richiedono un parere preventivo, non vincolante al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il medesimo comma 3 dispone che i suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata.

Ulteriore elemento di novità introdotto nel Nuovo Codice con riferimento alla disciplina generale del PPP consiste nella nomina da parte dell’ente concedente, sentito l’operatore privato, di un responsabile unico del progetto di partenariato – selezionato tra soggetti dotati di idonee competenze tecniche – il quale avrà il compito «di coordinare e controllare, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo contabile, l’esecuzione del

contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni», come espressamente previsto all’art. 175 comma 5 del Nuovo Codice.

In coordinamento con l’art. 174 comma 1 nell’individuazione fra i requisiti del PPP, ovvero il trasferimento del rischio operativo in capo al privato, il comma 6 dell’art. 175 dispone che l’ente concedente esercita il controllo sull’attività del privato «verificando in particolare la permanenza in capo all’operatore economico del rischio operativo trasferito. L’operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto».

Trattandosi di un elemento identificante del PPP, risulta quindi fondamentale la verifica durante tutte le fasi del progetto in PPP circa la permanenza del rischio operativo in capo al privato (cfr. art. 177 del Nuovo Codice).

Ennesimo elemento di novità è previsto al comma 7 dell’art. 175 secondo il quale il monitoraggio dei progetti realizzati in PPP è affidato al DIPE della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il quale è istituita un’apposita banca dati.

Come evidenziato nella Relazione Illustrativa «Questa disposizione si giustifica per la necessità, visto il rilevante impatto economico di tali operazioni, di avere, oltre il controllo già svolto dal responsabile unico sul singolo progetto, anche un controllo costante e accentrato su tutte le operazioni di partenariato pubblico-privato, da parte di un organismo già dotato di competenza e formazione specifica in materia. Si potranno così intercettare subito possibili situazioni di inefficienza, diseconomicità o cattiva gestione dei progetti di partenariato pubblico-privato».

Il Nuovo Codice prevede sia una fase di programmazione e valutazione preventiva degli interventi di PPP che una PA intende adottare, sia una fase di controllo e monitoraggio in itinere

2. La nuova disciplina delle concessioni: cenni

Come visto, l’art. 174 comma 3 opera un rinvio generale per tutti i PPP di tipo contrattuale alla disciplina delle concessioni: è a questa che facciamo riferimento, quindi, per evidenziare le principali novità rispetto al precedente impianto normativo di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Le disposizioni della Parte II del Libro IV del Nuovo Codice, alle quali si rimanda per una puntuale lettura, prevedono una riscrittura della corrispondente disciplina di cui agli articoli 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016.

Si segnala in generale la riorganizzazione organica della disciplina dell’allocazione del rischio operativo nell’ambito del contratto concessione, come oggi contenuta nell’art. 177 del Nuovo Codice.

In particolare, l’art. 177 ai commi 1, 2 e 3 ha recepito la disciplina già contenuta nell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento alle definizioni di concessioni di lavori, concessioni di servizi e rischio operativo.

Prosegue l’art. 177 per chiarire l’ambito applicativo del contratto di concessione in relazione alla classificazione delle opere in calde («contratti remunerati dall’ente concedente senza alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo», art. 177, comma 4, primo periodo), tiepide («operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto sul lato dell’offerta», art. 177, comma 4, secondo periodo) e fredde («Se l’operazione economica non può da sola conseguire l’equilibrio economico-finanziario», art. 177 comma 6).

Di rilievo anche il comma 5 dell’art. 177 il quale opera un raccordo fra le nozioni di rischio operativo ed equilibrio economico-finanziario, essendo quest’ultimo intrinsecamente legato al rischio operativo.

Il comma 6 identifica poi le condizioni in presenza delle quali il diritto di gestire le opere o il servizio oggetto del contratto possa essere accompagnato da un «prezzo»: se l’operazione economica non può da sola conseguire l’equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno che può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti. Sul punto si segnala forse la modifica più rilevante, ovvero la soppressione del limite fisso all’ammontare della contribuzione pubblica necessaria a porre l’operazione economica finanziaria in equilibrio, in precedenza previsto all’art. 165, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale disponeva il limite del 49% del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari (anche se non previsto nella Direttiva 23/2014).

Come si legge nella Relazione Illustrativa rispetto alla modifica introdotta nel Nuovo Codice la scelta è stata di optare «per una soluzione proporzionata e coerente con il diritto europeo. Ai fini della configurazione del contratto di concessione, non viene dettato alcun limite quantitativo (ma solo qualitativo) al valore monetario del rischio che la concessione deve trasferire all’operatore privato».

Tra le altre modifiche di rilievo in ordine al contratto di concessione, si evidenziano quelle contenute agli articoli 189 e 190 circa la possibilità di modificare il contratto in corso di esecuzione, la risoluzione e il recesso.

In particolare, l’art. 189 comma 1 precisa le ipotesi specifiche in cui è possibile modificare i contratti di concessione, senza il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione, tra le quali rilevano le modifiche a prescindere dal loro valore monetario che sono state previste nei documenti iniziali di gara e che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi (previsione quest’ultima prevista all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 solo per i contratti di appalto).

Con riferimento all’art. 190 e all’ipotesi del recesso del concedente, si segnala che la differenza principale rispetto al D.Lgs. n. 50/2016 attiene all’indennizzo a titolo di mancato guadagno che ai sensi del Nuovo Codice è compreso tra il 2% e il 5% degli utili previsti dal piano economico-finanziario, a differenza del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che l’indennizzo per il mancato guadagno sia pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

Sempre in ordine all’art. 190 si evidenzia la modifica apportata per la fattispecie della risoluzione in ordine alla quale è previsto l’obbligo di inserire nel contratto una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell’indennizzo.

Il Nuovo Codice all’art. 191 prevede poi una disciplina del subentro di un concessionario ad un altro non prevista nel D.Lgs. n. 50/2016, nonché una nuova disciplina della revisione del contratto. In particolare, purchè non si apportino modifiche sostanziali alla concessione, la revisione è consentita:

– al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull’equilibrio economico-finanziario dell’operazione;

– nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

Qualora l’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario sia dovuta a eventi diversi da quelli succitati e rientranti nei rischi allocati al privato, la stessa è a carico del concessionario medesimo.

La revisione è inoltre subordinata alla previa valutazione del DIPE, nei casi di opere di interesse statale o finanziate con contributo a carico dello Stato, e in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto.

L’art. 174 comma 3 del Nuovo Codice opera un rinvio generale per tutti i PPP di tipo contrattuale alla disciplina delle concessioni

3. La nuova disciplina della finanza di progetto: cenni

Il Nuovo Codice nell’ambito della Parte II relativa ai contratti di concessione dedica il Titolo IV alla disciplina della finanza di progetto, apportando una semplificazione. Anche in questo caso facciamo riferimento alle principali novità rispetto al precedente impianto normativo di cui al D.Lgs. n. 50/2016, rimandando alle norme del Nuovo Codice per una puntuale lettura.

Tra le principali novità introdotte con riferimento alla finanza di progetto si segnala in primis che è stata eliminata la finanza di progetto ad iniziativa pubblica, ritenuta una duplicazione rispetto alla scelta di indire una gara pubblica per l’affidamento di una concessione. Rimane il solo procedimento di project financing ad iniziativa privata di cui all’art. 193 del Nuovo Codice.

Prima di passare in rassegna le altre novità apportata alla disciplina della finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del Nuovo Codice, occorre evidenziare che l’art. 198 dispone che “Le proposte di cui all’articolo 193, comma 1, primo periodo, possono riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato».

Il comma 1 dell’articolo 193 precisa che «gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in regime di concessione di lavori o servizi», introducendo una delle novità rispetto all’art. 183, comma 19 del D.Lgs. 50/2016. Viene infatti precisato che la proposta di project financing può riguardare concessioni sia di lavori che di servizi, recuperando la previsione in precedenza contenuta nell’art. 278 del DPR 207/2010 rubricata proprio “Finanza di progetto nei servizi”.

Rispetto all’art. 183 comma 19 del D.Lgs. n. 50/2016 viene inoltre eliminato il riferimento alla presentazione di proposte relative ad interventi già «presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente»: ciò in coerenza con l’art. 175 del Nuovo Codice il quale – come visto – prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano adottare “il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato”.

Si segnala sul punto la Relazione Illustrativa, la quale evidenzia che «resta comunque salva la possibilità per gli operatori economici di presentare proposte sia con riferimento ad iniziative non presenti negli strumenti di programmazione, sia con riferimento ad iniziative ivi presenti, proponendo modalità diverse di realizzazione».

Novità in via semplificativa si registrano anche con riferimento al contenuto della proposta rispetto alla precedente disciplina in quanto l’art. 193 comma 1 del Nuovo Codice prevede che a corredo della proposta l’affidatario deve presentare all’ente concedente:

  • un progetto di fattibilità,
  • una bozza di convenzione,
  • il piano economico finanziario asseverato,
  • le caratteristiche del servizio e della gestione.

In sostanza, dunque, non occorre più corredare la proposta con la garanzia provvisoria e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti del concessionario.

Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, infatti, il comma 4 dell’art. 193 del Nuovo Codice introduce un’importante novità: la configurazione giuridica del proponente può, infatti, essere modificata e integrata fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nella disciplina del D.Lgs. 50/2016, invece, era previsto che il proponente dovesse già possedere i requisiti richiesti per i concessionari. Con il Nuovo Codice, dunque, il proponente non deve essere in possesso dei requisiti specifici del concessionario, fermo restando che per la partecipazione alla successiva gara il proponente nominato promotore dovrà dimostrare il possesso di tali requisiti anche associandosi o consorziandosi con altri operatori in possesso dei requisiti prescritti dal bando.

Come anticipato viene meno l’obbligo di presentazione della cauzione provvisoria a corredo della proposta. A mente del comma 6 dell’art. 193 del Nuovo Codice, solo le offerte per la partecipazione alla gara devono essere corredate dalle garanzie provvisorie di cui all’art. 106 del Nuovo Codice e il soggetto aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva di cui all’art.117, con la precisazione che dalla data di inizio dell’esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio.

Anche la disciplina della fase di valutazione delle proposte è stata interessata da innovazioni rispetto alla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016. Il comma 2 dell’art. 193 del Nuovo Codice prevede che l’ente concedente entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della proposta ne valuti la fattibilità: è stata quindi eliminata la natura perentoria del termine, prevista nella precedente disciplina.

Viene inoltre previsto un momento di contraddittorio tra il proponente e l’ente concedente il quale può invitare il proponente stesso «ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione». La norma prevede la possibilità che il proponente formuli delle “soluzioni alternative” per recepire le indicazioni dell’ente concedente e che se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite, la proposta è respinta.

Ancora, innovativa la previsione, contenuta sempre nel 2 comma dell’art. 193, per cui la procedura di valutazione deve concludersi comunque con un provvedimento espresso dell’ente concedente, pubblicato sul sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. 

Altra novità di rilievo è contenuta all’art. 194 del Nuovo Codice, secondo cui per gli affidamenti superiori alla soglia europea, il bando di gara per l’affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto prevede che l’aggiudicatario costituisca una “società di scopo”, rendendo quindi obbligatoria e non più facoltativa la costituzione della società quale special purpose vehicle.

L’art. 198 del Nuovo Codice prevede le proposte di project financing possono riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di PPP

4. Conclusioni

Le procedure relative al PPP, soprattutto per gli interventi relativi al PNRR, possono offrire una vera opportunità per consentire al Paese di accelerare la ripresa economica: è l’occasione di valorizzare l’alleanza pubblico-privato per la realizzazione d’investimenti a favore della collettività e dei cittadini.

In tal senso il Nuovo Codice, pur mantenendo immutato il quadro normativo europeo di riferimento di cui alle direttive UE 23, 24 e 25 del 2014, ha puntato ad una razionalizzazione, riorganizzazione e semplificazione della disciplina del PPP così da superare alcune criticità emerse negli anni: la flessibilità delle procedure di aggiudicazione contrattuale o l’incertezza della ripartizione dei rischi tra il partner privato ed il soggetto pubblico avevano di fatto reso poco incisivo il ricorso del PPP.


[1] Art. 1 comma 2 della Legge 78/2022 “aa) razionalizzazione,  semplificazione, anche   mediante la previsione di contratti-tipo e di bandi-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di progetto e alla  locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche al fine di rendere tali procedure  effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere  pubbliche e dell’erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti

[2] Art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 «eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat».

[3] EPEC “Una Guida ai PPP – Manuale di buone prassi” Versione italiana, maggio 2011

Sending
Questo articolo è valutato
4.3 (10 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv.Paola Cartolano Avv.Paola Razzano
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.