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( votes)Alle soglie dell’introduzione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, emergono ancora complicanze in merito all’applicazione a pieno regime del nuovo sistema istituito con D.M. del 17 dicembre 2009. Nell’ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, tale arduo compito viene ricondotto al SISTRI, con l’utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche. Attraverso il SISTRI (e la previsione dell’adesione obbligatoria per alcune imprese e facoltativa per altre), si intende apportare un netto cambiamento al sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo, basato sui tre documenti (Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)), si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, di monitorare l’iter di ogni rifiuto speciale, dalla produzione allo smaltimento. Il tutto, nel tentativo di assicurare una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese, la riduzione dei danni arrecati all’ambiente e la prevenzione dell’illegalità. La normativa in materia ha i suoi primi riferimenti nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art.1, comma 1116) la quale prevedeva la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti. Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 prevedeva l’obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti. La Legge 3 agosto 2009, n. 102 affidava al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani limitatamente alla Regione Campania. Infine, la Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti la quale, alla quale si attribuisce l’importanza di aver introdotto alcuni principi tra cui:
- il principio “chi inquina paga” (art.14);
- l’obbligo degli Stati ad adottare misure affinché produzione, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni da garantire protezione dell’ambiente e della salute umana; a tal fine prevede, tra l’altro, l’adozione di misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi, per soddisfare i requisiti informativi su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti o gestiti (art.17).
Prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 152/06, la gestione dei rifiuti era disciplinata in Italia dal Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 in “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio” che, abrogando la legislazione precedente, introduceva una serie di principi, finalità e disposizioni che innovavano completamente l’intero settore. Il D.Lgs. 22/97 recepiva il principio della gerarchia dei rifiuti adottato a livello europeo per cui la prevenzione della produzione dei rifiuti doveva essere privilegiata rispetto alle forme di gestione. Sulla base di tali premesse il Decreto forniva un ventaglio di strumenti per attuare la prevenzione (dallo sviluppo di tecnologie pulite, alla promozione di strumenti economici). Altrettanta importanza veniva attribuita alla funzione del recupero di cui all’art. 4, nei seguenti termini:
• il reimpiego ed il riciclaggio;
• le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
• l’utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
In ultimo, lo smaltimento (messa in discarica e incenerimento) la cui fase veniva descritta dall’art. 5, il quale poneva l’accento sulle condizioni di sicurezza in cui doveva svolgersi quest’ultima fase. Infatti nel comma 2 si sottolineava la necessità di ridurre i rifiuti da avviare allo smaltimento, mentre il comma 3 introduceva tre importanti obiettivi da tenere in considerazione nella creazione di una rete integrata di impianti, ossia: l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali ottimali; la riduzione dei movimenti di rifiuti; l’impiego di tecnologie in grado di garantire la protezione dell’ambiente e la salute pubblica.
Il D.M. 17 dicembre 2009 che istituisce il “SISTRI – Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti”, sia pericolosi che non pericolosi, in vigore dal 14 gennaio 2010, successivamente modificato dal D.M. 15 febbraio 2010, in vigore dal 1° marzo 2010, prevede l’installazione di un dispositivo elettronico USB (“Chiavetta USB”), per ciascuna unità locale dell’impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale, e un dispositivo elettronico GPS (“Black Box”), per la localizzazione satellitare, da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato. Tutto il sistema sarà collegato in rete e sarà così possibile seguire il percorso dei rifiuti speciali in tempo reale. Alle Camere di Commercio il compito di curare la fase di iscrizione e di consegna dei dispositivi elettronici USB e del Black Box alle imprese interessate. Il ritiro dei dispositivi avviene su appuntamento fissato dalla Camera e comunicato via mail/fax all’impresa, previo controllo della documentazione richiesta e pagamento del diritto di segreteria. Con il nuovo Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2010, è slittato il termine inizialmente previsto per le comunicazioni telematiche da parte delle imprese, dal 31/12/2010 al 31/05/2011. Stesso slittamento per quanto riguarda le sanzioni, che si applicheranno dal 1° giugno 2011. Naturalmente, fino al 31 maggio 2011 i soggetti obbligati sono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (tenuta del registro di carico e scarico rifiuti) e 193 (tenuta del formulario di identificazione rifiuti) del D.Lgs. n. 152/2006.
In particolare il Decreto prevede quanto segue: dal 1° ottobre 2010 chi è in possesso dei dispositivi elettronici deve iniziare ad usarli; il termine fino al quale continuare ad usare insieme al SISTRI i moduli cartacei (formulari di identificazione trasporto rifiuti e registri di carico e scarico rifiuti) è stato prorogato al 31 maggio 2011, affinché per le aziende e i loro addetti sia possibile verificare la piena funzionalità del sistema. Per quanto riguarda le imprese edili, il SISTRI non si applica ai materiali non pericolosi derivanti dall’attività di demolizione e costruzione. Sono obbligati ad aderire al SISTRI, infatti, i soggetti che fino ad oggi hanno dovuto tenere il registro di carico e scarico e presentare il MUD ai sensi degli articoli 189 e 190 del d.lgs. 152/2006: coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, commercianti ed intermediari senza detenzione, imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, imprese ed enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)) con oltre dieci dipendenti. Il decreto, inoltre, stabilisce che possono aderire al SISTRI su base volontaria le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs. 152/2006, vale a dire, tra gli altri, anche i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo di cui all’art. 184, comma 3 lettera b) del Codice dell’ambiente (art. 1 comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009).
Le imprese edili, quindi, non sono tenute ad aderire al SISTRI, per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dallo svolgimento della attività di demolizione e costruzione. Non sussiste obbligo di adesione neanche per chi effettua attività di trasporto in conto proprio di materiali non pericolosi (l’adesione è volontaria).
Entro il 28 febbraio 2010 dovevano iscriversi al portale http://www.sistri.it/:
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (inclusi quelli raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi fino a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno) con più di 50 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti;
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (sia non pericolosi sia pericolosi);
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- nel caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell’area portuale e l’impresa portuale ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
- in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
Dal 13 febbraio 2010 al 28 marzo 2010 avrebbero dovuto iscriversi:
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (inclusi quelli raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi fino a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno) che hanno fino a 50 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno tra gli 11 e i 50 dipendenti.
Alla luce delle problematiche riscontrate, il termine ultimo di iscrizione è stato anch’esso prorogato al 30.03.2011 per TUTTI i soggetti obbligati.
Tasto dolente per le amministrazioni di impresa rimane la gestione integrata del sistema Sistri con i software aziendali. Secondo le associazioni di categoria interessate dalla rivoluzione digitale, sarebbe indispensabile creare una connessione tra il sistema telematico previsto dalla nuova normativa con la gestione d’impresa. Per tali ragioni, molte aziende di software stanno approntando programmi per coordinare le diverse piattaforme, che dovranno essere in un qualche modo certificati dal ministero, prima di essere messi sul mercato.
I dati forniti dal ministero sono piuttosto incoraggianti: al 28 febbraio sono stati distribuiti 476.150 dispositivi Usb alle imprese, sono state consegnate 85.985 black box di cui 58.674 risultano già installate sui veicoli per il trasporto rifiuti. Sono stati selezionati oltre 500 impianti e discariche di smaltimento rifiuti su cui installare le apparecchiature di video sorveglianza e su 402 impianti il sistema è già attivo. Il ministero della Pubblica amministrazione e dell’Innovazione ha valutato nel “Primo rapporto 2007-2008: misurazione e riduzione onere amministrativi” una spesa di 671 milioni di euro a carico delle imprese piccole e medie (quelle fino a 249 addetti) per la predisposizione del sistema cartaceo ambientale e un costo medio che varia da 1.183 euro l’anno per le imprese da 5 a 249 addetti a 464 euro l’anno per le imprese da uno a 4 addetti. Si valuta che il nuovo sistema dovrebbe consentire un abbattimento dei costi complessivi del 50%. In contrapposizione alla semplicità con cui tale sistema sia stato concepito, ossia, tramite l’inserimento in rete dei dati sul tipo e la quantità di rifiuti da smaltire, l’indicazione dei mezzi utilizzati, degli autisti e il percorso, il malcontento da parte delle imprese continua a permanere in merito ai costi da sostenere per l’adeguamento alla nuova normativa e alla mancanza di un periodo di sperimentazione che potrebbe comportare loro diversi problemi di gestione. La criticità dei costi ha suscitato forti preoccupazioni, atteso che il sistema dei contributi approvato si fonda sulla dimensione delle imprese (pagano di più le grandi imprese), sulla tipologia e quantità dei rifiuti prodotti o trasportati (pagano di più i rifiuti pericolosi). Senza contare che il contributo annuo da corrispondere per i produttori di rifiuti pericolosi va dai 120 ai 400 euro, mentre per quelli per un impianto di stoccaggio si aggira tra i 500 e i 2.000 euro. Un altro problema evidenziato dai rappresentanti dei trasportatori riguarda l’installazione della fatidica “black box” solo sul camion e non sui rimorchi, sottolineando la possibilità che questi ultimi possano essere sostituiti durante il tragitto, facendo perdere le tracce del loro contenuto, eludendo così gli sforzi posti in essere per la tracciabilità dei rifiuti. In risposta a tali perplessità il Ministero punta sulle tecnologie avanzate di cui il nuovo sistema è dotato in quanto andrebbe comunque a rilevare le eventuali soste effettuate. Ulteriori perplessità permangono anche in merito alla gestione del servizio di trasporto rifiuti dalle imprese straniere (spedizioni transfrontaliere).
Difatti, a questo proposito è intervenuto il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che ha emanato due apposite circolari esplicative e, cioè, la Circolare n. 137 del 24 gennaio 2011 (iscrizione all’Albo per il trasporto transfrontaliero di rifiuti) e la Circolare n. 146 del 25 gennaio 2011 (sede secondaria imprese estere che effettuano trasporti transfrontalieri). Con l’emanazione del c.d. “quarto correttivo” al codice ambientale, e cioè il D.Lgs. n. 3 dicembre 2010, n. 205, nel recepire la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti si è radicalmente modificato la Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
Le principali novità, sono state introdotte dall’art. 17 del D.Lgs. n. 205/2010 che, sostituendo l’art. 194 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha previsto l’obbligo dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (e, pertanto, al Sistri) per il trasporto transfrontaliero anche per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti nel territorio italiano. Dunque, le imprese che vogliano svolgere il solo trasporto transfrontaliero dei rifiuti nel territorio italiano devono obbligatoriamente iscriversi all’Albo, presentando la domanda d’iscrizione ad una delle Sezioni regionali o provinciali dell’Albo a propria scelta. Inoltre, la Delibera del Comitato Nazionale dell’Albo n. 3 del 22 dicembre 2010, ha chiarito che le imprese estere senza sede secondaria in Italia per presentare la domanda di iscrizione possono scegliere liberamente tra le 21 sezioni dell’Albo, altrimenti – se hanno una sede – vale la sezione competente per territorio (art. 2, comma 1).
Con la Circolare n. 137 del 24 gennaio 2011, si è altresì chiarito se per effettuare il trasporto transfrontaliero sul territorio nazionale fosse necessaria anche l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 194, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 (come sostituito dall’art. 17 del D. Lgs. n. 205/2010). Infatti il Comitato nazionale ha risposto al quesito precisando che le imprese che vogliano effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti, in aggiunta ai trasporti per i quali sono già iscritte, non sono obbligate ad una nuova iscrizione.
Infine con la Circolare n. 146 del 25 gennaio 2011 ha chiarito che le imprese estere che si iscrivono all’Albo ai sensi dell’art. 194, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (come sostituito dall’art. 17 del D. Lgs. 205/2010), non devono per forza istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile, ma è sufficiente che abbiano un domicilio in Italia.
Il settore, al di là delle difficoltà riscontrate in seguito ai cambiamenti normativi, ha ancora delle lacune a livello organizzativo come è emerso dall’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti condotta dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da cui sono emerse mancanze relative alla individuazione degli Ambiti Territoriali e al mancato trasferimento a tali organi delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti che (deliberazione n. 2 Adunanza del 13/01/2010).
Alla luce di tutto ciò, si guarda con fiducia al nuovo termine del primo giugno, data in cui l’iscrizione al Sistri diventerà obbligatoria per tutti i produttori di rifiuti speciali con il relativo abbandono del cartaceo, nell’attesa che anche le criticità della settore possano, appianarsi e rendere ottimale la gestione di tale sistema.