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Il nuovo Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi (in seguito: Regolamento) è del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 300, pag. 56 e ss, del 29 dicembre 2014 ed è entrato in vigore il 30 dicembre 2014, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in deroga al principio della vacatio legis di quindici giorni.

Tale regolamento sostituisce il precedente Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dd. 4 agosto 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 189 del 16/08/ 2011 (art. 19 del Regolamento).

La necessità di questo nuovo Regolamento è sorta dalla considerevole riorganizzazione dell’ANAC, anche a seguito del trasferimento di tutte le competenze dell’AVCP in capo all’Autorità Anticorruzione.

Una delle funzioni che il D.Lgs. 163/2006 attribuisce all’ANAC è quella di vigilare sui contratti pubblici[1].

Tale vigilanza avviene con le modalità di un regolamento che deve essere adottato dall’Autorità e che, a norma dell’art. 8, comma 3, D.Lgs. 163/2006, deve contenere i seguenti elementi:

a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell’Autorità devono inviare i dati richiesti;

b) la possibilità che l’Autorità invii propri funzionari nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;

Il 30 dicembre 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi, sulla base del quale l’ANAC svolge la sua attività di vigilanza ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 163/2006

c) la possibilità che l’Autorità convochi, con preavviso e indicazione specifica dell’oggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;

d) le modalità di svolgimento dell’istruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena conoscenza.

Tutto ciò si ritrova nel nuovo Regolamento, adottato ai sensi della disposizione appena citata.

1. L’ambito oggettivo e temporale di applicazione

Il Regolamento si applica ai procedimenti dell’Autorità avviati nell’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’art. 6 del codice e delle disposizioni di legge vigenti (art. 1 del Regolamento).

Da un punto di vista temporale, tuttavia, si assiste a un fenomeno di retroattività “temperata”, che è stato previsto per velocizzare e semplificare i procedimenti di indagine. Ossia, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento contenente le disposizioni transitorie, tale Regolamento si applica anche alle segnalazioni già pervenute all’Autorità, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento istruttorio alla data di entrata in vigore dello stesso.

Da un punto di vista organizzativo e programmatico, l’attività di vigilanza avviata dalle Unità Organizzative competenti si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni ed agli obiettivi indicati dal Consiglio dell’Autorità. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno (ma, come previsto dall’art. 18, comma 2, del Regolamento stesso, in sede di prima applicazione il termine è differito al 30 aprile), il Consiglio approva una direttiva programmatica su proposta dell’Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali, elaborata sulla base dell’indirizzo espresso dal Presidente e dal Consiglio dell’Autorità, nella quale può essere indicato anche un ordine di priorità nella trattazione degli esposti ricevuti. Il Consiglio, su proposta dell’Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali, può integrare tale direttiva annuale, quando ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza (art. 2 del Regolamento).

Nel precedente Regolamento, non veniva definita un’attività di programmazione così specifica. Le attività di indagine venivano attuate in via generale sulla base di programmi annuali, definiti dal Consiglio dell’Autorità, aventi ad oggetto specifiche problematiche o criticità del settore dei contratti pubblici.

2. La fase dell’iniziativa

Il procedimento amministrativo, a norma della L. 241/1990, è costituito, essenzialmente, da una fase dell’iniziativa, da una fase istruttoria e da una fase decisoria.

Le indagini dell’ANAC si attivano d’ufficio oppure su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse, ivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi (art. 3 del Regolamento). A differenza del precedente Regolamento, anche i portatori di interessi collettivi o diffusi possono presentare esposti.

L’esposto (si tratta di una facoltà e non un obbligo, come era previsto nel precedente Regolamento) può essere presentato mediante la compilazione dell’apposito modulo disponibile sul sito web dell’Autorità. Il modulo deve essere compilato in ogni suo campo obbligatorio, corredato della prescritta documentazione, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, a pena di improcedibilità. Ciò dovrebbe facilitare la classificazione del tipo di esposto e rendere più semplici le attività di indagine, focalizzando l’attenzione sugli elementi centrali della presunta irregolarità o illegittimità dell’affidamento.

Il modulo, liberamente scaricabile dal sito, varia a seconda che si tratti di lavori o di servizi e forniture, ed è strutturato in 4 parti (soggetto richiedente, legittimazione alla richiesta, individuazione e classificazione dell’intervento, oggetto della segnalazione), suddivise in ulteriori richieste di informazioni, alcune delle quali vengono definite come dati obbligatori ai fini della procedibilità dell’esposto.

Il procedimento disciplinato dal presente Regolamento si attiva d’ufficio o su iniziativa di chiunque abbia interesse, anche portatori di interessi collettivi o diffusi. Vera novità è la vigilanza “collaborativa”

Purtroppo, i dati obbligatori sono pochi e probabilmente non riescono a definire, con chiarezza, la questione che viene sottoposta alla valutazione dell’Autorità, dato che non vi è l’obbligo di indicare almeno il CIG per risalire alla procedura di affidamento (cosa che sarebbe senz’altro utile, dato che le schede relative ai CIG dovrebbero essere costantemente aggiornate da parte delle Stazioni appaltanti).

Questi esposti possono essere sottoscritti anche in forma anonima.

In via generale, il Regolamento prevede che gli esposti anonimi vengano archiviati dal dirigente dell’Unità Organizzativa competente per materia. Tuttavia, nei casi di denunce riguardanti fatti di particolare gravità, circostanziate e adeguatamente motivate, il dirigente può, comunque, trasmettere l’esposto privo di sottoscrizione all’Ufficio Ispettivo o all’Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali per lo svolgimento delle attività di competenza. Quest’ultima previsione tutela le denunce fatte da persone che verrebbero esposte a gravi ritorsioni nel caso in cui sottoscrivessero la denuncia, ma che vogliono, in qualche modo, informare l’Autorità dell’esistenza di fatti gravi.

3. La vigilanza “collaborativa”

Vera e propria novità del Regolamento è l’attività di vigilanza “collaborativa” (art. 4 del Regolamento), anche preventiva, che le stesse stazioni appaltanti possono chiedere all’ANAC, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto.

Tale tipo di vigilanza può essere richiesta nei seguenti casi: 1) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; 2) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; 3) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull’intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; 4) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori; 5) quando l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui all’art. 32 comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114[2] ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali.

Da un punto di vista procedimentale, le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al Consiglio per l’approvazione. Le modalità di svolgimento possono essere definite in un Protocollo di azione predisposto dall’Ufficio su indicazione del Presidente che lo sottopone al Consiglio per l’approvazione.

4. Il responsabile del procedimento: le sue funzioni

Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’Unità Organizzativa competente per materia. Il dirigente individua il funzionario competente per lo svolgimento dell’istruttoria (art. 5 del Regolamento)[3].

Il dirigente, esaminati gli esposti, attribuisce agli stessi un ordine di priorità tenendo conto dell’urgenza e della rilevanza delle questioni prospettate. A parità di urgenza e/o rilevanza della segnalazione sarà data precedenza di trattazione agli esposti presentati con l’apposito modulo.

Ogni 30 giorni, il dirigente competente invia al Consiglio l’elenco dei procedimenti avviati dall’Ufficio, con l’indicazione del funzionario responsabile dell’istruttoria.

Figura centrale è il dirigente, responsabile del procedimento, che può: 1) attribuire l’istruttoria di un esposto ad un funzionario; 2) archiviare l’esposto; 3) intervenire senza previo espletamento dell’istruttoria, definendo l’esposto direttamente egli stesso; 4) trasferire la segnalazione ad altro ufficio competente dell’ANAC

Valutato l’esposto, il dirigente può: 1) attribuirne l’istruttoria ad un funzionario; oppure 2) decidere di archiviarlo; oppure 3) intervenire senza previo espletamento dell’istruttoria, interloquendo direttamente egli stesso con la stazione appaltante; oppure 4) trasferire la segnalazione ad altro ufficio competente dell’ANAC. Le ultime tre opzioni ricorrono quando si verificano le ipotesi individuate dal Regolamento, mentre la prima opzione si ha quando non ricorrono le altre.

5. Archiviazione

Il dirigente provvede all’archiviazione nei casi stabiliti dall’art. 6 del Regolamento: 1) esposto privo di elementi di fatto o di diritto adeguatamente circostanziati e motivati; 2) esposto presentato secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 2 del presente Regolamento (apposito modulo disponibile sul sito web dell’ANAC) privo delle informazioni obbligatorie richieste; 3) manifesta incompetenza dell’Autorità; 4) manifesta infondatezza dell’istanza; 5) quando a seguito dell’istruttoria emergono elementi di fatto o di diritto che escludono l’intervento dell’Autorità.

Come si può notare, sono delle ipotesi che inficiano l’esposto o da un punto di vista sostanziale (casi 1 e 4) o da un punto di vista formale (casi n. 2, 3 e 5).

L’archiviazione è comunicata, anche a mezzo di posta elettronica non certificata, solo nel caso di espressa richiesta scritta dell’esponente ed è disposta di regola mediante l’utilizzo di modelli approvati dal Consiglio dell’Autorità, tenuto conto delle tipologie di segnalazione ricevute.

L’esposto si intende archiviato comunque se l’Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all’art. 9, comma 1 del presente Regolamento, ossia entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’esposto.

È fatta salva l’attività di vigilanza, anche con riferimento ad esposti già oggetto di archiviazione, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa ed ulteriore valutazione dell’Autorità.

Il dirigente competente informa il Consiglio, con cadenza mensile, delle segnalazioni archiviate per i casi sopra elencati.

6. Intervento senza il previo espletamento di un’istruttoria

Il dirigente valuta l’esposto e, senza il previo espletamento di un’istruttoria, invia una comunicazione motivata alla stazione appaltante con l’invito al rispetto delle disposizioni violate, nelle ipotesi previste dall’art. 7 del Regolamento: 1) in base a quanto riscontrato dalla documentazione inviata all’Autorità dal segnalante, o altrimenti acquisita, non sussistono dubbi interpretativi; 2) è possibile applicare al caso di specie, anche in via analogica, una precedente pronuncia dell’Autorità.

Il dirigente competente, con cadenza mensile, informa preventivamente il Consiglio delle segnalazioni che intende definire in tal modo.

7. Trasmissione della segnalazione ad altro Ufficio dell’Autorità

Il dirigente provvede tempestivamente alla trasmissione della segnalazione al competente Ufficio dell’Autorità nei casi descritti dall’art. 8 del Regolamento: 1) quando sussistono i presupposti per l’esercizio della funzione di componimento delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n) del codice[4] o quando la questione può essere risolta mediante l’adozione di un parere giuridico; 2) quando ha carattere di generalità tale da giustificare l’emanazione di un atto a portata generale, ferma restando la possibilità di trattazione della segnalazione per i profili di competenza dell’Area vigilanza; 3) quando sono segnalate questioni che rientrano nell’ambito di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (la cd. Legge Anticorruzione) e dei decreti attuativi.

Il dirigente comunica tempestivamente all’esponente la trasmissione della segnalazione ad altro Ufficio e ne informa il Consiglio.

Questa è un’altra novità del nuovo Regolamento.

8. Fase istruttoria vera e propria: termini del procedimento ed eventuale loro sospensione

Se, invece, valutato l’esposto, il dirigente ritiene che non sussistano i presupposti per archiviarlo, può trasmetterlo ad altro ufficio, attribuendo l’istruttoria ad un funzionario[5].

II termine per l’avvio del procedimento è di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’esposto. Il termine di conclusione dell’istruttoria è di 180 giorni dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento, salvo proroga non superiore a 90 giorni

I termini del procedimento sono previsti dall’art. 9 del Regolamento. Il termine per l’avvio del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’esposto. Il termine per la conclusione dell’istruttoria da parte dell’ufficio competente è di 180 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento, fatta salva la possibilità da parte del responsabile del procedimento di comunicare alle parti interessate una proroga non superiore a 90 giorni[6].

In considerazione della complessità delle attività istruttorie necessarie per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, i termini del procedimento possono essere sospesi quando si renda necessario: 1) effettuare ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere; 2) procedere ad accertamenti ispettivi; 3) acquisire pareri da altri Uffici dell’Autorità ovvero da altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere. In questi casi, i termini riprendono a decorrere rispettivamente dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte dell’ufficio delle integrazioni documentali, dalla data di consegna del rapporto predisposto dall’Ufficio Ispettivo, dalla data di ricevimento del parere richiesto. Il responsabile del procedimento comunica alle parti interessate la sospensione dei termini procedimentali. Il dirigente competente informa il Consiglio delle proroghe e delle sospensioni disposte in conformità a tali disposizioni.

9. Comunicazione di avvio del procedimento

Il Responsabile del procedimento provvede con la comunicazione di avvio del procedimento (art. 10 del Regolamento)[7], che deve indicare l’oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti, nonché, ove possibile, l’eventuale contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento, l’Unità Organizzativa competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

Tale comunicazione è inviata alla stazione appaltante, alle imprese e agli enti coinvolti, nonché ai soggetti che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili. In caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale non risulti possibile o risulti particolarmente gravosa, la stessa è effettuata secondo modalità di volta in volta stabilite dall’Autorità.

Come si può notare in riferimento all’ipotesi di gran numero di destinatari, si è tolto il riferimento alla pubblicazione sul sito web dell’Autorità, perché si è visto che non veniva quasi mai effettuata nella pratica.

10. Partecipazione al procedimento

Possono partecipare all’istruttoria, a norma dell’art. 11 del Regolamento: 1) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento; 2) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all’oggetto del procedimento che facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso; 3) altri soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, purché ne facciano motivata richiesta all’Ufficio procedente prima della decisione finale.

I soggetti che partecipano all’istruttoria hanno facoltà di: 1) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento sull’accesso agli atti dell’Autorità; 2) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che saranno valutati dall’Ufficio procedente ove pertinenti all’oggetto del procedimento.

11.Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti

Deve essere inviata una comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti coinvolti, che possono partecipare all’istruttoria. L’istruttoria può svolgersi attraverso: 1) richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti; 2) audizioni; 3) ispezioni

Nell’ambito dell’istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere informazioni, chiarimenti e documenti (art. 12 del Regolamento), procedere ad audizioni (art. 13 del Regolamento) e procedere ad ispezioni (art. 14 del Regolamento).

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento, il responsabile del procedimento formula le richieste di informazioni e di esibizioni di documenti, di cui all’art. 6 comma 9, lett. a) del codice[8], per iscritto e secondo le modalità di cui all’art. 17 di questo Regolamento previste per le comunicazioni.

Tali richieste devono indicare: 1) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; 2) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, che deve essere congruo in relazione all’urgenza del caso ed alla quantità e qualità delle informazioni richieste, e comunque non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30; 3) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e il referente cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste; 4) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

I documenti di cui è richiesta l’esibizione dovranno essere forniti in originale o copia conforme. Il responsabile del procedimento può, altresì, richiedere la presentazione della documentazione su supporto informatico.

Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all’interessato e verbalizzando le medesime indicazioni contenute nelle richieste di informazioni e di esibizioni sopra indicate.

12. Audizioni

Il responsabile del procedimento può procedere anche con audizioni (art. 13 del Regolamento). Possono essere sentiti in audizione dinanzi all’Ufficio competente i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10.

Nel corso delle audizioni, i soggetti interessati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono, altresì, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

Successivamente al ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie, le stazioni appaltanti, le imprese e gli enti interessati possono presentare istanza di audizione finale di fronte all’Ufficio. Ove intendano essere sentiti dinanzi al Consiglio, essi devono far pervenire apposita richiesta entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni e memorie, a seguito del ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie, specificando l’oggetto dell’esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata positivamente la richiesta, fissa la data della audizione e, per il tramite della Segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.

Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

13. Ispezioni

Il responsabile del procedimento può procedere anche con ispezioni (art. 14 del Regolamento).

Il Regolamento prevede ispezioni generali oppure ispezioni specifiche, in relazione al singolo procedimento.

Nel primo caso, le ispezioni sono disposte sulla base di un piano ispettivo approvato dal Consiglio dell’Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno (ma, come previsto dall’art. 18, comma 2, del Regolamento stesso, in sede di prima applicazione il termine è differito al 30 aprile), su proposta dell’Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali.

Nel secondo caso, le ispezioni possono essere richieste anche nell’ambito dei procedimenti istruttori avviati dagli uffici competenti.

In entrambi i casi, le modalità di svolgimento dell’attività sono le stesse.

L’attività ispettiva si svolge di regola con la collaborazione della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, lett. b) e d), del codice[9].

Le ispezioni possono essere eseguite presso i luoghi di cui al successivo comma 7 (rectius, 8), ovvero presso tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l’ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all’attività oggetto dell’indagine, purché sia ipotizzabile il rinvenimento di documentazione utile ai fini dell’istruttoria.

Il dirigente dell’Ufficio Ispettivo conferisce l’incarico all’ispettore con proprio atto, indicando un termine per la conclusione delle attività.

Nell’espletamento del mandato ispettivo, gli ispettori esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l’oggetto e le sanzioni per il rifiuto, l’omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell’ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, l’opposizione: 1) di vincoli di riservatezza previsti da atti regolamentari, circolari o disposizioni di servizio interni della stazione appaltante; 2) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; 3) di esigenze di autotutela relative al rischio di sanzioni fiscali o amministrative; 4) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l’Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

L’Ispettore può: 1) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l’ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all’attività oggetto dell’indagine; 2) controllare e prendere copia dei documenti; 3) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia previa loro identificazione.

Di tutta l’attività svolta nel corso dell’ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta nel corso delle visite, l’ispettore redige una relazione finale contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi e l’eventuale proposta di archiviazione del procedimento e/o di adozione di provvedimenti da parte del Consiglio.

Nel caso di ispezioni in relazione ad uno specifico procedimento, la relazione ispettiva è trasmessa, unitamente alla documentazione acquisita, agli Uffici competenti per la prosecuzione delle attività.

A differenza del precedente Regolamento, le ispezioni devono avvenire di regola con l’intervento della Guardia di Finanza.

14. Chiusura dell’istruttoria

Entro il termine ordinario per la conclusione del procedimento (180 giorni dalla data di invio della comunicazione di avvio, salvo proroghe e sospensioni) il dirigente trasmette al Consiglio le risultanze istruttorie (art. 15 del Regolamento). Il Consiglio, valutata la proposta dell’ufficio dispone l’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie agli stessi soggetti a cui viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ovvero alla stazione appaltante, alle imprese e agli enti coinvolti, nonché ai soggetti che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili.

Il responsabile del procedimento assegna un termine, non inferiore a 10 giorni, entro cui le parti possono presentare memorie e/o ulteriore documentazione probatoria. La stazione appaltante può formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione delle risultanze istruttorie.

Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale non risulti possibile o risulti particolarmente gravosa, la comunicazione delle risultanze istruttorie può essere effettuata mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite[10].

15. Deliberazione dell’Autorità

Decorsi i termini per la presentazione di ulteriori documenti, il dirigente propone al Consiglio o l’adozione di una deliberazione o di prendere atto della volontà della stazione appaltante di conformarsi alla comunicazione delle risultanze istruttorie

Decorso il termine per la presentazione di eventuali ulteriori memorie e documentazione probatoria, il dirigente, valutate le controdeduzioni e la documentazione eventualmente presentate dai soggetti interessati a cui sono state inviate le comunicazioni delle risultanze istruttorie, propone al Consiglio alternativamente: 1) l’adozione di una deliberazione nella quale sono specificate le violazioni rilevate e sono eventualmente formulate alla stazione appaltante le indicazioni per adeguare i propri comportamenti; oppure 2) di prendere atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione delle risultanze istruttorie.

Nel primo caso, una volta approvata dal Consiglio, la deliberazione è comunicata dal dirigente responsabile ai soggetti interessati, i quali sono tenuti ad informare l’Autorità degli eventuali provvedimenti conseguenti che intendono adottare. In caso di mancato riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, il dirigente informa il competente ufficio dell’Autorità per l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 6, comma 11 del codice[11]. La deliberazione è pubblicata sul sito internet della Autorità. Il Consiglio può disporre che la deliberazione sia pubblicata anche sul sito web della stazione appaltante. La deliberazione, previa decisione del Consiglio, può essere modificata nelle considerazioni e nelle conclusioni qualora emergano elementi di fatto non rilevati o non conosciuti nel corso dell’istruttoria.

Nel secondo caso, invece, il dirigente comunica alle parti interessate la decisione del Consiglio, con riserva di riscontrare l’effettivo adempimento degli impegni assunti.

Il dirigente con cadenza mensile informa il Consiglio dei provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti interessati a seguito del ricevimento delle comunicazioni nei due casi.

16. Le comunicazioni

In ogni caso, le comunicazioni previste dal presente Regolamento possono essere effettuate tramite i mezzi indicati dall’art. 17 del Regolamento: 1) posta elettronica e/o firma digitale; 2) lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 3) consegna a mano contro ricevuta; 4) tramite posta elettronica, nei casi espressamente previsti. In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria. Se le comunicazioni non possono avere luogo con le modalità ivi indicate, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Autorità[12].

Rispetto al precedente Regolamento, viene introdotto un uso maggiore degli strumenti telematici.

17. Conclusioni

Il nuovo Regolamento sembra aver fatto tesoro di ciò che non andava nell’attuazione del precedente. Inoltre, le disposizioni risultano chiare e semplici e definiscono in maniera razionale e precisa il procedimento di vigilanza. Questo per realizzare quei principi richiamati dall’art. 1 L. 241/1990, a cui l’azione amministrativa deve tendere per realizzare le disposizioni costituzionali sul buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. C’è una maggior semplificazione e razionalizzazione del procedimento, anche attraverso l’eliminazione di alcune disposizioni del precedente Regolamento (come quello sulle verbalizzazioni e sul segreto d’ufficio). Inoltre, in linea con la L. 241/1990, viene attribuita maggior responsabilità al dirigente, che fa da filtro agli esposti e che trasmette al Consiglio solo quelli che sono meritevoli di deliberazione ed un continuo resoconto delle attività da parte del dirigente al Consiglio.


[1] Si veda l’art. 6, commi 5 e 7 lett a) D.Lgs. 163/2006

[2] Ovvero per i delitti di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

[3] Si veda l’art. 4 L. 241/1990, sull’unità organizzativa responsabile del procedimento, e l’art. 5 L. 241/1990, sul responsabile del procedimento

[4] Che prevede che «su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l’articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»

[5] Si veda l’art. 6 L. 241/1990, sui compiti del responsabile del procedimento

[6] Si dà piena attuazione all’art. 2, comma 5, L. 241/1990, che prevede che, «fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza»

[7] Si veda l’art. 7 L. 241/1990, sulla comunicazione di avvio del procedimento

[8] Che prevede che «nell’ambito della propria attività l’Autorità può: a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti»

[9] Che prevede che «nell’ambito della propria attività l’Autorità può […] b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato; c) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all’Autorità»

[10] Tale tipo di comunicazione è diversa da quella di cui all’art. 10-bis L. 241/1990. Infatti, la comunicazione che viene inviata dall’ANAC è una comunicazione che prescinde dal possibile rigetto dell’istanza ricevuta ed è ricognitiva delle risultanze dell’istruttoria, anche se viene disciplinata sulla falsariga della comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis L. 241/1990

[11] Che prevede che «con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.»

[12] Si veda l’art. 3-bis L. 241/1990, sull’uso della telematica

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Dott.ssa Nicoletta Belletti
Consulente di contrattualistica pubblica presso enti locali
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