Sending
Questo articolo è valutato
5 (3 votes)
  1. L’adeguamento ai prezzari regionali

Per fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi di produzione, in particolare dei materiali da costruzione e fronteggiare in generale il caro prezzi, alimentato dalla guerra in Ucraina che dall’inflazione, il c.d. DL Aiuti – D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto dei meccanismi di adeguamento dei prezzi al fine di evitare che le imprese subiscano eccessivi pregiudizi economici.

Al tempo stesso, il suddetto decreto ha individuato anche i meccanismi attraverso cui le stazioni appaltanti reperiscono le ulteriori somme dovute all’appaltatore e non previste in fase di gara.

In sintesi, l’articolo 26 del DL Aiuti, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” non impone all’appaltatore alcun adempimento per ottenere l’adeguamento dei prezzi e stabilisce che le stazioni appaltanti dovranno liquidare il corrispettivo dovuto all’appaltatore non sulla base dei prezzi messi a gara, ma applicando i prezzari regionali aggiornati entro il 31 luglio 2022 (ormai pressoché tutte le regioni hanno provveduto all’aggiornamento).

I nuovi prezzari saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere utilizzati, in via transitoria, per i progetti a base di gara approvati entro il 31 marzo 2023.

Dopo la fase emergenziale, le regioni torneranno invece ad aggiornare i prezzari con cadenza annuale.

Le stazioni appaltanti liquidano il corrispettivo dovuto all’appaltatore i prezzari regionali aggiornati entro il 31 luglio 2022, tali prezzari saranno applicabili in via transitoria per le nuove gare fino al 31 marzo 2023

Nelle more dell’aggiornamento dei prezzi la norma prevedeva che, laddove le regioni non avessero ancora provveduto all’adeguamento, sarebbe stato possibile applicare una maggiorazione del 20% ai prezzari utilizzati in gara e calcolare quindi su tale maggiorazione i nuovi importi da corrispondere all’appaltatore. Nel caso in cui i prezzari aggiornati abbiano infatti previsto aumenti inferiori al 20%, i conguagli saranno effettuati in sede di stato avanzamento lavori (SAL), rispetto all’effettivo aggiornamento.

In ogni caso il maggiore importo dovuto all’appaltatore è da calcolare, al netto del ribasso offerto in gara e nella misura del 90%.

Da un punto di vista temporale, la norma ha circoscritto questo meccanismo di adeguamento prezzi alle procedure di gara il cui termine di presentazione delle offerte era previsto entro il 31 dicembre 2021 (quindi per tutte le offerte presentate prima di tale data) e per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nell’anno 2022.

Il meccanismo di compensazione previsto dal DL Aiuti si applica alle gare le cui offerte sono state presentate prima del 31 dicembre 2022 e per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022

Per completezza, si rammenta che per le gare indette dal 27 gennaio 2022 in poi, fino al 31 dicembre 2023, si applica con l’art. 29 del DL Sostegni-ter, in base al quale le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di (applicare i prezzari aggiornati e) prevedere nei bandi una clausola di revisione dei prezzi in conformità all’art. 106 co. 1 lett. a) del Codice.

In tal caso, la compensazione dei prezzi viene riconosciuta per le eccedenze pari o superiori al 5% e fino all’80%.[1]

Trattandosi di una situazione eccezionale, che opera in deroga oltre che al principio generale di immodificabilità dell’offerta, anche alle eventuali clausole contrattuali che vietano la revisione del prezzo, il medesimo comma 1 dell’articolo 26 individua anche le modalità attraverso cui le stazioni appaltanti reperiscono gli importi ulteriori dovuti all’appaltatore a titolo di adeguamento del corrispettivo.

  • Le fonti per gli ulteriori importi da corrispondere all’appaltatore a titolo di adeguamento

In particolare, la norma specifica che il pagamento delle somme dovute a titolo di adeguamento in favore dell’appaltatore è effettuato al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici.

Laddove, infatti, lo specifico contratto avesse già previsto la revisione del prezzo a fronte di una apposita clausola di revisione ivi prevista, l’importo già riconosciuto dovrà essere scomputato dall’importo complessivo dovuto a seguito dell’applicazione dei prezzari regionali aggiornati.  

Ciò premesso, le stazioni appaltanti rinvengono le ulteriori somme dovute per l’adeguamento prezzi utilizzando:

  • le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e nel limite del 50%;
  • le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente   relativamente   allo   stesso intervento;
  • le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
  • le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione. 

Preliminarmente le stazioni appaltanti devono verificare se possiedono i fondi per fronteggiare l’aumento dei prezzi considerando: le risorse accantonate per imprevisti, i ribassi a base d’asta, le somme accantonate per altri interventi ormai collaudati

  1. Il nuovo Fondo per l’adeguamento prezzi

Le fonti sopra esposte potrebbero tuttavia non essere sufficienti a coprire le somme ulteriori che le stazioni appaltanti devono corrispondere all’appaltatore a titolo di adeguamento dei prezzi, in applicazione dei nuovi prezzari regionali.

Pertanto, l’articolo 26 ha previsto la possibilità di accedere (esclusivamente per i soggetti tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici) al Fondo, già previsto dall’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

A differenza del Fondo istituito nel 2021, il presente Fondo (sia per interventi PNRR e PNC, sia per interventi diversi) prevede alcune novità.

Le novità del funzionamento del nuovo Fondo: il contributo è calcolato rispetto all’intero costo dell’opera, l’impresa compartecipa ai costi, l’adeguamento è determinato in base allo specifico territorio in cui l’intervento si svolge

In primo luogo, il contributo economico che verrà erogato è calcolato rispetto all’intero costo dell’opera e non circoscritto ai soli 56 materiali che hanno subito un rincaro superiore all’8%, come previsto in precedenza.

In secondo luogo, è prevista una compartecipazione dell’impresa all’aumento dei costi, sulla quale ricade l’alea del 10% del rincaro.

Ed infatti, l’importo che le stazioni appaltanti possono riconoscere all’impresa non corrisponde al 100% del delta risultante dal confronto tra il prezzario posto a base di gara e il prezzario aggiornato, bensì esclusivamente fino al 90% dei maggiori costi sostenuti dall’impresa.

In terzo luogo, l’utilizzo dei prezzari regionali come parametro di riferimento, costituisce una novità che assicura la valorizzazione degli extra costi tenuto conto delle specificità locali.

Un’altra novità rispetto al Fondo istituito per la compensazione dei prezzi del 2021 riguarda l’importo complessivamente previsto per il 2022 sia per il Fondo per gli interventi PNRR e PNC e il Fondo per gli altri interventi. Per tali fondi è infatti prevista una dotazione pari a circa 3 miliardi di euro, ben 15 volte in più rispetto al Fondo previsto nel 2021[2].

In particolare, il Fondo di cui alla lettera b) dell’articolo 26, comma 4 (interventi diversi dal PNRR e PNC) ha una dotazione complessiva pari ad euro 770.000.000,00 per l’anno 2022.

Tale importo è ripartito in modo tale da assicurare pari sostegno alle piccole, medie e grandi imprese.

Ed infatti, come specificato dal Decreto ministeriale del 28 luglio 2022:

  • il 34% del Fondo è destinato alla categoria «piccola impresa», da intendersi come l’impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (in possesso di qualificazioni per importi fino a Euro 516.000);
  • il 33% alla categoria «media impresa», da intendersi quale impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (in possesso di qualificazioni per i importi fino a Euro 10.329.000);
  • il 33% alla categoria «grande impresa», da intendersi quale impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (in possesso di qualificazione per importi fino ed oltre ad Euro 15.494.000).
  • L’istanza di accesso al Fondo

Il comma 4 prevede che le istanze di accesso al Fondo devono essere presentate esclusivamente dalle stazioni appaltanti (gli appaltatori non possono presentare direttamente richiesta di accesso al Fondo) secondo specifiche tempistiche[3]:

  • dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento (SAL) concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
  • dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Con riferimento alle tempistiche, nella prima fase di caricamento delle offerte (1°-31 agosto 2022) sono emersi i primi problemi applicativi, ai quali ha dato riscontro direttamente il Ministero nelle FAQ pubblicate in data 12 agosto 2022.

In particolare, il MISM ha precisato che laddove un SAL emesso dopo il 31 luglio 2022 comprenda lavorazioni eseguite e contabilizzate sia antecedenti che successive al 31 luglio, l’istanza di adesione al Fondo debba essere presentata entro il 31 agosto 2022 per la sola parte relativa alle lavorazioni contabilizzate prima del 31 luglio 2022 e, nella seconda tranche (1°-31 gennaio 2023), per la parte residua delle lavorazioni svolte a partire dal 1° agosto 2022.

Sempre il comma 4 prevede, ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, che le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente l’istanza al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero in appositi decreti.

L’articolo 26, comma 4, individua due tipologie di fondo rispettivamente alla lettera a) e alla lettera b) del medesimo comma 4.  

La lettera a) è dedicata agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con fondi del PNRR e PNC; mentre invece la lettera b) è dedicata a tutti gli altri interventi.

Per tale ragione, il Ministero ha emesso due decreti per definire le modalità di accesso al fondo rispettivamente:

  • il Decreto 17 giugno 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante le Modalità di utilizzo del Fondo adeguamento prezzi di cui all’articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
  • il Decreto 28 luglio 2022 del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili recante le Modalità di utilizzo del Fondo adeguamento prezzi di cui all’articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

La richiesta per accedere al Fondo deve essere dunque formulata tramite due diverse piattaforme a seconda che si tratti di interventi rientranti negli investimenti PNRR e PNC  (lett.a) (https://adeguamentoprezzipnrrart26a.mit.gov.it/login), oppure di altri interventi (lett.b) (https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/login) [4].

In entrambi i casi la richiesta che, come visto, è redatta ai sensi del DPR n. 445/200 (la cui veridicità è quindi sottoposta ad apposita successiva istruttoria), deve contenere:

– i dati del contratto d’appalto;

– la copia del SAL attestata da parte del DL e vistata dal RUP;

– l’entità delle lavorazioni effettuate;

– l’entità delle risorse finanziare disponibili (risorse accantonate per imprevisti + somme stanziate annualmente  dalla stazione appaltante + somme derivanti da ribassi d’asta + altre somme a disposizioni per interventi già collaudati);

– l’entità del contributo richiesto;

– gli estremi per l’effettuazione del versamento.

Prima di presentare l’istanza è quindi necessario verificare che la stazione appaltante non disponga di risorse finanziare disponibili o che non ne disponga in misura sufficiente all’importo da riconoscere a titolo di adeguamento del prezzo.

La richiesta di accesso al fondo è infatti ammissibile esclusivamente nel caso in cui non risultino sufficienti per il pagamento del SAL le risorse indicate espressamente al comma 1 dell’articolo 26 e indicate nel secondo paragrafo del presente contributo.

La stazione appaltante che presenta l’istanza dovrà quindi attestare, relativamente al SAL oggetto della richiesta di accesso al fondo, a quanto ammontino le risorse sopra descritte ancora disponibili alla copertura parziale dell’importo del SAL, e in relazione alle quali si verificano le condizioni di insufficienza per l’accesso al contributo.

Per quanto riguarda il fondo previsto per gli interventi diversi da quelli rientranti nel PNRR e PNC, il decreto ministeriale del 28 luglio 2022, agli articoli 3 e 4 stabilisce che dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo, nelle more dello svolgimento della relativa attività istruttoria, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere può riconoscere a ciascuno dei soggetti che hanno presentato l’istanza, un’anticipazione pari alla metà dell’importo richiesto.

Tuttavia, qualora all’esito dell’attività istruttoria, la richiesta di accesso al Fondo sia rigettata in tutto o in parte, la medesima Direzione provvede alla ripetizione totale o parziale dell’importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo.

Inoltre, qualora l’ammontare delle richieste di accesso superi la quota del Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa, le stazioni appaltanti partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili.

Interessante è la previsione di cui all’articolo 5 del Decreto ministeriale, il quale prevede che qualora l’impresa esecutrice sia un RTI, le stazioni appaltanti assegnano il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo all’impresa mandataria, la quale poi provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.


[1] Ad oggi risulta un vuoto normativo per quanto riguarda le gare indette prima del 27 gennaio 2022, ma il cui termine di presentazione delle offerte è successivo al 31 dicembre 2021. Tale problematica è emersa anche durante la prima tranche di predisposizione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti per l’accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, in quanto la piattaforma da utilizzare per l’invio dell’istanza (cfr. par. 3) non consente di selezionare l’anno 2022 come termine di presentazione delle offerte.

[2] Fonte: Webinar tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili (cfr. https://www.youtube.com/watch?v=iUYIFUqSfPU).

[3] Il Ministero nei mesi di luglio e agosto 2022 ha tenuto due webinar nei quali spiega in maniera pratica le modalità di compilazione dell’istanza di accesso al Fondo. Di seguito i link rispettivamente relativi all’accesso al Fondo per gli interventi PNRR e PNC https://mitgov.sharepoint.com/sites/PubblicazioniEsterne/Documenti%20condivisi/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPubblicazioniEsterne%2FDocumenti%20condivisi%2FRegistrazione%20Live%20Session%20%2D%2027%20luglio%202022%2Emp4&parent=%2Fsites%2FPubblicazioniEsterne%2FDocumenti%20condivisi&p=true&ga=1 e relativi agli interventi diversi https://www.youtube.com/watch?v=iUYIFUqSfPU.

[4] Si tratta dei link indicati dal Ministero per la presentazione delle istanze per la prima trance di adeguamenti, scaduta il 31 agosto 2022, presumibilmente per la seconda trance del 31 gennaio 2023 saranno utilizzate le medesime piattaforme, ma si invita a verificare sul sito del Ministero prima dell’apertura della seconda tranche di invio delle richieste.

Sending
Questo articolo è valutato
5 (3 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Ilenia Paziani
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.