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Per gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà) e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto. Per le comunicazioni gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS (Delibera Anac 262/2023).

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Redazione MediAppalti
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