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Il Documento Unico di Regolarità Contributiva si pone l’obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti e di verificare l’assolvimento, da parte delle imprese che operano nel settore degli appalti pubblici, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Ne deriva che tale documento debba essere richiesto per ogni contratto pubblico anche negli acquisti in economia, fatta eccezione per l’”amministrazione diretta” attraverso la quale le acquisizioni sono effettuate ai sensi dell’art. 125 comma 3 del D.Lgs 163/2006 “con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento” ovvero di modesta entità economica. Quanto agli appalti di modesta entità, di rilievo è la novità introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all’art. 4, comma 14-bis stabilisce: “per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A. e le società in house, in luogo del DURC i contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445 del 2000”.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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