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Alcuni degli aspetti salienti regolati dal DPR 207/2010 sono: – la tutela dei lavoratori e la regolarità contributiva; – la figura del responsabile unico del procedimento; – la programmazione dei lavori; – la progettazione e la verifica del progetto; – il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori; – i requisiti generali e di indipendenza delle SOA; – i sistemi di realizzazione dei lavori e di selezione delle offerte; – l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; – l’esecuzione e il collaudo dei lavori.

L’art. 6 è esclusivamente dedicato al documento unico di regolarità contributiva (il c.d. DURC); disposizione che è già stata oggetto di chiarimento da parte dell’INPS e dell’INAIL nelle circolari (rispettivamente, la n. 59/2011 e la n. 22/2011) concernenti l’aggiornamento dell’applicazione on line (www.sportellounicoprevidenziale.it) per la richiesta e il rilascio del documento. Innanzitutto, il comma 1 del citato art. 6 recepisce a livello legislativo la definizione di DURC affermatasi nella prassi, specificando che per tale si intende “il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”. Da tale definizione si ricava che la verifica della regolarità interessa ciascun “operatore economico”, espressione ampia con la quale, ai sensi dell’art. 3, comma 22 del DLgs. 163/2006, si intende fare riferimento “all’imprenditore, al fornitore e al prestatore di servizi o ad un raggruppamento o consorzio di essi”. Ci si riferisce, dunque, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la P.A. e che, ai fini del rilascio del DURC, sia tenuto all’obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e delle Casse edili (ad almeno due, salvo casi particolari).

Con specifico riguardo al settore di cui si tratta, trova, inoltre, conferma l’indirizzo secondo cui il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico (sia esso di lavori, servizi o forniture) e, quindi, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità (comma 2). Nell’ambito del singolo contratto pubblico, vi è poi l’obbligo del DURC per ciascuna delle fasi individuate dal successivo comma 3. Quest’ultima disposizione conferma, infatti, che il DURC deve essere acquisito: per la verifica della dichiarazione sostitutiva, resa dal concorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione (o dell’offerta), in ordine all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali” ex art. 38, comma 1, lettera i) del DLgs. 163/2006; per l’aggiudicazione definitiva e per la stipula del contratto; per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture); per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

Circa i soggetti tenuti a richiedere il DURC, va ricordato che, in base all’art. 16-bis, comma 10 del DL 185/2008, “in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”, spetta alle stazioni appaltanti pubbliche acquisire d’ufficio il DURC dagli istituti o enti abilitati al suo rilascio. Discostandosi in parte da tale norma, il Regolamento specifica che il DURC deve essere richiesto d’ufficio esclusivamente dalle “amministrazioni aggiudicatrici”. Nei confronti dei soggetti che, pur rientrando nella definizione di stazioni appaltanti, siano diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici (es. le imprese pubbliche), il Regolamento dispone, invece, che il DURC sia prodotto dagli operatori economici.

In linea generale, infatti, il DURC, quale certificazione unica che attesta contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più enti, ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, risulti iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso.

Vi sono poi ipotesi particolari, previste da specifiche norme di settore, per le quali il termine “DURC” è utilizzato anche con riferimento alla regolarità contributiva di un soggetto tenuto all’iscrizione presso un solo Istituto previdenziale. In queste ipotesi, per la verifica della regolarità contributiva non può essere utilizzato il servizio on-line di richiesta del DURC, ma deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’ente presso il quale il soggetto è iscritto ed un’attestazione di non sussistenza dell’obbligo all’iscrizione rilasciata dall’ente presso il quale il soggetto dichiara di non avere l’obbligo di iscrizione.

La Circolare Inail illustra le norme contenute nel D.P.R. 207/2010 e le novità nella procedura online. In particolare l’Inail ha comunicato che il portale www.sportellounicoprevidenziale.it tramite il quale aziende, intermediari, stazioni appaltanti e Soa possono accedere per effettuare la richieste del Durc, è stato oggetto di un intervento di aggiornamento.

Sono state in particolare implementate nuove funzionalità riguardanti i contratti per forniture e servizi, anche in economia, la grafica ed il contenuto dei certificati, nonché l’emissione di un nuovo Durc in sostituzione di uno precedente annullato.

In merito all’entrata in funzione della nuova versione del portale, è stato disciplinato un periodo transitorio, durante il quale gli operatori di Inail, Inps e Casse edili devono utilizzare sia la versione precedente dell’applicativo, sia la nuova, secondo quanto riportato al punto 4.1 della Circolare. I nuovi DURC per gli appalti pubblici contengono, in aggiunta a quelli attuali: la descrizione completa della tipologia della richiesta, con indicazione del tipo (appalto, subappalto, affidamento), della fase (es. stipula contratto) e, nel caso di contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, della descrizione dell’oggetto del contratto (es. acquisto cancelleria) indicata nella richiesta; nel caso di subappalto e di affidamento, indicazione della stazione appaltante e del subappaltatore/mandante/consorziata.

Con l’occasione, si è provveduto anche ad aggiornare i dati anagrafici delle stazioni appaltanti e delle SOA e a sostituire, per queste categorie di utenti, gli attuali codici di identificazione con il codice fiscale del soggetto interessato.

Ambito applicativo del DURC nei contratti pubblici

(punto 1.2 della circolare INPS n.59/2011)

È compito della pubblica amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere acquisito il DURC. Per quanto riguarda l’attestazione della regolarità, si applica il criterio dello “scostamento non grave” che si realizza, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, quando la differenza tra il dovuto e il versato è inferiore o pari al 5% (ancorché complessivamente superiore ai 100 euro) oppure è superiore al 5% ma il

debito complessivo è inferiore ai 100 euro. L’applicazione di detto criterio esclude ogni possibilità di regolarizzazione qualora, invece, lo scostamento sia “grave” in base ai suddetti parametri. La tipologia di richiesta “aggiudicazione/partecipazione a gara” deve invece essere utilizzata dalla stazione appaltante per richiedere il DURC solo nell’ipotesi in cui siano trascorsi più di tre mesi dal DURC precedentemente emesso per “verifica dell’autodichiarazione” (cfr. Determinazione A.V.C.P. n. 1/2010). La situazione contributiva del soggetto, infatti, sebbene sia stata già oggetto di verifica, dovrà essere nuovamente esaminata poiché il DURC precedentemente emesso ha cessato il suo periodo di validità. Ciò comporta che la regolarità deve essere accertata alla data di conclusione dell’istruttoria divenendo irrilevante la data eventualmente indicata nella richiesta.

Pertanto, qualora in fase istruttoria si accertino inadempienze contributive, il soggetto deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione contributiva qualunque sia l’entità dell’irregolarità, in quanto non si applica il criterio dello “scostamento non grave”, previsto in caso di dichiarazione sostitutiva al fine di non escludere un concorrente per “lievi” irregolarità. Anche in questo caso, tenuto conto che il DURC viene richiesto in una fase precedente alla presentazione delle offerte, non essendo presente una dichiarazione sostitutiva che comporti l’applicazione dello scostamento non grave, il richiedente può sempre regolarizzare la propria posizione prima dell’emissione del certificato. Si ricorda ancora che il DURC emesso per contratti pubblici ha validità trimestrale e che tale periodo di validità decorre sempre dalla data di emissione del documento. Il Regolamento detta disposizioni particolari con riferimento all’ipotesi in cui, tra la stipula del contratto e il primo SAL ovvero tra due SAL, intercorra un periodo superiore a 180 giorni. Esso prevede, inoltre, che, in caso di ottenimento del DURC dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proponga la risoluzione del contratto.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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