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(Corte dei Conti, sezione regionale Emilia Romagna deliberzione n. 11/2021)

Parere

Sempre la delibera più volte citata interviene anche a fornire il chiarimento, al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni sui limiti di spesa del trattamento accessorio, se sia (o meno) corretto individuare nella data di pubblicazione del bando il momento in cui incardinare la disciplina degli incentivi e conseguentemente ammettere gli incentivi nei limiti rientranti in detto tetto ed escludere in via definitiva gli eventuali altri appalti.

In delibera si legge che in relazione a tale quesito la Sezione ha già di recente chiarito, con deliberazione n. 120/2020/PAR del 12 dicembre 2020, che la determinazione delle attività incentivabili, in ragione della normativa applicabile rationae temporis, è questione differente da quella che riguarda il profilo dell’inclusione di tali compensi nel calcolo relativo al rispetto dei limiti di spesa di personale. 

All’ipotesi di pubblicazione del bando di gara avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del Codice vigente deve applicarsi, anche per quanto riguarda l’incentivabilità delle funzioni tecniche, la disciplina previgente, di cui al già citato d.lgs. n. 163/2006. Per quanto invece riguarda la inclusione di detti incentivi nei limiti di spesa relativi al trattamento accessorio, gli incentivi maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore del Codice fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del comma 5-bis dell’art. 113 (1° gennaio 2018) sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, successivamente modificato dall’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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