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- Il rilievo della sezione
- Sintesi del problema
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Premessa
Risulta di interesse anche la recente deliberazione n. 2/2022 della sezione emiliana espressa in sede di controllo sui bilanci e consuntivi anno 2021. La questione che risulta rilevante tratta attiene alla sottolineatura espressa dal Collegio in tema di controlli interni sull’attività contrattuale. Nel caso di specie, non risultava redatto alcun referto/verbale sui cc.dd. controlli successivi (sulle determinazioni dei dirigenti/responsabili di servizio).
E’ noto che il decreto legislativo 267/2000 impone oltre che un controllo preventivo sulle determinazioni ad opera dei dirigenti/responsabili di servizio anche un controllo successivo a carico, normalmente, del segretario comunale. Controllo che può espletarsi su una serie di atti tra i quali le determinazioni di impegno di spesa. Più nel dettaglio, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 2, si prevede che “Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”.
- Il rilievo della sezione
Rilevata l’assenza di controlli interni, la sezione rammenta che “le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, nonché ai revisori dei conti e agli organi
di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione,
e al consiglio comunale. In caso di riscontrate irregolarità, il segretario trasmette
le risultanze del controllo ai medesimi destinatari unitamente alle direttive cui conformarsi”.
Secondo la sezione, condivisibilmente, “tale tipologia di controllo” impone “un presidio indispensabile ai fini della verifica della regolarità dell’azione amministrativa”, e “la suddetta trasmissione da parte del segretario all’Organo di revisione è finalizzata a consentire tutte le opportune verifiche nell’ambito dell’attività di vigilanza a quest’ultimo demandata dall’art. 239, co. 1, lett. c) del T.U.E.L. 3.7.3 Ed infatti, come previsto dalla citata disposizione del T.U.E.L., l’Organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed
economica della gestione, ivi compresa l’attività contrattuale dell’Ente e, quindi, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento”.
- Sintesi del problema
L’annotazione risulta, come si è detto, di particolare rilievo e consente – pertanto -, di tracciare la mappa dei controlli interni sull’attività contrattuale.
In primo luogo, un certo tipo di controllo si esercita già in fase di programmazione (stante le implicazioni richieste nella redazione dei piani) anche nel passaggio degli atti attraverso il consiglio comunale (e prima ancora nell’inserimento nel DUP). A questo seguirà poi l’attività gestionale lato sensu: sugli atti di avvio del procedimento (determina a contrarre) non mancherà il controllo da parte del RUP e del dirigente/responsabile del servizio. Avendo l’atto implicazioni contabili verrà trasmesso ai servizi finanziari il cui controllo, evidentemente, attiene agli aspetti contabili non di legittimità degli stessi (legittimità al cui verifica compete al responsabile del servizio competente e viene espressa attraverso il controllo di regolarità tecnica che, materialmente, non si sostanzia in un parere stante il fatto che la determina – se regolare -, risulterà firmata dal soggetto competente).
Solo successivamente, quindi, si innesta il controllo del segretario dell’ente. Ed appare ovvio che, in relazione all’attività contrattuale, sarà realmente dirimente il controllo non sull’impegno di spesa (che segue il perfezionamento dell’obbligazione giuridica e quindi post stipula del contratto ai sensi dell’articolo 183 del decreto legislativo 267/2000) ma sulla prenotazione di impegno di spesa (ovvero, proprio sulle determine a contrarre).
La determina a contrarre, infatti, si struttura come atto di programmazione specifica dell’appalto che andrà espletato. Per intendersi, è in quest’atto che si declinano le regole e la disciplina che il RUP andrà a presiedere. Ed è da quest’atto, pertanto, che possono evincersi eventuali irregolarità/errori che potranno (dovranno) essere rilevati in fase di controllo successivo da parte del segretario.
Annotazioni che andranno, poi, esplicitate nel report/verbale da trasmettere anche al revisore dei conti (o al collegio) e su cui, poi, potrà innestarsi la decisione del controllo mirato.