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( votes)No di certo. L’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato del Consiglio di Stato si è orientato sul principio della libertà delle forme degli atti di volontà fra privati (C.di S., V, 12 maggio 2009, n. 3781).
I requisiti formali dell’accordo di avvalimento, descritti dal richiamato art. 49, secondo comma lett. f), del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non possono essere previsti “ad substantiam” (C. di S., V, 11 gennaio 2012, n. 101). L’accordo di avvalimento può essere univocamente dimostrato attraverso la produzione di atti unilaterali, palesemente rivolti a porre a disposizione dell’ausiliante le risorse di cui dispone l’impresa ausiliaria, che ha garantito la stazione appaltante sottoscrivendo la domanda di partecipazione e fornendo le dichiarazioni necessarie.
In altri termini, se l’ausiliaria ha formalizzato il suo impegno in atti espressamente rivolti alla stazione appaltante, solo per questo si è impegnata anche nei suoi confronti.
Di conseguenza, la stazione appaltante non ha subito alcun pregiudizio dal fatto che l’incontro delle volontà dei due soggetti privati sia avvenuto mediante uno scambio di dichiarazioni unilaterali (C. di S., VI, 13 maggio 2010, n. 2956).