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( votes)Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 gli incarichi legali sono stati enumerati tra i contratti esclusi dall’applicazione del codice dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 17, assoggettandoli comunque in ogni caso all’applicazione dei principi generali recati dall’art. 4. Tanto ha indotto la giurisprudenza a interrogarsi sulla necessità di addivenire al conferimento dell’incarico mediante una procedura comparativa ad evidenza pubblica, pur se semplificata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Tale soluzione sembra condivisa dalle Linee Guida ANAC n. 12/2018, le quali, in sede di soft regulation, hanno confermato la sostanziale soggezione del conferimento degli incarichi defensionali ai principi codicistici.
Il quadro interpretativo è stato però complicato dalla presa di posizione sul punto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale sembra valorizzare gli elementi di fiduciarietà del rapporto con il difensore; peculiarità, che, giustifica la sostanziale estraneità delle procedure di conferimento degli incarichi ai meccanismi di evidenza pubblica. (Corte di giustizia UE, 06.06.2019 n. C-264/18).
Sulla stessa linea d’onda della Corte di Giustizia si colloca una recente sentenza del Tar Campania (n. 1271 del 11 luglio 2019) dalla quale si evince che “… diversamente dall’incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell’ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica”.