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( vote)Prima che decorra il termine per la presentazione delle offerte, il concorrente ha facoltà di ritirare l’offerta presentata. Trascorso il suddetto termine l’offerta è vincolante per il tempo indicato nel bando – o, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni (art. 32, comma 4, d.lgs. n. 50/2016). Secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale (soprattutto riferita all’omologo art. 11, comma 6, del previgente d.lgs. n. 163/2006), la ratio della norma è quella di mantenere ferma l’offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara (Consiglio di Stato, 25 febbraio 2013 n. 1169) e il termine di validità dell’offerta è configurabile come durata del vincolo di irrevocabilità dell’offerta (Consiglio di Stato, 11 agosto 2015, n. 613), che va quindi considerata alla stregua di una proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. (TAR Trentino-Alto Adige, Trento, 11 giugno 2014 n. 230). L’Anac, ha ritenuto che l’irrevocabilità dell’offerta, e la conseguente inaccoglibilità di una revoca anticipata rispetto al termine fissato preventivamente nel bando, sia giustificata da ragioni di interesse pubblico e trovi la propria ratio nell’esigenza di assicurare la trasparenza delle pubbliche gare (Parere di precontenzioso n. 80 del 16 maggio 2012; cfr., in termini, anche Consiglio di Stato n. 1786 del 19 aprile 2007).