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Nel caso in cui un operatore economico sia coinvolto in gravi vicende di carattere penale e quindi abbia in corso delle indagini preliminari non solo opera la presunzione di innocenza del soggetto interessato, ma, soprattutto, opera rispetto ai terzi il segreto istruttorio. Pertanto, l’amministrazione non è nella condizione di conoscere e valutare le vicende oggetto di indagine per esprimere, appunto, quel concreto giudizio di inaffidabilità per supportare il quale è onerata di esplicitare congrue giustificazioni (Cfr. Tar Piemonte, Torino, I, 6 ottobre 2020, n. 590).

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Redazione MediAppalti
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