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( votes)Per una indagine sulla funzionalità del c.d. CIG (Codice Identificativo di Gara) non si può non procedere con una rapida ed utile panoramica sullo scenario normativo fondamentale dal quale l’operatore deve necessariamente attingere per comprendere la natura stessa dello strumento.
Con le disposizioni contenute nella legge n. 136/2010 espressamente denominata “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il legislatore ha proseguito concretamente nella generale opera di sistematizzazione dell’intero organigramma normativo e disciplinare in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Una scelta politico – economico – finanziaria complessa che viene ormai da lontano e collegata a doppio filo con l’obbiettivo concreto di lotta alla criminalità organizzata nella fase di business, con l’intento di scongiurare le infiltrazioni nella dinamica degli appalti pubblici.
Un’esigenza alla quale il legislatore ha fatto fronte mettendo in campo una serie di strumenti tecnici concreti, “incastrati” opportunamente per il perseguimento dello scopo. In tal senso esplicativo appare lo stesso art. 3 della Legge n. 136/2010 che con lettura congiunta dei commi 1, 5, 6 espressamente prevede a carico degli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, non solo l’utilizzazione di conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva a registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti, ma anche l’utilizzo di adeguati strumenti di pagamento atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei).
Inoltre ogni strumento deve riportare ben identificato al proprio interno, esplicato in causale, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP).
Adempimento quest’ultimo che non è semplicemente formale, ma ha contenuto sostanziale. Infatti la norma prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% per cento del valore della transazione stessa non solo in caso di mancato utilizzo del conto dedicato o dello strumento di pagamento impiegato; ma anche a seguito della mancata indicazione all’interno di quest’ultimo del CUP o del CIG.
Dunque tre sono le funzioni fondamentali del CIG:
- la prima connessa agli obblighi informativi ex art. 7 codice De Lise;
- una seconda connessa al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati, assoggettati alla vigilanza dell’Autorità (ex art. 8 comma 12 del codice degli appalti e art. 1 comma 67 della Legge 266/2005)
- una terza legata alla sopra menzionata necessità di tracciare le movimentazioni dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La normativa sulla tracciabilità finanziaria va applicata a tutti i contratti stipulati a far data dal 7 settembre 2010, ancorché il contratto sia riferibile a bandi pubblicati prima di tale data. Si precisa che rileva la data di stipula del contratto e non la data di pubblicazione del bando, né tantomeno quella di aggiudicazione – definitiva o provvisoria che sia – o di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Negli appalti pubblici, infatti, il rapporto tra stazione appaltante ed operatore economico aggiudicatario si perfeziona solo con la stipula del contratto ex articolo 11 comma 13 del Codice dei contratti, in deroga all’articolo 1326 del codice civile.
La legge n. 136/2010 obbliga a richiedere il codice CIG anche per appalti in corso per i quali il contratto sia stato stipulato prima del 7 settembre 2010; infatti è necessario richiedere il CIG per tutti i contratti (subcontratti e subappalti) stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 136 del 7 settembre 2010, qualora gli stessi non abbiano esaurito i propri effetti alla data di scadenza del periodo transitorio, ovverosia al 17 giugno 2011.
Alle indicazioni fornite dalla legge, anche l’Autorità di Vigilanza ha prestato attenzione attraverso tutta una serie di interventi e provvedimenti che hanno determinato l’attuale struttura ed utilizzazione della piattaforma SIMOG.
La deliberazione dell’Autorità del 26 gennaio 2006 ha dato riscontro alle disposizioni in tema di contribuzione poste dalla legge 266/2005, dando origine al c.d. “Codice Identificativo Gara”, costituito da un codice alfanumerico composto da dieci caratteri che viene assegnato automaticamente dal sistema SIMOG dell’AVCP per identificare ogni singolo lotto di una procedura di gara e che verrà utilizzato per le comunicazioni e le procedure ordinarie relative al bando di gara.
Va precisato che alla possibilità originaria concessa agli RSSA, ovvero referenti della stazione appaltante, di generare e gestire il CIG con i relativi adempimenti successivi, l’Autorità ha poi ristretto il campo limitando la creazione e l’utilizzo dello strumento soltanto in capo ai RUP (responsabili unici di procedimento). Infatti con comunicato del presidente del 07/09/2010, la stessa Autorità ha stabilito la disattivazione dei vecchi profili RSSA puntualizzando che solo ed esclusivamente il Responsabile del procedimento avrebbe potuto (ex art. 10 comma 1 e 9 del d.lgs. 163/2006) richiedere telematicamente il codice identificativo gara, o modificare e perfezionare quelli già in essere accedendo al sito www.avcp.it
Un ulteriore tassello nell’attuazione della normativa vigente è costituito dalla determina dell’Autorità del 3 novembre 2010 con la quale si stabiliva che:
- le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che intendono avviare una procedura per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture devono richiedere il rilascio del numero identificativo univoco “numero gara”, e provvedere all’inserimento dei lotti che compongono la gara. A ciascun lotto il sistema attribuisce un codice identificativo gara;
- le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori e tutti gli operatori economici, nazionali ed esteri sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità;
- la richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto ad eccezione delle fattispecie relative all’acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l’acquisto di acqua all’ingrosso, di cui all’art. 25 del D. Lgs. 163/2006;
- le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono esenti dalla contribuzione esclusivamente per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro; inoltre sono esenti dalla contribuzione allo stesso modo per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 150.000 euro;
- le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono riportare il CIG nel bando di gara, nelle lettere di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
Per ulteriori comunicazioni si è dovuto attendere circa otto mesi allorquando, con comunicato del presidente dell’Autorità del 02/05/2011, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, è stato introdotto il c.d. CIG semplificato o SMART CIG per microcontrattualistica e contratti esclusi.
In particolare si prevedeva l’utilizzazione del CIG semplificato per:
a) contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000, affidati ai sensi dell’art. 125 del Dlgs 163/2006 (Codice) o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
b) contratti di cui agli articoli 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall’importo;
c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;
d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.
Opportunamente l’Autorità prevedeva e prevede una doppia modalità di rilascio CIG l’una subordinata all’immissione di un ridotto numero di informazioni, l’altra funzionale alla possibile richiesta di massimo due carnet di CIG con validità limitata nel tempo.
La scadenza del carnet viene perciò fissata in 90 giorni dalla data del rilascio. Ogni carnet è composto da 50 CIG che la stazione appaltante potrà utilizzare immediatamente, fermo restando l’obbligo di comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet.
Il sistema provvede poi in automatico a trasmettere al richiedente con PEC un documento di certificazione attestante il rilascio del carnet, l’indicazione del Rup assegnatario, l’elenco CIG componenti il carnet e la scadenza dello stesso; il Rup potrà disporre di soli due carnet contemporaneamente per ogni centro di costo.
Con successivo comunicato del presidente del’Autorità datato 15/07/2011, venivano rimodulate le soglie minime per gli affidamenti diretti in economia per appalti di servizi e forniture elevando le stesse a 40.000 euro e perciò adeguando la modalità di acquisizione dello SMART CIG e del relativo carnet alla nuova soglia.
E’ possibile quindi, classificare il CIG in diverse tipologie:
- CIG ordinario;
- CIG semplificato o SMART CIG emesso anche in Carnet;
- CIG Derivato:
è il Codice che l’amministrazione richiede per identificare i singoli contratti stipulati a valle degli accordi quadro, di convenzioni ex art. 26 della legge 488/1999 e di altre convenzioni similari. Le amministrazioni che aderiscono all’accordo quadro devono chiedere l’emissione di un CIG derivato che identificherà lo specifico contratto e dovrà essere riportato nei pagamenti derivanti da quest’ultimo. Quanto detto vale solo nell’ipotesi in cui il sottoscrittore dell’accordo quadro sia soggetto diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, le singole prestazioni. Se, invece, il soggetto che stipula l’accordo quadro è anche parte negli appalti a valle dell’accordo, i flussi finanziari relativi alle singole prestazioni faranno riferimento al codice CIG relativo all’accordo.
- CIG Master :
applicabile nel caso di gara multilotto: la stazione appaltante richiede un CIG per ciascun lotto; il sistema SIMOG consente di eleggere uno dei CIG come MASTER solo se un unico operatore economico si è aggiudicato la gara per tutti i lotti stipulando un unico contratto. Il CIG master può essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la necessità di riportare nel contratto l’elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati. Nel contratto di appalto a valle dell’aggiudicazione occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l’operatore economico si è aggiudicato ed i relativi codici CIG.
Non tutte le fattispecie soggiacciono però, alla disciplina del codice identificativo gara. Ne sono un esempio le ipotesi di seguito elencate: i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del Codice); i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del Codice);i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del Codice); i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196); gli appalti di cui all’articolo 19, comma 2, del Codice; gli appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all’articolo 25 del Codice; il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente; l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice; gli affidamenti diretti a società in house; i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate; gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori; gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego); le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d’appalto); l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone i condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi ( det. 4/2011, par. 4.6); le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento; i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (determinazione n. 4/2011, par. 4.11); i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale; i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto; le proroghe concesse per la prosecuzione in capo al precedente affidatario dello svolgimento del servizio nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo affidatario; i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche amministrazioni.
Fuori dai predetti casi di esclusione resta fermo l’obbligo per le stazioni appaltanti di abbinare un codice identificativo gara alla gara stessa. Successivamente il CIG deve essere obbligatoriamente “perfezionato” inserendo dati necessari come la “data di pubblicazione” dell’avviso di gara e la “data di scadenza delle offerte”. L’adempimento di tali obblighi è fondamentale sia per il pagamento dei contributi di gara, sia successivamente per la comunicazione dei dati contrattuali all’Autorità di Vigilanza.