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( votes)1. Inquadramento generale
All’inizio dell’estate, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega per l’aggiornamento del Codice dei contratti pubblici. Tale importante provvedimento rientra tra le molteplici azioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dal Governo italiano a Bruxelles a fine aprile. Il PNRR contiene il pacchetto di programmi, investimenti e riforme richiesto dal programma europeo NextgenerationEU (NGEU), di contrasto alla crisi pandemica e finalizzato a finanziare investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.
Come è noto, infatti, per far fronte al grave periodo di crisi in corso, l’Unione ha messo a disposizione quasi 200 miliardi di euro da distribuire fino al 2026 – di cui una parte per sovvenzioni a fondo perduto – per accedere ai quali gli Stati membri devono programmare un piano di investimenti e riforme miranti al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Il PNRR italiano rappresenta appunto la risposta alle richieste programmatorie dell’Unione.
Il Piano si articola in sei Missioni e sedici Componenti. Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Il Piano è coerente con i sei pilastri del NGEU e soddisfa i parametri fissati dai regolamenti europei sulle quote di progetti “verdi” e digitali.
Il PNRR elaborato dall’Esecutivo propone un ambizioso progetto di riforme orientate a migliorare il quadro regolatorio italiano, nonché ad incrementare stabilmente <<l’equità, l’efficienza e la competitività del Paese>>.
Il percorso riformatore tracciato dal Piano, volto a favorire la crescita e ad attuare le summenzionate sei Missioni, si fonda sulla semplificazione, da realizzare attraverso differenti tipologie di riforme: orizzontali, abilitanti e settoriali. Nell’ambito delle riforme “abilitanti”, ovvero quelle finalizzate a <<rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese>>, si inserisce la semplificazione in materia di contratti pubblici e concessioni, che diviene <<obiettivo essenziale per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia>>.
Il percorso tracciato dal PNRR prevede diverse modalità di attuazione in funzione dell’urgenza delle misure da adottare: per le misure considerate più urgenti si è stabilita l’approvazione di un decreto legge volto a rafforzare le semplificazioni già previste nel c.d. Decreto Semplificazioni[1] – tradottosi poi nel Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ora convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108 – e a prorogarne l’efficacia fino al 2023.
Vi sono poi le misure c.d. “a regime”, per le quali il Piano ha previsto l’adozione, entro il 31 dicembre 2021, di un disegno di legge delega finalizzato alla riforma del Codice dei Contratti Pubblici e dei relativi decreti legislativi. Oggetto del presente contributo è proprio il disegno di legge delega de quo. Con esso il Governo intende perseguire l’obiettivo di ridurre al massimo le previsioni legislative non contenute nella normativa europea, garantendo una piena corrispondenza della normativa statale alle direttive eurounitarie, integrando queste ultime soltanto nelle parti in cui le stesse non siano self executing e ordinandole in una nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente.
Nel PNRR sono inoltre individuate ulteriori misure, alcune delle quali realizzabili anche – ma non solo – mediante il disegno di legge delega in esame, che le pone tra i vari obiettivi da perseguire con gli emanandi decreti legislativi. Tra queste, la revisione della disciplina dell’appalto integrato con relativa riduzione dei divieti attualmente in vigore; la riforma della disciplina del subappalto e l’inserimento di un tendenziale divieto di clausole di proroga e di rinnovo automatico nei contratti di concessione; la riduzione del numero e qualificazione delle stazioni appaltanti; la semplificazione e digitalizzazione delle procedure delle centrali di committenza e l’interoperabilità dei relativi dati.
In particolare, l’obiettivo della “digitalizzazione e del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici”, da attuare attraverso azioni di formazione e supporto nella gestione delle procedure di acquisto e l’individuazione di strumenti digitali avanzati di acquisto e negoziazione costituisce il contenuto essenziale della riforma denominata “Recovery Procurement Platform”, volta alla modernizzazione del sistema nazionale degli appalti pubblici, espressamente prevista e delineata dal PNRR italiano.
Il Governo ha recentemente approvato il disegno di legge delega per l’aggiornamento del Codice dei contratti pubblici. Tale provvedimento rientra tra le molteplici azioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall’Italia e contenente il pacchetto di programmi, investimenti e riforme richiesto dal programma europeo NextgenerationEU (NGEU), di contrasto alla crisi pandemica.
2. Gli obiettivi del disegno di legge delega
Come accennato, il disegno di legge delega si pone una serie di ambiziosi obiettivi, già tracciati dal PNRR: l’adeguamento della normativa interna al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di giustizia europea e delle altre giurisdizioni superiori; la razionalizzazione e la semplificazione della vigente disciplina in materia di contratti pubblici al fine di risolvere le procedure di infrazione avviate contro l’Italia dalla Commissione europea e di scongiurarne l’avvio di nuove. Non solo. Come emerge dalla Relazione illustrativa di accompagnamento al ddl, scopo ulteriore della riforma è risolvere una serie di problemi applicativi nati dal susseguirsi continuo e disordinato di provvedimenti legislativi di modifica del Codice dei contratti che, pur se ispirati all’esigenza di assicurare la coerenza dell’ordinamento nazionale a quello europeo e di favorire una più celere realizzazione degli investimenti pubblici, <<hanno in più parti derogato (in alcuni casi anche in modo permanente) alla disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici>>, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo di emergenza pandemica, durante il quale è stato introdotto un regime ampiamente derogatorio rispetto alla normativa ordinaria.
La delega ha quindi lo scopo di aggiornare il vigente Codice dei contratti, restituendogli <<semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali, limitando il più possibile nel testo i rinvii alla normazione secondaria>>.
C’è da chiedersi in proposito che posizione vorrà assumere il legislatore riguardo al ruolo dell’ANAC e delle sue Linee guida, sino ad ora intese come strumento di soft law e perciò, seppur impropriamente, considerate fonti normative di rango secondario. Probabilmente l’intento sarà quello di proseguire sulla via – già tracciata dal Decreto c.d. Sblocca cantieri[2] – di ritorno al regolamento governativo quale strumento principale, se non unico, di attuazione e specificazione del Codice.
Oltre a quello di un riordino sistematico, il ddl si pone importanti obiettivi sotto il profilo dei contenuti. Vediamo quali.
Il disegno di legge delega mira a razionalizzare e semplificare la vigente normativa in materia di contratti pubblici, adeguandola al diritto europeo e ai principi espressi dalle magistrature superiori, nazionali ed europee. Altro scopo dichiarato è quello di riordinare la complessa materia degli appalti limitando il più possibile le deroghe al regime ordinario e i rinvii alla normazione secondaria, che tanta confusione creano tra gli addetti ai lavori.
3. La semplificazione delle norme e delle procedure
Una prima linea direttrice su cui si muove il disegno di legge delega è quello della semplificazione delle norme vigenti e delle procedure di affidamento.
Tra i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nel predisporre i decreti legislativi attuativi della delega ve ne sono diversi, infatti, che afferiscono alla semplificazione.
Ad esempio, il Governo dovrà <<assicurare una drastica riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, ove necessario>>(lett. a)); garantire la <<semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali>> (lett. c)); mirare alla <<semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca>> (lett. d)), incrementando il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo quanto previsto dall’Agenda 2030 dell’ONU e dagli atti di programmazione europea sul tema dello sviluppo sostenibile; revisionare e semplificare la normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, e più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell’intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle stesse (lett. g)); infine puntare alla semplificazione della disciplina giuridica applicabile ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive europee (lett. p)).
Vale la pena di far notare che il disegno di legge delega fa espresso riferimento alla semplificazione delle norme relative agli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, sulla scorta – evidentemente – dell’esperienza maturata con i vari decreti emergenziali (decreto Semplificazioni e decreto Semplificazioni bis) che hanno imposto – per gli affidamenti sotto soglia comunitaria – procedure derogatorie decisamente semplificate negli adempimenti richiesti e contingentate nella tempistica di espletamento. Si pensi soltanto al fatto che, in vigenza del secondo decreto Semplificazioni, è possibile procedere ad affidamento diretto di un appalto di forniture o servizi di importo fino a 139 mila euro. Inoltre, entro tale soglia, qualunque sia la procedura che la stazione appaltante abbia deciso di porre in essere, l’affidamento in questione dovrà comunque concludersi entro il termine di due mesi dall’avvio.
Inscindibilmente connessa con l’obiettivo di semplificare le procedure è anche la previsione di cui alla lett. l) secondo cui i decreti attuativi dovranno individuare le ipotesi in cui si possa ricorrere agli automatismi nella valutazione delle offerte e la tipizzazione dei casi in cui ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta. Ciò significa – plausibilmente – che il legislatore voglia ampliare l’ambito di applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, nell’ottica di una maggiore semplificazione e celerità di conclusione degli affidamenti, sulla scorta di quanto già attualmente previsto dal regime derogatorio emergenziale[3].
La semplificazione delle norme e delle procedure, che in Italia è poco meno che una chimera, torna quindi prepotentemente ad essere un obiettivo imprescindibile per un più celere ed efficace sviluppo economico del Paese. In Italia si parla sin dagli anni novanta della necessità di semplificare e razionalizzare l’ordinamento giuridico ma, come è noto, si tratta di un processo mai pienamente realizzato e, anzi, reso sempre più di difficile attuazione a causa del proliferare di una legislazione sempre più complessa e imprecisa. Nel settore degli appalti la sfida della semplificazione dovrà passare necessariamente attraverso una riduzione dei tempi delle procedure, una razionalizzazione dei controlli in capo alle stazioni appaltanti e – in generale – attraverso un atteggiamento più “compliant” della pubblica amministrazione nei confronti degli operatori economici. Oggi, contrattare con la pubblica amministrazione è visto come un “male necessario”, considerato, da un lato, l’abnorme mole di adempimenti cui sono tenute le imprese che intendano partecipare ad una procedura d’appalto e, dall’altro, i ritardi nei pagamenti delle prestazioni rese da parte delle stazioni appaltanti.
Se – come sembra volere il Governo – il settore degli appalti pubblici deve diventare il principale volano della ripresa economica del Paese, una reale semplificazione delle norme in materia e delle relative procedure sarà il primo grande passo da compiere.
La semplificazione delle norme e delle procedure è considerata obiettivo imprescindibile per un più celere ed efficace sviluppo economico del Paese. il Governo dovrà infatti assicurare una drastica riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, garantire la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità e mirare alla semplificazione delle procedure che incentivino le tecnologie verdi e l’innovazione.
4. La razionalizzazione delle strutture e delle procedure nell’ottica di una maggiore efficienza delle amministrazioni aggiudicatrici
L’altro pilastro del disegno di legge delega, strettamente correlato alla semplificazione normativa, è la razionalizzazione del sistema degli appalti, sia sotto il profilo dei soggetti che vi operano che sotto quello delle procedure da porre in essere.
Per quanto concerne il primo aspetto, tra gli obiettivi da attuare mediante appositi decreti vi è la <<ridefinizione e il rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di conseguirne la loro forte riduzione numerica, nonché l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse e introduzione di forti incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche, e potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti>> (lett. b)).
Il legislatore vuole riprovare, questa volta in maniera più incisiva, a perseguire l’obiettivo già individuato nel D. Lgs. n. 50 del 2016 di professionalizzare le stazioni appaltanti, concentrando l’espletamento delle procedure di affidamento di maggior rilievo in capo a poche di esse, dotate di personale esperto, ovvero le centrali di committenza. Tuttavia, la strada verso la piena centralizzazione degli appalti è ancora lunga in quanto, nel trascorso periodo, caratterizzato dal blocco dei concorsi pubblici e del turn over, non è stato facile strutturare tali amministrazioni con personale in numero e professionalità adeguati.
D’altra parte, la centralizzazione degli acquisti sarebbe tanto più auspicabile se solo si pensi al fatto che da essa discenderebbe non soltanto l’ottimizzazione della spendita delle risorse pubbliche ma anche la riduzione del contenzioso, posto che le gare espletate da personale esperto sono plausibilmente più esenti da errori e conseguenti contestazioni dinanzi al giudice rispetto alle altre.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello della razionalizzazione delle procedure, il ddl delega si pone un obiettivo di ampia portata. Si legge infatti alla lettera f) che i decreti attuativi dovranno portare alla <<riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, alla esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, al superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, al rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna amministrazione e alla riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento del corrispettivo e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori>>.
L’obiettivo è decisamente ambizioso e anch’esso perseguito da tempo dal legislatore. In particolare, la digitalizzazione e informatizzazione delle procedure è, invero, abbastanza a buon punto, se si pensa al sempre maggiore impiego delle procedure telematiche, favorito anche dall’obbligo[4], vigente già da qualche anno, di ricorso del mercato elettronico per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ai cinquemila euro. Riprova della sempre più ampia diffusione delle procedure telematiche è anche la recente adozione da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del bando tipo in tema di procedure di gara svolte in modalità interamente telematica[5], di aggiornamento del bando tipo n. 1.
Altro aspetto da mettere in rilievo è il fatto che il legislatore si sia deciso a superare l’impiego dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici: tale scelta decreta in via definitiva il fallimento dello stesso, mai realmente decollato nonostante i molteplici tentativi dell’Autorità Anticorruzione di farlo funzionare. Contropartita della rinuncia all’Albo Nazionale dei commissari è tuttavia <<il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna amministrazione>>, professionalizzazione sempre più necessaria al fine di garantire il buon funzionamento delle commissioni giudicatrici e la riduzione dei possibili contenziosi.
Tra gli altri obiettivi di razionalizzazione, volti a rendere più efficiente la pubblica amministrazione nell’affidamento e realizzazione degli appalti, rammentiamo:
- la <<semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione dell’attività e della composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici>> (lett. h));
- la <<revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l’utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gara e considerando la specificità del settore dei beni culturali>> (lett. i)).
Il fatto che tra gli obiettivi del disegno di legge delega vi sia il superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici decreta in via definitiva il fallimento dello stesso, mai realmente decollato nonostante i molteplici tentativi dell’Autorità Anticorruzione di farlo funzionare. Contropartita di tale rinuncia è tuttavia il necessario rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna amministrazione.
L’intento del legislatore sembra essere quello – assolutamente auspicabile – di creare un sistema di verifiche della affidabilità e della moralità professionale degli operatori economici che sia realmente efficace e garantisca controlli celeri e attendibili, anche attraverso l’impiego di banche dati informatiche centralizzate, che accorcino i tempi delle verifiche e raccolgano in un’unica sede (virtuale) il maggior numero di informazioni utili alle stazioni appaltanti.
Una più celere ed efficace realizzazione degli appalti pubblici passa anche attraverso un più incisivo ed effettivo controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni e sulla riduzione del contenzioso, con conseguente risparmio di tempo e denaro per tutti i soggetti coinvolti. A tale scopo il disegno di legge delega pone anche ulteriori obiettivi, quali la <<razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario, anche al fine di estenderne l’ambito di applicazione>> (lett. t)) e <<l’estensione e il rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto>> (lett. u)).
5. La riforma del sistema delle concessioni
Un’altra delle linee direttrici del disegno di legge delega in materia di appalti pubblici pare essere quello di riformare il sistema delle concessioni, eliminando gli aspetti critici emersi fino ad oggi.
Tra gli obiettivi posti dal ddl si legge infatti:
– il divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all’entità dell’inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave (lett. r));
– la razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale (lett. s)).
La volontà del legislatore sembra essere quella di improntare il regime delle concessioni ad una maggiore trasparenza e concorrenzialità, limitando per quanto possibile le proroghe dei contratti in essere, favorendo l’efficienza e l’economicità delle concessioni mediante una più puntuale e rigorosa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dei concessionari e, soprattutto, attraverso un sistema sanzionatorio in caso di inadempimento ben più efficace di quello attuale.
Il disegno di legge delega si prefigge lo scopo di riformare il regime delle concessioni improntandolo ad una maggiore trasparenza e concorrenzialità, mediante la limitazione delle proroghe dei contratti in essere, una più puntuale e rigorosa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dei concessionari e un sistema sanzionatorio in caso di inadempimento più efficace di quello attuale.
6. Il potenziamento della tutela dei lavoratori e delle fasce deboli
Il disegno di legge delega in esame si pone poi l’importante obiettivo di promuovere nel settore dei contratti pubblici la stabilità del personale impiegato e di garantire pari opportunità di genere, generazionali (con una particolare attenzione verso i giovani che con sempre maggiori difficoltà trovano un impiego stabile) e di inclusione lavorativa dei soggetti con disabilità, mediante l’introduzione di clausole di gara che impongano obblighi in tal senso per l’ammissione in gara o, quanto meno, punteggi premiali a favore dei concorrenti più virtuosi sotto il profilo della tutela delle fasce lavorative deboli.
Nella lett. e) del ddl è infatti previsto che il legislatore delegato si debba preoccupare di disciplinare la <<facoltà ovvero dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali, con cui possono essere indicati, come requisiti necessari o premiali dell’offerta, criteri orientati tra l’altro a: promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; promuovere le pari opportunità generazionali e di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità>>.
7. Il favor verso l’impiego di procedure innovative
Un‘ultima linea direttrice del disegno di legge delega di riforma del Codice dei contratti va individuata nel forte stimolo all’utilizzo di procedure di affidamento innovative e flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione e le procedure negoziate con bando per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità, per cui il legislatore delegato dovrà trovare un adeguato sistema di incentivazione al loro impiego (lett. m)), nella convinzione che la collaborazione con gli operatori del settore privato, pur nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, sia fonte di arricchimento e miglioramento dell’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione.
Sulla stessa scorta vi è la previsione della necessaria <<razionalizzazione, semplificazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti>> (lett. n)).
8. I tempi dell’attuazione della delega
Si rammenta infine che il decreto o i decreti legislativi che saranno approvati per l’attuazione della delega dovranno essere adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali dovranno pronunciarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di parere. Decorso tale termine, si potrà prescindere dal parere.
Il Governo potrà anche avvalersi del supporto del Consiglio di Stato per la predisposizione dei decreti.
Tra le linee direttrici del disegno di legge delega in esame vi è, da un lato, la promozione, nel settore dei contratti pubblici, della stabilità del personale impiegato e della garanzia di pari opportunità di genere, generazionali e di inclusione lavorativa dei soggetti con disabilità e, dall’altro, l’incentivo al ricorso a procedure innovative e flessibili che vedono protagonisti gli operatori economici in un rapporto di stretta collaborazione con la pubblica amministrazione.
[1] Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120.
[2] Si rammenta, in proposito, che l’art. 1, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto sblocca cantieri) ha inserito il comma 27-octies, nell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede l’adozione di un Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti pubblici.
[3] Cfr. art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020.
[4] Sancito dall’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).
[5] L’ANAC ha pubblicato, per l’avvio di una consultazione pubblica, la bozza di Bando-tipo concernente le procedure di gara interamente telematiche, allo scopo di adattare ed aggiornare il Bando-tipo n. 1, ormai risalente nel tempo, in quanto approvato alla fine del 2017, alle modifiche legislative intercorse nel frattempo e, soprattutto, di formulare delle clausole tipo che meglio si attaglino alle procedure telematiche, ormai predominanti rispetto alle gare tradizionali svolte in forma cartacea. E’ nato così il documento, in consultazione fino al 15 marzo scorso, denominato <<Schema di disciplinare di gara – Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo>>, attualmente in fase di approvazione definitiva da parte dell’Autorità. Per un approfondimento sul tema si rinvia ad un nostro precedente contributo (<<Il nuovo Bando-tipo ANAC in tema di procedure telematiche>>) pubblicato sul numero 5, mese di luglio 2021, della Rivista.