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( votes)La questione viene affrontata nella risposta n. 211 dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello. Come precisato nella risoluzione dell’11/06/2002 n. 183/E, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Solitamente il contratto tra concessionario e istante concedente rappresenta una tipologia di contratto qualificato per legge “a titolo oneroso” e, come tale si intende il canone corrisposto dal Comune per remunerare le generiche prestazioni di servizi svolte nell’ambito della concessione, per le quali non può trovare applicazione il regime di esenzione di cui al d.p.r. n. 633/72 all’art. 10 comma 1 n. 22. Pertanto il suddetto canone deve essere assoggettato ad IVA nella misura ordinaria.
L’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA si configura ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, a fare, a non fare, o a permettere alcunché in controprestazione, ad esempio i contributi a fondo perduto, o non versati per una cessione di bendi o in contropartita ad una prestazione di servizi, non sono soggetti ad imposta.