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  1. Requisiti di ordine generale: le cause di esclusione automatica e non automatica

Negli appalti alcune disposizioni tendono a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la sua gravità sia in grado di minare l’integrità morale e professionale di quest’ultimo. Una Pubblica Amministrazione, infatti, non può aggiudicare ad operatori economici carenti dei previsti requisiti professionali e morali, presupposto indispensabile per garantire la corretta esecuzione e la qualità delle prestazioni dedotte nel contratto d’appalto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Nel nuovo codice sono distinti i requisiti generali (da prevedere in ogni tipologia di appalto) che comprendono le cause di esclusione automatica e le cause esclusione non automatica, da altri requisiti di partecipazione alla gara che comprendono i requisiti speciali (da prevedere in relazione alla tipologia di appalto a discrezione dell’Amministrazione).

Rientrano nei requisiti di ordine generale, le cause indicate: dall’art. 94 (Cause di esclusione automatica); dall’art. 95 (Cause di esclusione non automatica); dall’art. 96 (Disciplina dell’esclusione); dall’art. 97 (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti); dall’art. 98 (Illecito professionale grave).

L’art. 94, comma 1, del codice degli appalti, nell’ambito della definizione dei requisiti di partecipazione, pone in relazione i requisiti di ordine generale con le cause di esclusione automatica, riferite alle condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati riportati (l’art. 80 del D.lgs. 50/2016 non identificava i motivi di esclusione come requisiti generali di partecipazione, elencando i motivi di esclusione dalle procedure). L’assenza di requisiti generali, ai sensi dell’art. 94 del nuovo Codice, a determinate condizioni, conduce (ed è motivo) di esclusione.

Negli appalti alcune disposizioni tendono a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la sua gravità sia in grado di minare l’integrità morale e professionale di quest’ultimo. Una Pubblica Amministra-zione non può aggiudicare ad operatori economici carenti dei previsti requisiti professionali e morali, tenuto conto degli interessi che la medesima persegue generali.

Attraverso la verifica dei requisiti la Stazione appaltante è nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l’appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia.

È condizione necessaria, come detto, che un’Amministrazione Pubblica non possa stipulare contratti, nell’interesse pubblico ed a tutela delle finalità dell’ente e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, con soggetti che abbiano commesso i reati riportanti all’art. 94 (nel rispetto delle prescrizioni, modalità e limiti contenuti nelle disposizioni che seguono il citato articolo). Per partecipare ad una gara è quindi obbligatorio, quale requisito generale, non essere destinatari di una condanna con sentenza definitiva in quanto, tali reati, incidono sulla moralità del concorrente/aggiudicatario. L’art. 10 del Dlgs. 36/2023, infatti, richiama il principio secondo cui i contratti pubblici non possono essere affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice: le  cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito, ulteriori cause di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

L’art. 10 del Dlgs. 36/2023 richiama il principio secondo cui i contratti pubblici non possono essere affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice: le  cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito, ulteriori cause di esclusione sono nulle e si considerano non apposte

L’art. 94 del nuovo codice definisce, mediante un elenco, quali siano i requisiti di carattere generale (o di idoneità morale) che devono possedere sia i concorrenti sia i subappaltatori, costituendo la mancanza “motivo di esclusione”. L’articolo 94 descrive situazioni diverse che producono come effetto l’esclusione degli operatori che si trovano nelle relative condizioni. La rilevanza delle finalità di quanto riportato all’art. 94 si evince dal fatto che nei casi elencati l’Amministrazione non ha alcuna discrezionalità amministrativa rispetto alle proprie scelte, dovendo per legge procedere all’esclusione automatica (tranne che nei casi indicati all’art. 96 che disciplina un regime di deroghe, ma ovviamente in assenza di un decreto di condanna definitivo).

Il comma 1 dell’art. 94 definisce l’elenco dei delitti consumati e tentati, causa di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Le cause di esclusione di cui all’articolo 95, rilevano, in termini di durata, in relazione alla fattispecie oggetto di violazione (come dispone l’art. 96, comma 10).

Le cause riguardano ambiti a tutela dei valori di legalità, di stabilità dell’ordinamento, del perseguimento delle finalità rilevanti per l’ordine ed i diritti dei cittadini: nel caso, ad esempio, di delitti, come elencati dal comma 1 dell’art. 94, connessi all’appartenenza e promozione di un’associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 416 bis del Codice Penale; di delitti connessi all’associazione allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 74 della legge  – Testo unico stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); nel caso di reati connessi ad un ingiusto profitto con più operazioni volte al gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti; nel caso del verificarsi di reati contro la Pubblica Amministrazione da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (corruzione, concussione); nel caso di false comunicazioni sociali; nel caso di delitti connessi all’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando, ai sensi dell’art. 291 – quater del DPR 43/1973;  dell’utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; di sfruttamento del lavoro minorile e di ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

BOX: L’articolo 94 descrive situazioni diverse che producono come effetto l’esclusione automatica degli operatori che si trovano nelle relative condizioni. La rilevanza delle finalità di quanto riportato all’art. 94 si evince dal fatto che nei casi elencati l’Amministrazione non ha alcuna discrezionalità amministrativa rispetto alle proprie scelte, dovendo per legge procedere all’esclusione automatica.

La tutela dei lavoratori è sempre riconosciuta l’art. 94 comma 6 (ed anche il successivo articolo 95) richiama quanto anche dalle norme pregresse era già stabilito. E’ causa di esclusione la presenza di gravi inadempimenti nel pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti gli operatori, che costituiscono gravi violazioni, definitivamente accertate, in materia fiscale (l’esclusione non si applica quando l’operatore economico ha pagato o si è impegnato in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati prima della termine per presentare offerta).

Il comma 2 dell’art. 94 definisce sempre le cause di esclusione automatica in relazione in questo caso a particolari fattispecie (considerate meritevoli di tutela): l’assenza, ad esempio, di certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, 68; in relazione alle procedure di investimenti pubblici finanziati con risorse di cui al regolamento UE 240/2021; il non rispetto degli obblighi informativi con riferimento alla relazione sulla situazione del personale e alle pari opportunità tra uomo e donna; l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni nelle procedure di gara (l’esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico).

L’art. 94 presenta quindi un elenco di reati che sono causa di esclusione automatica (ai commi 1,2,5,6) ma l’esclusione non è disposta, ai sensi del comma 7, nei seguenti casi:

  • quando il reato è stato depenalizzato;
  • quando è intervenuta la riabilitazione;
  • quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
  • nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;
  • quando il reato è stato dichiarato estinto;
  • in caso di revoca della condanna medesima.

L’art. 95 invece definisce le cause di esclusione non automatica, attribuendo all’ente la facoltà di valutare discrezionalmente l’affidabilità dell’operatore economico al fine della correttezza della procedura di gara e dell’affidabilità dell’operatore. In questo caso è l’Amministrazione l’affidabilità dell’operatore economico malgrado la presenza di determinate condotte.

Ciò avviene con riferimento alla materia della salute, della tutela del lavoro, dell’ambiente, alla presenza di gravi infrazioni; qualora sia determinata una situazione di conflitto di interesse, in relazione alla procedura di cui trattasi, non risolvibile con diversa modalità; qualora sussistano fenomeni di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto che non possa essere risolta con altro strumento; qualora sussistano rilevanti indizi a ritenere che offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale; qualora  l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrata dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. L’articolo 98, in maniera più dettaglia, definisce alcuni elementi che qualificano l’illecito professionale ed i mezzi adeguati a dimostrarne l’incidenza sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico.

L’articolo 95 ribadisce inoltre, dato il valore rilevante dell’interesse correlato, che la stazione appaltante possa escludere altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso abbia commesso gravi violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell’allegato II.10. La gravità, nel caso di specie, va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto. Tuttavia, non si procede all’esclusione qualora l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi, anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, nel caso in cui l’operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

L’art. 95 definisce le cause di esclusione non automatica attribuendo all’ente la facoltà di valutare discrezionalmente l’affidabilità dell’operatore economico, in relazione alla relativa condotta, al fine della correttezza della procedura di gara.

  • La disciplina dell’esclusione: le misure adottate dall’operatore economico a dimostrazione dell’integrità ed affidabilità

A completamento di quanto disposto dal citato art. 94, l’art. 96 prevede che le stazioni appaltanti escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 96 medesimo.

Esiste infatti la possibilità di derogare da parte dell’Amministrazione all’esclusione automatica (e non solo, anche a quella non automatica) tranne il caso della presenza di una sentenza definitiva di condanna e nel caso di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

È quindi possibile non procedere all’esclusione quando siano presenti, nei casi diversi da quelli sopra citati, le seguenti condizioni, senza causare, in nessun caso, dilazioni nell’aggiudicazione in ragione dell’adozione delle misure in argomento:

a)  se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico, contestualmente all’offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:

  • comprova di avere adottato le misure richiamate al comma 6 dell’art. 96 che la stazione appaltante deve ritenere tempestive o insufficienti;
  • comprova l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta e successivamente ottempera agli obblighi di comunicazione;

b) se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6 dell’art. 96 che la stazione appaltante deve ritenere tempestive o insufficienti.

L’operatore deve dar prova che le misure da lui adottate, valutate dall’Amministrazione considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito, nonché la tempestività della loro assunzione, sono sufficienti, complessivamente, a dimostrarne l’affidabilità.

L’operatore deve aver evidenziato e dimostrato di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire, qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e chiarito i fatti e le circostanze in modo complessivo, collaborando con le autorità investigative, adottando provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto – conformemente a quanto stabilito dall’art. 10 – salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 che regolano la possibilità di dimostrare le misure adottate dall’operatore economico finalizzate, ad esempio, a risarcire, il danno causato dal reato o dall’illecito. L’Amministrazione deve accertare, tramite l’esame delle misure comunicate, la tempestività e la sufficienza delle stesse al fine di ripristinare l’integrità professionale dell’operatore economico.

In ogni caso:

  • un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione, non può avvalersi della sopracitata possibilità nel corso del periodo di esclusione;
  • se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente (per un periodo di durata in relazione ai diversi casi, come indicato dal comma 8 dell’art. 96).
  • L’illecito grave professionale

L’illecito grave professionale rientra in una delle cause di esclusione oggetto di valutazione discrezionale della stazione appaltante, che richiede un ponderato esame della Stazione Appaltante ed integra in concreto la previsione astrattamente delineata dal legislatore.

In materia di gare pubbliche la nozione di grave illecito professionale ricomprende ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica di natura civile, penale o amministrativa e non prevede un numero chiuso di gravi illeciti professionali (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 503 con riferimento al pregresso Dlgs. 50/2016, art. 80), tale da porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente. La valutazione di idoneità ha elementi di natura prettamente fiduciaria, soggetta al limite della non illogicità, irrazionalità o errore. E’ una tipologia di causa di esclusione che ha caratteri generali.

La nozione di grave illecito professionale ricomprende ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica di natura civile, penale o amministrativa e non prevede un numero chiuso di gravi illeciti professionali. L’art. 98 del Dlgs. 36/2023 è dedicato interamente all’illecito professionale.

Secondo l’art. 98 del Dlgs. 36/2023, articolo dedicato interamente all’illecito professionale a differenza del precedente D.lgs. 50/2016 che lo trattava solo al comma 5 lettera c), l’esclusione di un operatore economico, nel caso dell’illecito professionale, è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  1. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
  2. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore;
  3. adeguati mezzi ed elementi di prova di cui al comma 6.

L’illecito professionale si può desumere e dimostrare al verificarsi di almeno uno degli elementi riportati dall’art. 98, a cui segue l’adozione di un provvedimento o di una sentenza definitiva, che possono riguardare: l’irrogazione, rilevante in relazione all’oggetto specifico dell’appalto, di una sanzione esecutiva da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore; la presenza di condotte che incidono sull’affidabilità dell’operatore economico rispetto alla procedura di appalto o rispetto all’esecuzione dell’appalto (comportamenti persistenti e significativi) di un precedente contratto di appalto o di concessione (che ne hanno, ad esempio, causato la risoluzione per inadempimento o altre sanzioni); la condotta dell’operatore economico nei confronti di uno o più subappaltatore in relazione ad un grave inadempimento.

La stazione appaltante può ben desumere da diverse circostanze, purché puntualmente identificate il compimento di gravi illeciti professionali che si riferiscono a violazioni di norme (qualora ad esempio sia stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; in caso di abuso di esercizio di professione).

L’Amministrazione valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali, motivando in merito all’ idoneità dei medesimi a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’offerente: la valutazione di gravità, rispetto agli elementi descritti, tiene conto del bene giuridico e dell’entità della lesione inferta dalla condotta integrante, del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell’organizzazione dell’impresa. Anche le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità. 

  • I requisiti speciali ed i requisiti di esecuzione

Sono stati fino a qui trattati i requisiti di ordine “morale”, l’art. 100 del Dlgs. 36/2023 dispone invece dei requisiti speciali, attinenti all’oggetto dell’appalto e stabiliti dalla Stazione Appaltante in relazione alle caratteristiche dello stesso. È facoltà alle stazioni appaltanti di richiedere agli operatori concorrenti, in aggiunta al possesso dei “requisiti” e delle “capacità” oggetto di valutazione selettiva, ulteriori “requisiti particolari”.

A differenza delle disposizioni pregresse, il nuovo codice non descrive quali siano in dettaglio i requisiti da richiedere al fine della dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale.

Si fa riferimento, all’art. 100 commi 3 e 4, all’iscrizione, per servizi e forniture, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto e nel caso di lavori al sistema di qualificazione per importi pari o superiore a 150.000 euro.

La Giurisprudenza ha sempre affermato che le  stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità (Tar Lazio, Roma, Sez. II, sentenza del 23 luglio 2018, n. 8327), e il concorrente deve possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, atteso che «i requisiti individuati dalla stazione appaltante come necessari per l’ammissione alla procedura costituiscono elementi essenziali in mancanza dei quali è inibita la partecipazione alla gara» (Tar Piemonte, Torino, sentenza del 3 maggio 2018, n. 514). Anac con propri pareri si è espressa dal 2017 con proprie delibere sul tema.

I requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, sono stabiliti dall’Amministrazione appaltante nell’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti, favorendo l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese (art. 10 Dlgs. 36/2023). Non è quindi conforme alla normativa di settore la prescrizione del bando che richieda, ad esempio, il possesso di un fatturato minimo globale, negli ultimi tre anni, pari al triplo dell’importo posto a base d’asta, in quanto appare lesiva dei principi posti a tutela della concorrenza e del mercato.

La facoltà riconosciuta alle stazioni appaltanti di stabilire discrezionalmente requisiti speciali di partecipazione deve essere esercitata, infatti, nei limiti della ragionevolezza, proporzionalità e del rispetto del principio della libera concorrenza, in modo da garantire l’apertura del mercato e l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti che possono ritenersi affidabili rispetto all’oggetto dell’appalto da eseguire.

I requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, sono stabiliti dall’Amministrazione appaltante nell’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti, favorendo l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese (art. 10 Dlgs. 36/2023). Essi sono individuati dalla stazione appaltante come necessari per l’ammissione alla procedura.

 I requisiti speciali riguardano:

  1. l’idoneità professionale: dimostrabile con l’iscrizione in albi professionali e in registri abilitativi all’esercizio delle attività, quali requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale
  2. i requisiti di capacità economico finanziaria: capacità dimostrabile con un fatturato minimo annuo, con un fatturato globale ed un fatturato specifico, con le referenze bancarie;
  3. requisiti di capacità tecnico professionale: capacità dimostrabile con individuazione dei servizi analoghi e specifiche certificazioni.

I requisiti speciali sono sempre stati previsti nelle disposizioni che regolano gli appalti pubblici, costituendo uno strumento per le Stazioni appaltanti al fine di ottenere prova delle capacità professionali, tecniche e della solidità finanziaria dell’operatore, rappresentando requisiti di partecipazione.  L’imposizione da parte della Stazione appaltante di requisiti specifici deve considerare che agli operatori economici deve essere causato il minor costo negli adempimenti, evitando la creazione di ostacoli impropri alla partecipazione, ad esempio, nel caso in cui venga richiesto un grado di copertura assicurativa che può essere ottenuto anche per gradi e con una pluralità di strumenti negoziali.

Distinti da requisiti esaminati, sono invece i requisiti di esecuzione. La distinzione tra i requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, elaborata dalla giurisprudenza, colloca tra i secondi gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio, quali i mezzi (strumenti, beni ed attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione, distinti dai requisiti di partecipazione che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità (cfr. Cons. Stato, V, 30 settembre 2020, n. 5734; 30 settembre 2020, n. 5740; 12 febbraio 2020, n. 1071).

I requisiti di esecuzione devono essere richiamati nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio.

Se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dai documenti di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario.

I mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto devono essere individuati già al momento della presentazione dell’offerta, con un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità, a carattere vincolante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2020, n. 2090; 23 agosto 2019, n. 5806; 29 luglio 2019, n. 5308). I requisiti di partecipazione (generali e speciali) condizionano l’ammissibilità dell’offerta, i requisiti di esecuzione l’aggiudicazione/stipulazione e la continuità del rapporto contrattuale.

La distinzione tra i requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, elaborata dalla giurisprudenza, colloca tra i secondi gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio, quali i mezzi (strumenti, beni ed attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione, distinti dai requisiti di partecipazione che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità (cfr. Cons. Stato, V, 30 settembre 2020, n. 5734; 30 settembre 2020, n. 5740; 12 febbraio 2020, n. 1071).

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Questo articolo è stato scritto da...

Beatrice Corradi
Dott.ssa Beatrice Corradi
Dirigente del Servizio Provveditorato, Affari generali e Gruppi Consiliari del Consiglio regionale della Liguria
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