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Il c. 1 dell’art. 77, Codice, stabilisce: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e’ affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.

La qualifica di “esperto”, richiesta dall’art. 77, c. 1 non richiede necessariamente il possesso del diploma di laurea. O meglio, il possesso della laurea è un elemento astrattamente idoneo a garantire la competenza tecnica, ma ciò non esclude che la qualifica di esperto possa desumersi dai numerosi incarichi svolti, indicativi di una esperienza tecnica acquisita sul campo, nel concreto svolgimento dell’attività professionale.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato i requisiti di competenza dei Commissari di gara di cui all’art. 77 del Codice devono essere interpretati nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai medesimi possano prescindere dal possesso di uno specifico titolo di studio e possano essere desunte dai curricula professionali dei medesimi (ex plurimis, TAR Abruzzo sentenza n. 119 del 6-03-2020; C.d.S., V, 18 luglio 2019, n. 5058).

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Redazione MediAppalti
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