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( votes)Il codice dell’amministrazione digitale d.lgs. 82/2005, all’art 40, si limita a definire “Formazione di documenti informatici. 1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida”, e all’art 20 c. 1-bis. stabilisce che: Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore….. Quindi l’apposizione della firma digitale è necessaria.